Provvedimento AGCM A543 n. 28447 del 17/11/2020
RAPPORTI CONTRATTUALI TRA BENETTON E I SUOI RIVENDITORI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha avviato un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 192/1998 e dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. La segnalazione di un ex franchisee, Miragreen S.r.l., riguarda clausole e prassi che avrebbero creato una situazione di dipendenza economica e imposto condizioni ingiustificatamente gravose, incidendo sui costi del punto vendita, sulla gestione degli ordini, sul riassortimento, sulle garanzie e sulla cessazione del rapporto. L’Autorità ha ritenuto che la vicenda potesse assumere rilievo per la concorrenza e il mercato, anche per l’ampiezza della rete Benetton, disponendo l’avvio del procedimento, con termine di conclusione fissato al 31 dicembre 2021.
Avvio di istruttoria nei confronti di Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. per presunto abuso di dipendenza economica nei rapporti di franchising con i rivenditori; esito: apertura dell’istruttoria.
Avvio di istruttoria sui rapporti contrattuali tra Benetton e i rivenditori
Il provvedimento riguarda l’avvio di un’istruttoria nei confronti di Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. a seguito delle segnalazioni presentate da M.B., amministratore unico della cessata Miragreen S.r.l., ex rivenditore del marchio United Colors of Benetton a Treviglio. L’Autorità esamina se le clausole e le prassi applicate nei rapporti di franchising possano configurare un abuso di dipendenza economica rilevante per la concorrenza e il mercato.
Parti e origine del procedimento
Il gruppo Benetton opera nel settore della moda attraverso una rete commerciale indicata nel provvedimento in circa 5.000 negozi, comprendente punti vendita direttamente controllati e partner indipendenti operanti anche mediante contratti di franchising, affitto di azienda o affitto di ramo d’azienda.
Miragreen aveva sottoscritto il 14 maggio 2014 due contratti di franchising, di contenuto identico, per due punti vendita United Colors of Benetton situati a Treviglio. I contratti prevedevano una durata riferita alle stagioni autunno/inverno 2014-primavera/estate 2017, con rinnovo automatico fino al 2022. Il rinnovo non è intervenuto poiché la società ha cessato la propria attività prima della scadenza.
La documentazione richiamata dall’Autorità evidenziava anche una pregressa esposizione debitoria del rivenditore nei confronti di Benetton, riconosciuta nei contratti. Tale circostanza è stata considerata nel quadro complessivo dei rapporti economici tra le parti.
Presunta situazione di dipendenza economica
L’articolo 9 della legge n. 192/1998 definisce la dipendenza economica come la situazione in cui un’impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi. La valutazione deve tenere conto anche della concreta possibilità per l’impresa che subisce l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Secondo l’AGCM, nel caso esaminato poteva configurarsi tale squilibrio in ragione della combinazione tra gli impegni economici, i vincoli gestionali e le prerogative riconosciute a Benetton. Il complesso contrattuale avrebbe potuto rendere difficoltosa, se non impossibile, la riconversione dell’attività del franchisee o la ricerca di un diverso partner commerciale.
Oneri relativi al punto vendita e vincoli organizzativi
Il contratto poneva a carico dell’affiliato tutti i costi diretti e indiretti per la realizzazione del punto vendita secondo il progetto architettonico e il concept approvati da Benetton. Il franchisee doveva inoltre rivolgersi, per lo sviluppo del progetto e l’acquisto degli arredamenti, a professionisti o arredatori certificati o selezionati da Benetton. Il rifiuto di adeguarsi al progetto poteva comportare la risoluzione espressa del contratto.
Ulteriori oneri comprendevano:
- la prestazione di una garanzia bancaria emessa da un istituto di gradimento di Benetton;
- la stipula di una polizza assicurativa riferita al valore nuovo delle merci e dei beni, comprendente anche la perdita di utile e priva di diritto di rivalsa nei confronti di Benetton;
- l’obbligo di mantenere un magazzino sufficientemente ampio di prodotti stagionali;
- vincoli sulle campagne pubblicitarie e di marketing, la cui mancata partecipazione o il mancato rispetto potevano costituire causa di risoluzione.
Limitazioni alla gestione e alla cessazione del rapporto
Il contratto attribuiva a Benetton specifiche prerogative sulla struttura proprietaria e gestionale dell’affiliato. In particolare, erano sottoposti al previo consenso di Benetton la cessione del contratto, i mutamenti della compagine sociale e le modifiche relative all’amministrazione, alla direzione o alla gestione dell’impresa.
Anche la cessione del punto vendita era condizionata: l’affiliato doveva offrire il punto vendita in prelazione a Benetton oppure sottoporre il potenziale subentrante alla sua valutazione. La violazione di tali obblighi poteva determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.
L’articolo 19 escludeva, inoltre, il diritto dell’affiliato a indennizzi o compensi per qualsiasi causa di cessazione del rapporto. Benetton poteva chiedere l’acquisto degli arredamenti, dei corpi illuminanti e dei materiali caratterizzanti il concept store al valore di ammortamento o, se superiore, al valore di mercato. Quanto ai prodotti invenduti, Benetton poteva decidere se acquistarli a un prezzo da concordare; in caso contrario, la loro vendita a terzi era soggetta a comunicazione preventiva delle modalità.
Ordini, riassortimento e prodotti stagionali
Il provvedimento attribuisce particolare rilievo alle disposizioni relative agli ordini di acquisto, considerate il fulcro dell’attività commerciale del rivenditore.
Il franchisee comunicava a Benetton il budget stagionale e, sulla base di tale budget, concordava con Bencom la struttura della proposta di acquisto. Le proposte trasmesse dall’affiliato erano irrevocabili per dieci mesi dalla ricezione da parte di Bencom, mentre il contratto poteva perfezionarsi mediante accettazione totale o parziale oppure mediante esecuzione, anche parziale, con consegna dei prodotti al vettore o allo spedizioniere.
Il sistema di riassortimento automatico consentiva a Benetton di procedere alla consegna, in quantità superiori a quelle originariamente ordinate, delle referenze risultate più richieste sulla base dei dati di vendita inviati quotidianamente dall’affiliato tramite il sistema informativo. Il contratto prevedeva espressamente che il rivenditore accettasse il superamento delle soglie di ordinato per singola referenza.
I cosiddetti Prodotti Moda erano invece organizzati in pacchetti precostituiti, senza possibilità di escludere singole referenze, e forniti secondo modalità e tempistiche definite da Benetton. La segnalazione prospettava anche una prassi di imposizione di ordinativi eccessivi ai rivenditori, allo scopo di trasferire su questi ultimi il costo dell’invenduto.
L’Autorità ha ritenuto che la combinazione tra la determinazione delle tempistiche da parte di Benetton, l’irrevocabilità decennale delle proposte e il riassortimento automatico potesse ridurre significativamente la capacità del franchisee di adeguare gli acquisti alle effettive esigenze di vendita.
Condizioni generali di vendita, consegna e garanzie
Le Condizioni Generali di Vendita prevedevano che i termini di consegna indicati da Benetton avessero natura meramente indicativa. Se l’affiliato rifiutava la consegna, anche parziale, della merce ordinata, Benetton poteva scegliere se chiedere l’esecuzione del contratto oppure dichiararne la risoluzione totale o parziale.
La disciplina delle garanzie e delle restituzioni risultava particolarmente rigorosa. Erano previste limitazioni per ammanchi, difformità relative a modelli, tinte, taglie, finiture e assortimenti rientranti nelle tolleranze d’uso, nonché termini stringenti per contestare vizi, avarie e ammanchi. Nessuna restituzione era accettata senza previo accordo.
La pendenza di reclami o pretese di garanzia non costituiva motivo per ritardare o sospendere i pagamenti, neppure parzialmente, ed era esclusa la possibilità di opporre in compensazione crediti derivanti dalla garanzia. Secondo l’AGCM, tali previsioni potevano aggravare sensibilmente l’attività del franchisee, soprattutto quando gli ordinativi non fossero interamente determinati o controllabili dal rivenditore.
Prezzi al dettaglio e autonomia imprenditoriale
Il contratto stabiliva formalmente che i prezzi di rivendita al dettaglio fossero determinati esclusivamente dall’affiliato. Tuttavia, l’AGCM ha considerato anche le clausole che imponevano la partecipazione alle campagne pubblicitarie e di marketing e vietavano campagne promozionali senza il consenso scritto di Bencom.
Nel quadro complessivo, tali disposizioni sono state ritenute potenzialmente idonee a condizionare l’autonomia commerciale del franchisee, pur in presenza della previsione formale di autonomia nella determinazione dei prezzi.
Qualificazione giuridica e rilevanza concorrenziale
Le condotte sono state esaminate non come intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 o dell’articolo 101 TFUE, né come abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 287/1990 o dell’articolo 102 TFUE, ma alla luce dell’articolo 9 della legge n. 192/1998, relativo all’abuso di dipendenza economica.
L’articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 192/1998 consente all’AGCM di esercitare i propri poteri di indagine e di adottare diffide e sanzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 287/1990 quando l’abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato.
L’Autorità ha considerato rilevante la posizione del gruppo Benetton nel settore dell’abbigliamento: nel 2017 il gruppo risultava quinto per fatturato nel settore in Italia e disponeva di un marchio dotato di forte attrattiva commerciale. L’applicazione del modello contrattuale a una rete significativa di franchising avrebbe potuto produrre effetti oltre il singolo rapporto, incidendo sulle condizioni operative degli imprenditori della rete e sul gioco concorrenziale nel mercato.
Decisione e sviluppi procedimentali
L’AGCM ha deliberato:
- l’avvio dell’istruttoria nei confronti di Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l.;
- la concessione di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento per chiedere di essere sentite, personalmente o tramite procuratore speciale;
- la nomina della dott.ssa Maria Rosaria Tufarelli quale responsabile del procedimento;
- il diritto dei rappresentanti delle parti di prendere visione degli atti secondo le modalità indicate;
- la conclusione del procedimento entro il 31 dicembre 2021.
Il provvedimento costituisce quindi un atto di avvio e non contiene un accertamento definitivo dell’abuso, né dispone sanzioni, diffide, misure cautelari o impegni. Le condotte restano oggetto di verifica istruttoria.
Punti principali
Parti coinvolte e origine della segnalazione
Il procedimento trae origine dalle segnalazioni presentate da M.B., amministratore unico della cessata Miragreen S.r.l., ex rivenditore Benetton a Treviglio. Sono destinatarie dell’istruttoria Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l.
Rapporti di franchising
Miragreen aveva sottoscritto il 14 maggio 2014 due contratti di franchising, di contenuto identico, relativi a due punti vendita United Colors of Benetton. I contratti prevedevano una durata fino alla stagione primavera/estate 2017 e rinnovo automatico fino al 2022, ma l’attività della società è cessata prima della scadenza.
Presunta dipendenza economica
L’insieme degli oneri contrattuali, dell’esposizione debitoria pregressa e dei vincoli organizzativi avrebbe determinato un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi, rendendo difficoltoso per il franchisee reperire alternative commerciali soddisfacenti.
Ordini, riassortimento e invenduto
Benetton avrebbe inciso unilateralmente su tempi, quantità e struttura degli ordini. Il contratto prevedeva proposte irrevocabili per dieci mesi, riassortimento automatico anche oltre i quantitativi originariamente ordinati e pacchetti precostituiti di Prodotti Moda, oltre a clausole restrittive su consegna, rifiuto della merce, garanzie e restituzione dei prodotti invenduti o difettosi.
Oneri e prerogative del franchisor
Al franchisee erano addebitati i costi del concept e dell’allestimento secondo progetti e fornitori approvati da Benetton, nonché obblighi di garanzia bancaria e assicurazione. Erano inoltre previsti limiti alla cessione del contratto, ai mutamenti societari e alla vendita del punto vendita, oltre all’assenza di indennizzi alla cessazione.
Rilevanza concorrenziale e avvio dell’istruttoria
Considerata la posizione di rilievo del gruppo Benetton nel settore dell’abbigliamento e la sua rete commerciale, l’AGCM ha ritenuto che le condotte potessero incidere non soltanto sul singolo rapporto, ma anche sulla concorrenza e sul mercato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, della legge n. 192/1998.
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