Provvedimento AGCM I843 n. 28438 del 03/11/2020
NUOVO IMAIE/SCF
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNuovo Imaie e SCF, principali collecting rispettivamente degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di fonogrammi, hanno comunicato la costituzione di un’impresa comune destinata a centralizzare la negoziazione e la riscossione dei compensi dovuti dagli utilizzatori di opere musicali. L’Autorità ha individuato possibili criticità concorrenziali derivanti dalla concentrazione del potere negoziale, dall’utilizzo congiunto di banche dati e dalla possibile esclusione dei concorrenti. Considerato il potenziale pregiudizio al commercio tra Stati membri, l’AGCM ha avviato un’istruttoria ai sensi dell’art. 14 L. 287/1990 per accertare una possibile violazione dell’art. 101 TFUE, con termine finale al 31 dicembre 2021.
Nuovo Imaie e SCF, costituzione di una joint venture per l’intermediazione dei diritti connessi musicali: avvio dell’istruttoria per possibile intesa restrittiva ex art. 101 TFUE.
Nuovo Imaie/SCF – costituzione di un’impresa comune nel settore dei diritti connessi musicali
Il provvedimento n. 28438 del 3 novembre 2020 riguarda la comunicazione con cui Nuovo Istituto Mutualistico per la Tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori (Nuovo Imaie) e SCF S.r.l. hanno prospettato la costituzione di un’impresa comune per l’intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore relativi all’utilizzazione di opere musicali. L’AGCM ha ritenuto l’operazione suscettibile di configurare un’intesa restrittiva della concorrenza e ha avviato un’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990, per accertare una possibile violazione dell’art. 101 TFUE.
Parti e operazione comunicata
Nuovo Imaie è un organismo di gestione collettiva, costituito ai sensi dell’art. 7 della legge n. 64/2010, attivo nell’intermediazione dei diritti connessi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori per la pubblica diffusione, comunicazione, trasmissione e riutilizzazione di opere audiovisive e musicali. Nel 2018 ha realizzato un fatturato di circa 7,5 milioni di euro, interamente in Italia, ed è indicato come l’ex incumbent e la principale collecting nel proprio ambito.
SCF è il principale organismo di gestione collettiva attivo per i diritti connessi spettanti ai produttori di fonogrammi. Tra i suoi soci figurano imprese riconducibili ai gruppi Sony, Universal e Warner. Il fatturato di SCF è stato, sia nel 2018 sia nel 2019, di poco superiore a 7 milioni di euro, anch’esso realizzato interamente a livello nazionale.
L’impresa comune sarebbe stata costituita in forma di società a responsabilità limitata e avrebbe avuto il compito di gestire i rapporti con gli utilizzatori di registrazioni musicali, negoziando i compensi relativi ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di fonogrammi. Avrebbe potuto offrire i propri servizi anche ad altri organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente, che avrebbero potuto aderire alla compagine sociale oppure conferirle un mandato.
L’impresa comune non avrebbe avuto un repertorio autonomo: avrebbe operato esclusivamente sulla base dei repertori forniti stabilmente dalle imprese madri mediante accordi di mandato. Nuovo Imaie e SCF avrebbero inoltre messo a disposizione dell’impresa comune i rispettivi database necessari per lo svolgimento dell’attività.
Quadro economico e normativo del settore
I diritti connessi al diritto d’autore comprendono, tra l’altro, l’equo compenso spettante agli aventi diritto che hanno contribuito alla realizzazione di opere musicali o audiovisive. Tale compenso è dovuto dagli utilizzatori, tra cui emittenti radiofoniche e televisive, pubblici esercizi, alberghi, discoteche e compagnie aeree, quando utilizzano fonogrammi senza agire come consumatori finali.
Il sistema prevede inoltre il compenso da copia privata, destinato a remunerare gli aventi diritto per le riproduzioni private di opere protette e dovuto dai produttori e dagli importatori dei supporti suscettibili di essere utilizzati per tali riproduzioni.
L’art. 73 della legge sul diritto d’autore, come modificato dall’art. 1, comma 56, della legge n. 124/2017, ha riconosciuto autonoma rilevanza alla categoria degli artisti interpreti ed esecutori, stabilendo che il compenso sia riconosciuto distintamente, per ciascun fonogramma utilizzato, al produttore e agli artisti. In precedenza, i produttori fonografici raccoglievano anche la quota spettante agli artisti e la riversavano a questi ultimi.
Il valore complessivo stimato del settore dell’intermediazione dei diritti connessi relativi alle opere musicali è pari a circa 67 milioni di euro: circa 31 milioni derivano dall’attività svolta nei confronti degli artisti interpreti ed esecutori e circa 36 milioni da quella svolta per conto dei produttori di fonogrammi.
Mercati rilevanti e dimensione geografica
Ai fini dell’analisi dell’intesa, l’Autorità ha individuato due mercati merceologici distinti ma strettamente contigui:
- il mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori;
- il mercato dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi spettanti ai produttori di fonogrammi.
Nel mercato relativo agli artisti, l’attività comprende la negoziazione delle condizioni di utilizzazione e dei compensi, il monitoraggio degli utilizzi, la riscossione delle somme e la loro distribuzione, al netto dell’aggio o commissione trattenuto per i costi di funzionamento.
Nel mercato relativo ai produttori, l’attività riguarda la gestione dei diritti derivanti dalla pubblica utilizzazione dei fonogrammi, dalla copia privata e dagli altri sfruttamenti economici dei prodotti fonografici, attraverso le medesime fasi di negoziazione, monitoraggio, riscossione e ripartizione.
La dimensione geografica dei mercati è stata ritenuta nazionale, in ragione della specificità della normativa applicabile al settore.
Posizione delle parti e struttura concorrenziale
Secondo le stime fornite da Nuovo Imaie e SCF, ciascuna parte detiene circa l’85% del rispettivo mercato: Nuovo Imaie nel mercato dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori e SCF in quello dei diritti dei produttori di fonogrammi. Itsright risulta il principale concorrente, con una quota di circa il 15% nel mercato degli artisti e di circa il 7% in quello dei produttori.
L’Autorità ha evidenziato l’elevata contiguità delle attività svolte dalle parti. Sebbene Nuovo Imaie e SCF rappresentino categorie diverse di aventi diritto, entrambe negoziano con gli utilizzatori, raccolgono i relativi corrispettivi e distribuiscono i diritti agli aventi diritto. L’impresa comune avrebbe quindi centralizzato una fase essenziale precedentemente svolta separatamente dalle due collecting.
Condotte e possibile qualificazione ai sensi dell’art. 101 TFUE
La costituzione dell’impresa comune è stata qualificata come un’intesa tra imprese, di natura cooperativa, suscettibile di valutazione ai sensi dell’art. 101 TFUE. L’impresa comune avrebbe negoziato e stipulato con gli utilizzatori licenze aventi a oggetto i repertori delle imprese madri, operando in modo ancillare rispetto alle ulteriori attività di gestione mantenute da Nuovo Imaie e SCF.
Secondo l’Autorità, il progetto avrebbe potuto realizzare un unico centro di negoziazione per l’intera gamma dei diritti connessi relativi alle opere musicali. Tale centralizzazione avrebbe potuto produrre diversi effetti anticoncorrenziali:
- incremento del potere negoziale dell’impresa comune nei confronti degli utilizzatori;
- possibile compressione della possibilità dei concorrenti di offrire condizioni economiche e qualitative differenziate;
- omogeneizzazione dei corrispettivi, della reportistica e dei tempi di versamento;
- riduzione degli incentivi a competere sulla qualità, sui costi e sulla tempestività dei servizi;
- ostacolo allo sviluppo di operatori alternativi e riduzione della possibilità di scelta per aventi diritto e utilizzatori.
Rischi connessi alla posizione di super-collecting
L’impresa comune avrebbe operato come interlocutore unico o “one stop shop” nei confronti degli utilizzatori, raccogliendo i compensi e riversandoli alle singole collecting. Poiché Nuovo Imaie e SCF rappresentavano i principali operatori nei rispettivi mercati, la joint venture avrebbe potuto disporre di una capacità contrattuale particolarmente elevata e di una copertura complessiva dell’intera gamma dei diritti connessi musicali.
L’Autorità ha ritenuto che tale configurazione potesse consentire all’impresa comune di condizionare gli standard di mercato non solo quanto ai corrispettivi, ma anche alle modalità di reportistica richieste agli utilizzatori e alla tempistica dei pagamenti. La centralizzazione avrebbe potuto inoltre ridurre la capacità delle collecting concorrenti di negoziare autonomamente le licenze e di proporre condizioni alternative.
Asset informativi e accesso ai database
Un ulteriore elemento di criticità è stato individuato nella disponibilità congiunta dei database di Nuovo Imaie e SCF. L’impresa comune avrebbe potuto accedere ai dati relativi ai fonogrammi, nella disponibilità dei produttori, e ai dati sugli artisti contenuti nella banca dati di Nuovo Imaie.
Secondo l’Autorità, tale asset informativo avrebbe potuto porre le parti in una posizione privilegiata sia nei rapporti con gli utilizzatori sia nei rapporti con i titolari dei diritti. In particolare, Nuovo Imaie avrebbe potuto svolgere la propria attività utilizzando dati potenzialmente inaccessibili alle collecting concorrenti, compromettendone la capacità di competere efficacemente.
L’accesso alle informazioni sui fonogrammi avrebbe potuto inoltre favorire Nuovo Imaie nell’acquisizione della gestione dei diritti degli artisti collegati contrattualmente ai produttori riconducibili a SCF. Ciò avrebbe potuto incentivare ulteriormente l’adesione degli artisti a Nuovo Imaie e rafforzare la posizione delle parti a discapito dei concorrenti.
Osservazioni dei concorrenti
Nella fase preistruttoria l’Autorità ha richiesto informazioni a Itsright, AFI e RASI. Tutti i soggetti interpellati hanno rappresentato possibili rischi concorrenziali.
Itsright ha segnalato il rischio che l’impresa comune assumesse una posizione dominante nei confronti degli utilizzatori, perpetuando i precedenti modelli negoziali e tariffari di SCF. Ha inoltre evidenziato il possibile pregiudizio per la crescita dei volumi raccolti a beneficio degli artisti e dei produttori e il rischio che i costi della nuova struttura si aggiungessero a quelli già sostenuti dagli aventi diritto.
AFI ha osservato che, qualora l’impresa comune non fosse stata partecipata da altri organismi o entità indipendenti, la posizione dei soggetti con rappresentanza minoritaria avrebbe potuto risultare indebolita, in considerazione delle peculiarità della riscossione dei diritti connessi.
RASI ha sottolineato che la disponibilità dei dati sui fonogrammi avrebbe potuto consentire a Nuovo Imaie di accedere a informazioni non disponibili per gli altri operatori. A suo giudizio, ciò avrebbe potuto annullare la possibilità degli altri organismi di competere e determinare il sostanziale ripristino di un regime monopolistico nel settore liberalizzato.
Pregiudizio al commercio tra Stati membri
L’Autorità ha ritenuto applicabile l’art. 101 TFUE, richiamando la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri elaborata dalla Commissione europea. Tale nozione comprende gli effetti diretti o indiretti, reali o potenziali, sui flussi commerciali intraeuropei.
L’intesa riguardava operatori attivi sull’intero territorio italiano che gestivano, tramite accordi di rappresentanza, anche diritti connessi in Italia per conto delle principali collecting straniere. I comportamenti prospettati sono stati pertanto ritenuti potenzialmente idonei a incidere sul commercio tra Stati membri e, conseguentemente, a integrare gli estremi di un’infrazione dell’art. 101 TFUE.
Esito del provvedimento e fase procedurale
L’AGCM non ha accertato definitivamente l’infrazione con il provvedimento in esame, ma ha disposto l’avvio dell’istruttoria nei confronti di Nuovo Imaie e SCF per verificare l’esistenza di una violazione dell’art. 101 TFUE.
È stato fissato un termine di sessanta giorni dalla notificazione per l’esercizio del diritto di essere sentiti, con obbligo di presentare la richiesta di audizione almeno quindici giorni prima della scadenza. Il responsabile del procedimento è stato individuato nel dott. Lorenzo Clementi e il termine di conclusione dell’istruttoria è stato fissato al 31 dicembre 2021. Il provvedimento non contiene sanzioni, misure cautelari o impegni approvati.
Punti principali
Parti e operazione
Nuovo Imaie è un organismo di gestione collettiva attivo per i diritti degli artisti interpreti ed esecutori; SCF è il principale organismo per i produttori di fonogrammi. Le parti hanno comunicato la costituzione di una società a responsabilità limitata comune, destinata a negoziare e stipulare licenze con gli utilizzatori di registrazioni musicali.
Mercati interessati
L’operazione riguarda i mercati nazionali dei servizi di gestione e intermediazione dei diritti connessi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori e ai produttori di fonogrammi. Il valore complessivo del settore è stimato in circa 67 milioni di euro.
Posizione delle parti
Secondo le stime fornite, Nuovo Imaie e SCF detengono ciascuna circa l’85% del rispettivo mercato; Itsright è il principale concorrente, con circa il 15% nel mercato degli artisti e circa il 7% in quello dei produttori.
Criticità concorrenziali
La joint venture potrebbe creare una super-collecting o interlocutore unico per gli utilizzatori, aumentando il potere negoziale delle parti, uniformando condizioni economiche e qualitative e ostacolando la capacità dei concorrenti di competere.
Banche dati e pregiudizio ai concorrenti
L’impresa comune riceverebbe i database di Nuovo Imaie e SCF, inclusi dati sugli artisti e sui fonogrammi. L’accesso privilegiato a tali informazioni potrebbe rafforzare la posizione delle parti e rendere più difficile l’ingresso o l’espansione di collecting concorrenti.
Esito procedurale
L’AGCM ha avviato l’istruttoria nei confronti di Nuovo Imaie e SCF ai sensi dell’art. 14 L. 287/1990, per possibile violazione dell’art. 101 TFUE. Il procedimento doveva concludersi entro il 31 dicembre 2021.
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