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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I806B n. 28450 del 17/11/2020

ACCORDI TRA OPERATORI DEL SETTORE DEI SERVIZI CON ELICOTTERO-RETTIFICA SANZIONE ELIOSSOLA E ELITELLINA

AGCMI806B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della precedente decisione n. 27563/2019, che aveva accertato due intese uniche, continuate e complesse nel settore dei servizi con elicottero: una relativa al condizionamento del mercato dei servizi AIB e una relativa alla fissazione ex ante del prezziario nell’ambito dell’Associazione Elicotteristica Italiana. Nella tabella sanzionatoria erano stati invertiti gli importi complessivi dovuti da Eliossola ed Elitellina. L’AGCM avvia quindi un procedimento in contraddittorio per attribuire a Eliossola 1.273.340 euro e a Elitellina 1.364.018 euro, con conclusione prevista entro il 15 febbraio 2021.

Rettifica dell’errore materiale nell’attribuzione delle sanzioni a Eliossola S.r.l. ed Elitellina S.r.l. per due intese nel settore dei servizi con elicottero; avvio del procedimento di rettifica.

Rettifica delle sanzioni di Eliossola ed Elitellina nel settore dei servizi con elicottero

Il provvedimento n. 28450 riguarda la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo del precedente provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019. La decisione originaria aveva accertato due intese restrittive della concorrenza, entrambe qualificate come intese uniche, continuate e complesse e ritenute lesive dell’articolo 101 TFUE. Il nuovo atto non riesamina l’esistenza, la qualificazione o la durata delle infrazioni, ma avvia un procedimento limitato alla corretta imputazione degli importi sanzionatori a Eliossola S.r.l. ed Elitellina S.r.l.

Decisione originaria e condotte anticoncorrenziali

Il provvedimento del 2019 aveva accertato, in primo luogo, che Airgreen, Elifriulia, Eliossola, Elitellina, Heliwest e Star Work Sky avevano partecipato a un’intesa unica, continuata e complessa avente a oggetto il condizionamento del mercato dei servizi AIB.

In secondo luogo, l’AGCM aveva accertato che Airgreen, Babcock Mission Critical Services Italia, solidalmente con la controllante Babcock Mission Critical Services International, Elifriulia, Eliossola, Elitellina, Heliwest, Star Work Sky, Air Corporate, solidalmente con la controllante Airi, e l’Associazione Elicotteristica Italiana avevano posto in essere un’ulteriore intesa unica, continuata e complessa, in violazione dell’articolo 101 TFUE, avente a oggetto la fissazione ex ante, nell’ambito dell’associazione di categoria, del prezziario relativo ai servizi con elicottero.

Errore materiale nell’attribuzione delle sanzioni

Eliossola aveva segnalato che nel dispositivo della decisione originaria l’importo complessivo della sanzione era stato indicato erroneamente in 1.364.018 euro, mentre tale importo avrebbe dovuto essere riferito a Elitellina. L’AGCM ha verificato che, nella tabella di cui alla lettera f) del deliberato, i nomi delle due società erano stati invertiti per mero errore materiale.

La correttezza degli importi individuali risultava invece dalla Tabella 16 richiamata al punto 448 del provvedimento originario. In particolare, per le due intese, erano stati determinati i seguenti importi:

  • 682.009,10 euro per Elitellina S.r.l.;
  • 636.670 euro per Eliossola S.r.l.

Entrambi gli importi erano indicati come corrispondenti al massimo edittale previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990 per i singoli illeciti.

Importi complessivi da attribuire alle società

La rettifica comporta la sostituzione degli importi complessivi indicati nel dispositivo originario:

  • Eliossola S.r.l.: 1.273.340 euro, in luogo di 1.364.018 euro;
  • Elitellina S.r.l.: 1.364.018 euro, in luogo di 1.273.340 euro.

La differenza deriva esclusivamente dallo scambio dei nomi nella tabella dispositiva. Il provvedimento non modifica gli importi sanzionatori individuali già determinati per le due intese né introduce nuove contestazioni.

Oggetto e limiti del procedimento di rettifica

L’AGCM ha ritenuto necessario procedere in contraddittorio con le parti e ha deliberato l’avvio di un procedimento volto esclusivamente alla rettifica dell’errore materiale contenuto nella lettera f) del dispositivo del provvedimento n. 27563/2019.

Il procedimento non ha quindi natura di nuova istruttoria sull’intesa, sul mercato rilevante o sulla responsabilità delle imprese. La finalità è rendere coerente il dispositivo con gli importi correttamente riportati nella motivazione e nella Tabella 16 della decisione originaria.

Partecipazione procedimentale e termini

I rappresentanti legali delle parti possono esercitare il diritto di essere sentiti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. La richiesta di audizione deve pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi almeno sette giorni prima della scadenza del termine.

Gli atti del procedimento possono essere consultati presso la medesima Direzione dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate. La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Manzoni e il procedimento deve concludersi entro il 15 febbraio 2021.

Esito previsto della rettifica

L’esito deliberato consiste nella correzione dell’attribuzione soggettiva delle sanzioni, senza variazione dell’ammontare complessivo delle somme riferibili alle due società considerate congiuntamente. La rettifica porta il dispositivo a conformarsi ai dati già contenuti nella decisione originaria e non incide sull’accertamento delle violazioni dell’articolo 101 TFUE.

Punti principali

Decisione originaria e intese accertate

Con il provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019 l’AGCM aveva accertato, in violazione dell’articolo 101 TFUE, due intese uniche, continuate e complesse: una finalizzata al condizionamento del mercato dei servizi AIB e una relativa alla fissazione ex ante del prezziario dei servizi con elicottero nell’ambito dell’Associazione Elicotteristica Italiana.

Errore materiale nella tabella delle sanzioni

Nella tabella riportata alla lettera f) del dispositivo della decisione originaria erano stati invertiti i nomi di Eliossola S.r.l. ed Elitellina S.r.l. L’errore emerge dal confronto con la Tabella 16 e con il punto 448 del provvedimento originario.

Importi corretti

A Eliossola S.r.l. deve essere attribuita la sanzione complessiva di 1.273.340 euro, anziché 1.364.018 euro. A Elitellina S.r.l. deve essere attribuita la sanzione complessiva di 1.364.018 euro, anziché 1.273.340 euro. Gli importi derivano dalla somma delle sanzioni relative alle due intese e corrispondono, per ciascuna società, al massimo edittale applicato ai singoli illeciti: 636.670 euro per Eliossola e 682.009,10 euro per Elitellina.

Procedimento di rettifica e garanzie partecipative

L’AGCM avvia un procedimento specificamente diretto alla rettifica dell’errore materiale, assegna alle parti trenta giorni dalla notifica per chiedere di essere sentite e stabilisce che la richiesta di audizione debba pervenire almeno sette giorni prima della scadenza.

Termine di conclusione

Il procedimento deve concludersi entro il 15 febbraio 2021. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Manzoni.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfueservizi con elicotterosanzioni antitrust

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