Cassazione Civile, Ordinanza n. 36047/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in liquidazione, unitamente ai soci, ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 con cui l’Amministrazione finanziaria contestava il mancato versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, ritenendo che l’attività prevalente fosse non la ristorazione ma discoteca/sala da ballo o attività assimilate, sulla base di un processo verbale di constatazione. In cassazione ha dedotto tre censure: (1) nullità o inesistenza della notifica dell’avviso, perché eseguita da un soggetto asseritamente privo della qualifica di messo comunale per mancanza di apposita delibera di nomina, con conseguente decadenza dell’Ufficio per tardiva sanatoria; (2) violazione dell’obbligo di motivazione per mancata allegazione degli allegati richiamati nel processo verbale di constatazione, ritenuti essenziali alla difesa; (3) omessa sospensione del giudizio per pregiudizialità rispetto a un diverso giudizio avente ad oggetto l’IVA e la base imponibile, che la parte riteneva incidente anche sulla quantificazione dell’imposta sugli intrattenimenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mancanza della delibera di nomina del messo comunale non integra inesistenza della notificazione e, comunque, al più determina nullità sanata dal raggiungimento dello scopo mediante la proposizione del ricorso; ha escluso inoltre la decadenza dell’Ufficio, perché la notifica era avvenuta entro il termine. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che l’art. 7 dello Statuto del contribuente e l’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 impongono di allegare gli atti richiamati per rendere comprensibili le ragioni della pretesa, non i documenti di prova richiamati nel processo verbale di constatazione; nella specie il verbale era stato notificato e conteneva la motivazione dell’accertamento, mentre gli allegati avevano funzione probatoria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità sul rapporto di pregiudizialità e per l’erroneità della ricostruzione della base imponibile, rilevando che il giudice di merito aveva solo considerato attendibile la ricostruzione operata dall’Ufficio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
La legittimazione del messo notificatore è ricondotta direttamente alla legge; la mancata delibera di nomina non comporta, di per sé, inesistenza della notifica.
artt. 156 e 157 c.p.c.
Il vizio di notificazione, ove non configuri inesistenza, può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
art. 160 c.p.c.
La mancata delibera di nomina del messo comunale non è prevista come causa autonoma di nullità.
art. 7 L. n. 212/2000
L’obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati nella motivazione per rendere note le ragioni della pretesa, non i documenti di prova richiamati nel processo verbale di constatazione.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
L’atto impositivo è valido se contiene o richiama un atto conosciuto o notificato che renda comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; non devono essere allegati i documenti probatori.
art. 295 c.p.c.
La sospensione per pregiudizialità richiede un effettivo rapporto logico-giuridico tale da rendere la decisione dell’altro giudizio presupposto necessario e potenzialmente idoneo a evitare conflitti di giudicati.
art. 3 d.lgs. n. 640/1972
La base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti è calcolata sull’importo dei biglietti di ingresso al netto dell’IVA, se dovuta.
art. 17 d.lgs. n. 40/1999
L’IVA si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti e si riscuote con le stesse modalità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione eseguita da un soggetto che opera come messo notificatore, ma del quale si contesti la regolare investitura, non è automaticamente inesistente: occorre verificare se la legge attribuisca direttamente la legittimazione o se il vizio rientri nella nullità sanabile.
- La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo quando l’atto è comunque conosciuto e la parte destinataria propone tempestivamente ricorso; la sanatoria non posticipa la decorrenza se la notifica è stata comunque eseguita entro il termine di decadenza.
- In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’Amministrazione deve mettere il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa, ma non è tenuta ad allegare al provvedimento tutti i documenti di prova richiamati nel processo verbale di constatazione.
- Gli allegati e le fonti di prova richiamati in un processo verbale di constatazione hanno funzione dimostrativa della fondatezza della pretesa e non vanno confusi con gli atti che devono essere allegati per soddisfare l’obbligo di motivazione.
- La sospensione del processo per pregiudizialità richiede la puntuale allegazione di un rapporto giuridico dipendente, tale che la decisione dell’altro giudizio costituisca antecedente logico-giuridico necessario e potenzialmente vincolante per evitare conflitti di giudicati.
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