Sentenza n. 666/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 27/2024 del 16 gennaio 2024 emessa dal Tribunale di Livorno, sez. Lavoro, ad esito del giudizio portante R.G. 881/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente, per l'importo di 500 euro annui relativamente a quattro anni scolastici, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l'ammissibilità del ricorso, accertando la notifica della sentenza munita dell'attestazione di conformità, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, e il passaggio in giudicato della sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato del Tribunale di Livorno entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. L'ordine di esecuzione non comprende la condanna alle spese contenuta nella sentenza ottemperanda, ritenuta estranea alla domanda di ottemperanza. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato l'inutile decorso quale condizione di ammissibilità del ricorso.
art. 475 c.p.c.
Richiamato in relazione all'attestazione di conformità della copia della sentenza ottemperanda notificata all'amministrazione.
l. 107/2015
È la fonte del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Livorno, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un'amministrazione pubblica quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il provvedimento giurisdizionale sia passato in giudicato.
- In presenza di un giudicato che impone all'amministrazione un'attività esecutiva puntualmente individuata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve rimanere entro i limiti oggettivi del giudicato e della domanda: la condanna alle spese contenuta nel titolo può essere esclusa dall'ordine di ottemperanza quando esuli dall'oggetto della specifica domanda proposta.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione in caso di persistente inottemperanza, stabilendo anche un termine per l'attività sostitutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 713/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 714/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 715/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 716/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 717/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 718/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →