Cassazione Penale, Ordinanza n. 18675/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale a mesi due e giorni dieci di arresto per due contravvenzioni previste dall'art. 76, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011. Con l'unico motivo deduceva l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla verifica della legittimità del provvedimento di foglio di via obbligatorio, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato la validità del presupposto amministrativo della misura. La Corte ha ritenuto la doglianza una mera riproposizione del motivo di appello, non accompagnata da una specifica confutazione delle ragioni poste dalla Corte territoriale a base del rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha rilevato che il motivo si limitava a reiterare le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza di secondo grado. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in materia di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il controllo giudiziale sul provvedimento del Questore non può tradursi in una rivalutazione del giudizio di pericolosità, ma deve limitarsi alla verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, inclusa la motivazione sugli elementi di fatto posti a base della pericolosità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per due contravvenzioni connesse alla violazione del foglio di via obbligatorio.
provvedimento del Questore
il sindacato del giudice deve limitarsi alla verifica della conformità alle prescrizioni di legge e della motivazione sugli elementi di fatto della pericolosità, senza rivalutare il giudizio amministrativo.
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il giudice penale non può sostituirsi all'autorità che ha emesso il provvedimento nel giudizio di pericolosità, ma deve controllarne soltanto la legittimità formale e sostanziale, inclusa l'esistenza di una motivazione adeguata sugli elementi di fatto utilizzati.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo pedissequo i motivi di appello già disattesi: occorre una critica specifica e puntuale delle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, altrimenti il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
- Quando il provvedimento del Questore indica elementi quali precedenti penali, carichi pendenti e stile di vita per desumere la pericolosità sociale, la motivazione può ritenersi adeguata se tali elementi sono logicamente collegati al giudizio di pericolosità e non risultano viziati da violazioni di legge.
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