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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12529/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa per la realizzazione del "completamento via di fuga sud" in un Comune siciliano. Dopo la dichiarazione di pubblica utilità, il decreto di esproprio e la successiva stima definitiva dell'indennità da parte della Commissione provinciale, il Comune ha proposto opposizione alla stima; la Corte d'appello ha accolto l'opposizione e rideterminato l'indennità spettante ai proprietari espropriati, valorizzando le aree come terreni in parte agricoli e in parte destinati a viabilità, escludendo la natura edificatoria e negando la rilevanza di una porzione di 955 mq già ceduta al Comune in forza della convenzione di lottizzazione. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza deducendo, in sintesi: 1) nullità del procedimento per violazione del contraddittorio nella gestione della CTU e del rito sommario; 2) tardività dell'opposizione del Comune, assumendo che il termine dovesse decorrere dal deposito della stima e non dalla notifica della stima definitiva; 3) omesso esame di documenti urbanistici che, secondo loro, avrebbero trasformato l'area in zona edificabile e interamente destinata a viabilità per effetto della dichiarazione di pubblica utilità; 4) omessa pronuncia sulla dedotta destinazione integrale a viabilità; 5) motivazione apparente o insufficiente sulla qualificazione urbanistica; 6) violazione delle norme sulla variante urbanistica ex artt. 10 e 19 d.P.R. 327/2001; 7) omesso esame della convenzione di lottizzazione e dell'atto di cessione del 2015, con conseguente errata esclusione dell'indennità per la porzione di 955 mq; 8) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali nella lettura della convenzione; 9) erronea valutazione di fotografie aeree e presunzioni sulla morfologia dei luoghi; 10) erronea stima del valore del bene e dell'eventuale utilizzo intermedio; 11) mancata considerazione dell'occupazione legittima della porzione ceduta prima del 2015; 12) ulteriori censure sulla quantificazione dell'indennità per occupazione ed esproprio. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso: ha ritenuto infondato il motivo sulla CTU perché il termine per osservazioni è ordinatorio e, comunque, le parti avevano potuto depositarle; ha confermato che, nel sistema espropriativo, il termine di 30 giorni per l'opposizione alla stima definitiva decorre dalla notifica della stima peritale successiva al decreto di esproprio, non dal mero deposito della relazione presso l'ufficio espropri, sicché l'opposizione del Comune era tempestiva; ha dichiarato inammissibili o infondati gli ulteriori motivi, per difetto di autosufficienza, richiesta di rivalutazione del merito, o perché la Corte territoriale aveva comunque motivato in modo sufficiente e aveva implicitamente disatteso le tesi incompatibili con la propria decisione. È stata confermata la quantificazione dell'indennità operata dalla Corte d'appello e poste le spese a carico dei ricorrenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dei proprietari espropriati, confermando l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva accolto l'opposizione del Comune alla stima definitiva e rideterminato l'indennità di esproprio. In particolare, ha ritenuto tempestiva l'opposizione comunale, perché il termine decadenziale per impugnare decorre dalla notifica della stima definitiva successiva al decreto di esproprio e non dal deposito della perizia presso l'ufficio espropri; ha inoltre escluso vizi procedurali nella gestione della CTU e ha reputato inammissibili o infondate le doglianze volte a ottenere una nuova valutazione dei documenti urbanistici, della convenzione di lottizzazione, dell'atto di cessione e delle risultanze peritali. I ricorrenti sono stati condannati al rimborso delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 195 c.p.c.

    Nel subprocedimento di CTU il termine per le osservazioni ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria; la mancata o tardiva interlocuzione non determina automaticamente nullità, se il contraddittorio è comunque assicurato nel corso del giudizio.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Il rito sommario attribuisce al giudice ampia discrezionalità nella gestione dell'istruzione e non impone, di regola, comparse conclusionali, memorie di replica o udienza di precisazione delle conclusioni.

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    Nel testo originario disciplinava l'opposizione alla stima e il termine per impugnarla; la Corte distingue il termine dilatorio previsto per consentire la valutazione della stima dal termine decadenziale per proporre opposizione.

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    L'opposizione alla stima va proposta entro 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della stima peritale, se successiva, a pena di inammissibilità.

  • art. 20 d.P.R. 327/2001

    Regola la determinazione provvisoria dell'indennità prima del decreto di esproprio.

  • art. 21 d.P.R. 327/2001

    Regola la determinazione definitiva dell'indennità in mancanza di accordo, tramite tecnici o Commissione provinciale.

  • art. 23 d.P.R. 327/2001

    Il decreto di esproprio deve indicare l'indennità provvisoria o urgente e dare atto dell'eventuale nomina dei tecnici per la stima definitiva.

  • art. 27 d.P.R. 327/2001

    La comunicazione del deposito della relazione di stima ha natura dilatoria e serve a consentire alle parti di valutare la stima e decidere se accettarla o opporvisi.

  • art. 10 d.P.R. 327/2001

    Quando l'opera pubblica non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto mediante atti che comportino variante urbanistica.

  • art. 19 d.P.R. 327/2001

    Se l'opera non è conforme alle previsioni urbanistiche, la variante può essere disposta con le forme previste dal testo unico espropri; la dichiarazione di pubblica utilità non equivale automaticamente a variante ope legis.

  • art. 1362 c.c.

    La censura sul significato della convenzione di lottizzazione è stata ritenuta inammissibile perché non sono stati trascritti gli atti necessari e si chiedeva una nuova interpretazione del documento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare carenze motivazionali, ma la Corte ha escluso la nullità ravvisando una motivazione sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa considerazione di un argomento difensivo non integra di per sé omessa pronuncia se la decisione lo disattende implicitamente e la motivazione consente di comprenderne il rigetto.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione dell'ordinanza, ma la Corte ha ritenuto la motivazione esistente e logicamente comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato ai fini della motivazione dell'ordinanza, senza che fosse ravvisata alcuna nullità.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato per la nullità degli atti processuali, ma la Corte non ha ravvisato alcuna lesione concreta del contraddittorio o del diritto di difesa.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non trascrive o riporta in modo sufficiente i documenti e gli atti su cui si fonda la censura.

  • art. 42 Cost.

    È richiamato il principio del giusto indennizzo in materia espropriativa, che impone un'interpretazione delle norme processuali compatibile con la tutela dell'espropriato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alle censure procedurali e di tempestività, senza accoglimento.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare lesione del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al regime di tempestività dell'opposizione, senza incidenza sulla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, il termine di 30 giorni va coordinato con la funzione del decreto di esproprio: il termine perentorio decorre dalla notifica del decreto o, se successiva, della stima definitiva, mentre il termine di comunicazione del deposito della perizia ha natura dilatoria e non determina decadenza.
  • L'espropriato deve poter adire il giudice per ottenere il giusto indennizzo anche prima della scadenza del termine dilatorio previsto per la presa visione della stima; un'interpretazione che precluda l'azione sarebbe incompatibile con la tutela costituzionale dell'indennità espropriativa.
  • Nel rito sommario e nella gestione della CTU, il contraddittorio è violato solo se la parte è concretamente privata della possibilità di interloquire; il termine per osservazioni al consulente ha natura ordinatoria e la sua eventuale compressione non determina di per sé nullità se le parti hanno potuto comunque presentare rilievi.
  • Per censurare in cassazione la qualificazione urbanistica di un bene o la lettura di una convenzione di lottizzazione occorre trascrivere o almeno riportare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La dichiarazione di pubblica utilità o l'approvazione del progetto non producono automaticamente una variante urbanistica generale: nei casi di non conformità dello strumento urbanistico servono gli atti e le forme previste dal testo unico espropri per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
  • L'omessa confutazione di singoli argomenti difensivi non integra omessa pronuncia quando la motivazione della decisione, pur sintetica, sia logicamente incompatibile con le tesi di parte e consenta di comprendere il rigetto delle relative doglianze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveEspropriazione forzataContratto preliminareCompravendita immobiliareProprietà
RamiProcesso civileEsecuzioniImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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