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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28209/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dirigente medica agiva per ottenere il pagamento della parte variabile della retribuzione di posizione relativa al periodo aprile 2007-giugno 2013, deducendo che l'azienda sanitaria avesse omesso di graduare le funzioni dirigenziali e che, comunque, gli atti amministrativi e la contrattazione collettiva avessero già consentito di quantificare la voce accessoria. In appello l'azienda aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado, con esclusione del diritto al pagamento diretto perché mancava la graduazione delle funzioni, ritenuta condizione necessaria per far sorgere il credito. Nel ricorso per cassazione la dirigente ha dedotto: violazione della disciplina contrattuale collettiva e delle norme civilistiche sulla interpretazione del contratto e sull'onere della prova; erroneità della sentenza per non avere riconosciuto che la graduazione era stata in realtà effettuata con alcune deliberazioni aziendali; violazione delle norme sull'inadempimento e sulla giusta retribuzione, sostenendo che dalla domanda di adempimento dovesse desumersi anche una domanda di risarcimento del danno per l'omessa attivazione delle procedure; omesso esame di fatti decisivi; violazione del divieto di nova in appello per avere dichiarato inammissibile la domanda subordinata basata sull'art. 36 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nel sistema della dirigenza medica del SSN, la parte variabile della retribuzione di posizione presuppone la previa 'graduazione' o 'pesatura' delle funzioni dirigenziali; in assenza di tale atto costitutivo il giudice non può sostituirsi alla pubblica amministrazione e quantificare direttamente il compenso né in base alla complessità dell'incarico né in base al fondo aziendale. Ha inoltre chiarito che, di fronte all'omessa attivazione della procedura imputabile al datore pubblico, il dirigente può agire in adempimento oppure in risarcimento del danno, ma si tratta di azioni diverse per petitum e causa petendi: nel caso concreto la ricorrente aveva proposto solo domanda di adempimento/pagamento e non aveva introdotto, neppure implicitamente, una distinta domanda risarcitoria. Le doglianze sull'interpretazione dell'originario ricorso e sulla prospettata violazione dell'art. 345 c.p.c. sono state ritenute infondate o comunque assorbite. Confermata la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi deducibili in cassazione, ma le censure proposte non sono state ritenute fondate.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può attribuire alla domanda un significato diverso da quello effettivamente proposto dalla parte.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle doglianze, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle doglianze, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 345 c.p.c.

    non consente in appello la proposizione di una domanda nuova, quale quella risarcitoria ritenuta diversa dalla domanda di adempimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    invocati per l'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva, ma non ritenuti idonei a sovvertire il presupposto della graduazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quanto all'onere probatorio, ma la ricorrente non ha superato l'accertamento di fatto sull'assenza della graduazione.

  • artt. 51, 53, 54 e 55 CCNL 5/12/1996 dirigenza medica SSN

    disciplinano la retribuzione di posizione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, che costituisce presupposto della quota variabile.

  • artt. 27 e 40 CCNL 8/6/2000

    richiamati quale parte del quadro contrattuale sulla disciplina economica della dirigenza medica.

  • art. 24, comma 11, CCNL 3/11/2005

    richiamato quale parte del quadro contrattuale applicabile.

  • d.lgs. 165/2001

    richiamato come fonte del pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato a sostegno della tesi dell'inadempimento contrattuale dell'azienda.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nel motivo sulla qualificazione della domanda e sull'autonomia contrattuale.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel motivo sulla vincolatività del rapporto contrattuale.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa efficacia del giudicato.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla determinazione della retribuzione dovuta.

  • art. 2099 c.c.

    richiamato per sostenere la spettanza della giusta retribuzione e il potere giudiziale di integrazione del trattamento economico.

  • art. 36 Cost.

    invocato come parametro della proporzionalità e sufficienza della retribuzione, ma non applicato per trasformare la domanda di adempimento in domanda diversa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    base per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012 n. 228

    ha modificato la disciplina richiamata per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sistema della dirigenza medica del SSN, la corresponsione della componente variabile della retribuzione di posizione richiede un previo atto di graduazione o pesatura delle funzioni; tale atto costituisce elemento costitutivo del diritto al compenso e non può essere sostituito dal giudice.
  • In mancanza della graduazione, il giudice non può determinare in via sostitutiva la misura della componente variabile della retribuzione facendo leva sulla complessità dell'incarico o sulla disponibilità del fondo aziendale.
  • L'omessa attivazione delle procedure di graduazione da parte del datore pubblico non elimina la tutela del dirigente, ma apre una distinta azione risarcitoria per lesione dell'interesse pretensivo; tale azione è diversa, per petitum e causa petendi, dalla domanda di adempimento retributivo.
  • La domanda di pagamento di somme a titolo di retribuzione non può essere automaticamente interpretata come domanda risarcitoria per inadempimento, poiché il giudice è vincolato al contenuto sostanziale della domanda proposta.
  • La proposizione in appello di una domanda risarcitoria diversa da quella originaria integra domanda nuova e resta soggetta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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