Sentenza del 29/11/2018 n. 8344 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Esercente attività di avvocato - Presupposto d'imposta - Autonoma organizzazione - Rilevanza del profilo organizzativo - Non sussiste - Svolgimento funzioni esecutive e non professionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione necessario per l'applicazione dell'IRAP ai lavoratori autonomi. Il professionista si avvaleva di attività delegate aventi natura meramente esecutiva e non professionale. Secondo il giudice, tali attività erano state affidate a terzi per ragioni di convenienza economica e non denotavano l'esistenza di una struttura organizzata riferibile al professionista sul piano organizzativo, capace di produrre valore aggiunto anche in sua assenza.
La decisione
È stata esclusa l'imponibilità ai fini IRAP dei compensi dell'avvocato, non essendo stata ravvisata un'autonoma organizzazione rilevante. Il semplice ricorso a collaboratori o delegati per lo svolgimento di funzioni esecutive, soprattutto quando finalizzato a ridurre i costi, non è sufficiente a integrare il presupposto dell'imposta se il professionista non organizza direttamente fattori produttivi idonei a generare un valore aggiunto autonomo rispetto alla sua attività personale.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
L'IRAP si applica quando l'attività esercitata in modo abituale e autonomo presenta il presupposto dell'autonoma organizzazione. Per il professionista, tale requisito non deriva automaticamente dall'utilizzo di collaboratori, ma richiede un'organizzazione riferibile a lui sul piano organizzativo e idonea a produrre valore aggiunto.
Massime di principio
- Per i lavoratori autonomi, l'assoggettamento all'IRAP richiede la prova di un'autonoma organizzazione e non discende dal solo esercizio abituale della professione.
- La presenza di collaboratori o soggetti delegati non è di per sé sufficiente: occorre verificare le loro mansioni, il loro ruolo nell'organizzazione e il grado di autonomia del professionista.
- Le attività meramente esecutive o di supporto, prive di contenuto professionale e delegate per convenienza economica, normalmente non integrano un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
- L'organizzazione deve essere riferibile al professionista anche sotto il profilo organizzativo e deve essere potenzialmente capace di generare un valore aggiunto indipendente dalla sua attività personale.
- La valutazione è concreta e dipende da elementi quali mezzi impiegati, personale utilizzato, funzioni svolte dai collaboratori e capacità della struttura di operare autonomamente rispetto al professionista.
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