Cassazione Civile, Ordinanza n. 22914/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA ritenuta indetraibile, con conseguenti maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. La società aveva impugnato l’atto davanti alla CTP contestando tutti i rilievi salvo uno; la CTP aveva accolto quasi integralmente il ricorso, mentre la CTR, in riforma, aveva riconosciuto la validità dell’avviso limitatamente ad alcuni rilievi (in particolare il primo e il sesto ai fini II.DD. e i corrispondenti ai fini IVA). In cassazione la società aveva proposto due motivi: con il primo denunciava violazione di norme civili, tributarie e dell’art. 10-bis l. 212/2000, sostenendo la deducibilità dei costi per servizi promozionali, premi e sconti corrisposti alle società affiliate in base al contratto di affiliazione commerciale, nonché la sussistenza dei requisiti di certezza e determinatezza ex art. 109 TUIR; con il secondo deduceva violazione delle norme sull’onere della prova, censurando la ritenuta imponibilità di un costo per servizi contabili svolti dal franchisor, per difetto di prova sulla misura in cui tali prestazioni avessero riguardato le affiliate. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la contribuente ha depositato istanza di estinzione avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018, con prova del pagamento delle rate.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018 e ha dichiarato l’estinzione del giudizio, con cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamandone la natura eccezionale e sanzionatoria, limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119/2018
L’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie consente la declaratoria di estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere, quando risulti provato il pagamento dovuto.
art. 109 TUIR
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla deducibilità dei costi, in relazione ai requisiti di certezza e determinatezza delle componenti negative.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulla effettiva incidenza delle prestazioni rese dal franchisor sulle affiliate.
art. 2359 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che dalla decisione emerga una specifica interpretazione della Corte sul punto.
art. 26 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza specifica presa di posizione della Corte nel merito, essendo intervenuta l’estinzione.
art. 85 TUIR
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza specifica interpretazione della Corte nel merito.
art. 10-bis l. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza specifica interpretazione della Corte nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, affermando che la misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- L’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie comporta l’estinzione del giudizio di legittimità e la cessazione della materia del contendere quando sia dimostrato l’adempimento degli oneri richiesti dalla procedura.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
- La disciplina dell’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata analogicamente oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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