Sentenza del 16/09/2016 n. 4705 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Trascrizione motivazione - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo poiché riportava il contenuto essenziale dell'atto richiamato, consentendo al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa. Non è pertanto indispensabile allegare l'atto notificato ad altro soggetto quando la motivazione dell'avviso ne riproduce gli elementi essenziali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto fosse carente di motivazione perché richiamava per relationem un atto notificato a un altro soggetto senza allegarlo materialmente. La questione riguardava quindi se l'avviso potesse considerarsi validamente motivato mediante la trascrizione, anche se non integrale, del contenuto dell'atto richiamato.
Norme richiamate
Principio della motivazione per relationem degli atti tributari
Il richiamo a un altro atto è ammissibile anche senza allegazione materiale, purché l'avviso riproduca o esponga il contenuto essenziale dell'atto richiamato e renda comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
La motivazione deve essere sufficiente a permettere al contribuente di comprendere l'accertamento e di predisporre una difesa effettiva; non è richiesta la trascrizione integrale o l'allegazione di ogni documento richiamato, quando gli elementi essenziali sono riportati nell'avviso.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento motivato per relationem non è automaticamente illegittimo se l'atto richiamato non è allegato.
- L'allegazione può essere sostituita dalla riproduzione nell'avviso del contenuto essenziale dell'atto richiamato, purché tale contenuto consenta di individuare chiaramente fatti, ragioni e criteri della pretesa.
- La valutazione decisiva riguarda la concreta possibilità del contribuente di comprendere l'accertamento e di difendersi, non la mera presenza fisica dell'atto richiamato.
- Se invece l'avviso si limita a un richiamo generico, senza riportare gli elementi indispensabili dell'atto esterno, può configurarsi un difetto di motivazione e l'illegittimità dell'atto.
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