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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08945/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento che aveva rigettato il suo appello contro avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2005-2010, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni oggettivamente inesistenti ai fini IRES, IRAP e IVA. Con il primo motivo deduceva omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello non si fosse pronunciato sulla carenza di prova dell'Ufficio sia sul fondamento della pretesa tributaria sia sui presupposti dell'obbligo di denuncia penale, da cui dipendeva il raddoppio dei termini; inoltre lamentava l'insufficienza della valutazione probatoria. Con il secondo motivo denunciava falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, in relazione alla normativa sopravvenuta (art. 12 d.l. 78/2009, art. 2 d.lgs. 128/2015, art. 1 l. 208/2015), contestando che fosse operante il raddoppio dei termini di accertamento in difetto dei presupposti di legge.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo insussistente l'omessa pronuncia sulla motivazione e sulla prova della pretesa, perché la CTR aveva effettivamente motivato sulla legittimità della motivazione per relationem al PVC e le ulteriori doglianze erano generiche o non autonome. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo, riconoscendo che il raddoppio dei termini di accertamento operava, per gli avvisi notificati nel 2014, in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia, senza che rilevassero l'esito del procedimento penale o la tardività/omissione della denuncia; tuttavia ha precisato che tale disciplina non si applica all'IRAP, per la quale non sono previste sanzioni penali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla ripresa a tassazione ai fini IRAP e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stata invocata per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice d'appello aveva effettivamente deciso sul punto rilevante della motivazione dell'atto e le restanti doglianze erano generiche.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte non ne ha ravvisato la violazione in rapporto alle censure dedotte, ritenute in parte generiche e in parte non autonome rispetto alle questioni già decise.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Per gli avvisi relativi a periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016, notificati nel 2014, il termine di accertamento è raddoppiato in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, a prescindere dall'esito del procedimento o dalla tardività della denuncia.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    La disciplina del raddoppio dei termini, nei medesimi termini dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, si applica agli accertamenti IVA quando ricorrano seri indizi di reato e l'obbligo di denuncia penale.

  • art. 12 d.l. n. 78/2009

    È stata richiamata dalla ricorrente nel raccordo con le norme sul raddoppio dei termini, ma la Corte ha deciso sulla base dell'orientamento consolidato in tema di seri indizi di reato e doppio binario penale-tributario.

  • art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    La Corte ha affermato che, per gli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, restano salvi gli effetti degli atti e continua ad applicarsi la disciplina previgente del raddoppio dei termini.

  • art. 1 l. n. 208/2015

    Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, poiché opera la disciplina transitoria che salva gli effetti degli atti già notificati.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, la deduzione di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato e deciso il nucleo essenziale della censura, mentre restano inammissibili le doglianze generiche o non specificamente riferite alla decisione impugnata.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina previgente applicabile ratione temporis, opera quando sussistano seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, essendo irrilevanti l'esito del procedimento penale, l'archiviazione, la prescrizione del reato o la tardività della denuncia.
  • Per gli avvisi di accertamento già notificati, le modifiche normative successive in materia di termini decadenziali non eliminano gli effetti degli atti precedentemente emessi, se una disposizione transitoria ne fa espressamente salvi gli effetti.
  • La disciplina del raddoppio dei termini collegata alla rilevanza penale delle violazioni tributarie non si estende all'IRAP, quando per tale imposta non siano previste sanzioni penali.
  • Le contestazioni sulla carenza di prova della pretesa fiscale devono essere specifiche e correlate agli elementi posti a base dell'accertamento; richiami generici a una insufficienza probatoria non sono idonei a scalfire la motivazione della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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