Cassazione Penale, Sentenza n. 22590/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Milo, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Conca dei Marini, era stato condannato per peculato per essersi autoliquidato, tra il 30/06/2009 e il 05/08/2011, tramite determinate, la somma lorda di euro 42.736,63 relativa a nove procedimenti di opere pubbliche; le somme superavano i limiti e la parte effettivamente spettante risultava inferiore, con un'appropriazione contestata di euro 9.014,52. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) errata qualificazione giuridica (sostiene che i fatti si inquadrano, al più, in abuso d'ufficio perché gli atti erano funzionali a interessi pubblici e non gli davano disponibilità diretta delle somme); 2) errore sul tempus commissi delicti e conseguente prescrizione dei reati; 3) travisamento della prova e vizio di motivazione, lamentando l'assenza di condotte decettive e l'esistenza di atti analitici che avrebbero consentito di individuare l'errore
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che per il reato di peculato è necessaria la disponibilità diretta e immediata del denaro da parte del pubblico agente, svincolata da controlli preventivi; nel caso di specie le determine di autoliquidazione erano soggette a verifiche e non attribuivano all'imputato la disponibilità giuridica delle somme, per cui il peculato non era configurabile. I fatti sono stati comunque riqualificati come abuso d'ufficio, ma tale reato è stato abrogato con la legge 8 agosto 2024 n.112; di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e sono state revocate le statuizioni civili
Norme richiamate
legge n. 350 del 2003, art. 3, comma 29
Norma richiamata nella imputazione in materia di percentuali destinate al fondo incentivante; la Corte ha considerato la violazione normativa come fatto materiale ma non idonea a dimostrare la disponibilità di danaro necessaria al peculato
d.lgs. n. 163 del 2006, art. 92, commi 5-6
Richiamato per la disciplina delle percentuali a base di gara destinate al fondo incentivante; utilizzato nella ricostruzione del limite delle somme autoliquidate
regolamento comunale incentivi Lavori pubblici
Il regolamento locale fissava limiti percentuali e procedure; la violazione del regolamento è stata rilevante per la qualificazione dei fatti ma non ha dimostrato da sola la disponibilità effettiva delle somme
d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), art. 184
Citato come norma che impone al responsabile del servizio finanziario accertamenti e controlli sulle liquidazioni; la Corte ha sottolineato che l'esistenza di tali controlli limita la disponibilità giuridica dell'autoliquidante
codice penale, art. 157
Richiamato nel ricorso in relazione al tempo del reato (tempus commissi delicti); la Corte ha esaminato il momento in cui si sarebbe perfezionata l'appropriazione e la rilevanza dei controlli successivi
legge 8 agosto 2024, n. 112
Ha abrogato il reato di abuso d'ufficio; per la Corte ciò ha reso inapplicabile la riqualificazione in abuso d'ufficio come causa di responsabilità penale nell'ipotesi concreta, determinando l'annullamento della sentenza senza rinvio
giurisprudenza Sez. 6 (es. Buscemi, Bernardini)
La Corte ha richiamato precedenti che definiscono la nozione di disponibilità del denaro ai fini del peculato: è necessaria una disponibilità diretta, capace di uso uti dominus, non limitata da controlli preventivi
Massime di principio
- Peculato vs abuso d'ufficio: il peculato richiede che il pubblico agente abbia disponibilità materiale o giuridica diretta e svincolata del denaro; atti che producono solo una posizione creditoria subordinata a controlli non configurano la disponibilità necessaria per peculato
- Determinazioni di autoliquidazione soggette a verifiche contabili e all'emissione successiva di titoli di spesa configurano, di regola, una posizione di creditore condizionata e non l'accesso immediato alle somme; quando esistono controlli preventivi la fattispecie corretta è più propriamente abuso d'ufficio (se ricorrono gli altri elementi), salvo che tale fattispecie sia nel frattempo abrogata
- Nella valutazione del tempus commissi delicti occorre identificare il momento in cui il soggetto ha avuto effettiva disponibilità delle somme; se la disponibilità si perfeziona solo con l'emissione del mandato di pagamento, il fatto deve essere temporally ricostruito di conseguenza ai fini della prescrizione
- La presenza di motivi di interesse pubblico nelle scelte amministrative non esclude automaticamente la responsabilità se esiste un ingiusto profitto personale, ma incide sulla qualificazione giuridica della condotta: bisogna valutare finalità e autonomia di disposizione delle somme
- Quando una norma penale rilevante è stata abrogata, la riqualificazione dei fatti su quella base può portare all'annullamento senza rinvio; è importante verificare l'assetto normativo vigente al momento della decisione finale
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