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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla convalida della proroga di sessanta giorni del trattenimento di uno straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri. Il Giudice di pace aveva convalidato la proroga ritenendo che non vi fosse prova della trasmissione della nuova nomina fiduciaria al proprio ufficio e che fosse comunque garantita la difesa tecnica tramite difensore d'ufficio. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendone la nullità per violazione dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendo di aver revocato il precedente difensore e nominato tempestivamente un nuovo difensore di fiducia, con procura speciale sottoscritta digitalmente e inviata via PEC alla cancelleria, con allegato documento di identità; ha inoltre lamentato che il nuovo difensore non fosse stato avvisato dell'udienza di proroga del trattenimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, al tempo del procedimento, nel giudizio dinanzi al giudice di pace non era ancora operante la disciplina generale che consente il deposito telematico degli atti civili negli uffici giudiziari diversi dal tribunale, perché mancava il decreto ministeriale di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione richiesto dall'art. 16-bis, comma 6, d.l. 179/2012. Ha inoltre rilevato che nessuna disposizione dell'art. 83 d.l. 18/2020, nella formulazione allora vigente, autorizzava il deposito telematico degli atti di parte nei procedimenti civili avanti il giudice di pace. Di conseguenza, la nuova procura speciale e la revoca del precedente difensore, trasmesse extra ordinem via telematica, non potevano considerarsi validamente acquisite al procedimento; restava quindi rituale l'avviso al precedente difensore. Il ricorso è stato rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito; lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale

    La partecipazione del difensore tempestivamente avvertito è requisito necessario dell'udienza di convalida del trattenimento; la difesa fiduciaria presuppone una procura speciale validamente acquisita agli atti.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È stata dedotta una nullità processuale del decreto per asserita violazione delle regole sulla difesa e sulla nomina del difensore.

  • art. 16-bis, comma 6, d.l. 179/2012

    Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione

    Nel processo davanti al giudice di pace il deposito telematico degli atti non era ancora operativo in difetto del previsto decreto ministeriale di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione.

  • art. 83, comma 20-ter, d.l. 18/2020

    La Corte ha ritenuto che la disciplina emergenziale allora vigente non consentisse il deposito telematico degli atti di parte nei procedimenti civili avanti il giudice di pace.

  • d.l. 18/2020

    Le misure emergenziali richiamate non estendevano, in quel momento, al giudice di pace la possibilità di deposito telematico degli atti di parte.

  • L. 27/2020

    Norma di conversione del d.l. 18/2020, richiamata per la disciplina emergenziale applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di convalida del trattenimento dello straniero, la valida partecipazione del difensore richiede che la nomina fiduciaria sia ritualmente acquisita al procedimento; in mancanza, l'avviso al precedente difensore resta efficace.
  • Il deposito telematico di una procura speciale o di un atto di revoca/nomina presso l'ufficio del giudice di pace non è ammissibile se, al tempo del deposito, non risultano integrate le condizioni normative che ne consentono l'operatività.
  • La mera trasmissione via PEC di una nomina difensiva non basta, di per sé, a produrre effetti processuali se la legge vigente non autorizza quel canale di deposito per l'ufficio giudiziario interessato.
  • In tema di nullità processuali dedotte per mancato avviso al difensore di fiducia, la verifica decisiva è se la nuova nomina fosse validamente entrata nel fascicolo prima dell'udienza; in difetto, non sussiste violazione dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di cassazioneNotificazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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