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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6938/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Canito fu condannato per simulazione di reato (falsa denuncia) per avere, in concorso con il proprietario denunciante Marco Mecozzi, dichiarato falsamente il furto di una vettura BMW che in realtà era stata utilizzata dai denuncianti per appiccare un incendio ad un esercizio commerciale. In Cassazione il ricorrente impugnava la conferma di condanna, sostenendo: 1) l'inverosimiglianza intrinseca della denuncia (la denuncia sarebbe stata sospetta e non corroborata da indagini, l'inserimento nella banca dati SDI sarebbe stato compiuto da altro comando); 2) l'efficacia esimente della ritrattazione/ritrovamento dell'auto avvenuto tre giorni dopo; 3) vizio nella determinazione della pena e mancata considerazione delle circostanze attenuanti, in particolare l'ammissione di responsabilità e la collaborazione per il ritrovamento del veicolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: 1) la configurabilità del reato di simulazione è stata correttamente valutata dai giudici di merito, che hanno considerato la denuncia idonea ad imprimere impulso alle investigazioni (sufficiente l'astratta possibilità di attivare gli organi inquirenti; la mera circostanza che l'iscrizione SDI sia stata fatta da un altro comando non smentisce la valutazione); 2) la ritrattazione/ritrovamento dopo tre giorni non integra l'esimente prevista per la ritrattazione, che avrebbe dovuto avvenire tempestivamente per impedire l'avvio delle indagini; 3) la valutazione del giudice di merito sulla comparazione delle circostanze aggravanti e attenuanti è nel perimetro del suo potere discrezionale e non appare arbitraria. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    La simulazione di reato è qualificata come reato di pericolo: è sufficiente che la falsa denuncia sia idonea, anche astrattamente, a far intervenire gli organi inquirenti; può essere esclusa solo se la denuncia appare palesemente inverosimile o i controlli svolti hanno avuto esclusivamente finalità di verifica della veridicità e non di accertamento del fatto denunciato.

  • art. 376 cod. pen.

    La norma sulla ritrattazione contempla un'esimente, ma il suo ambito applicativo non comprende la fattispecie di simulazione di reato (art. 367) se la ritrattazione non avviene tempestivamente in modo da inibire le indagini; una ritrattazione tardiva non elimina l'offensività della condotta.

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice ha discrezionalità nella determinazione della pena e nella comparazione delle circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte di legittimità sindaca la decisione solo se v'è arbitrio o illogicità manifesta, mentre una motivazione congrua che giustifichi l'equivalenza è ammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014, Orrù; Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras)

    Orientamenti richiamati affermano che per la simulazione di reato è sufficiente che la denuncia non presenti carattere di palese inverosimiglianza e che sia idonea ad avviare indagini; è irrilevante che gli inquirenti comprendano la falsità all'esito delle prime indagini.

Massime di principio

  • La simulazione di reato si configura quando una falsa denuncia è idonea, anche solo astrattamente, a spingere gli organi inquirenti ad agire; non è necessario che le indagini siano effettivamente proseguite per molto tempo.
  • Una ritrattazione per essere efficace come esimente deve avvenire con tempestività tale da impedire o inibire l'attività investigativa: retraction tardive (es. giorni dopo, quando la simulazione è già emersa) non escludono la responsabilità.
  • In sede di determinazione della pena il giudice ha ampio margine discrezionale nella comparazione tra aggravanti e attenuanti; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è arbitraria o illogica.
  • La valutazione di plausibilità della denuncia fatta dal giudice di merito prevale salvo che la difesa dimostri elementi nuovi o l'arbitrarietà della motivazione; le mere valutazioni alternative della difesa non sono sufficienti in Cassazione se già esaminate dal giudice di merito.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comportano spesso l'imposizione di spese e sanzioni a carico del ricorrente (anche somme in favore della Cassa delle ammende) salvo mancanza di colpa nella proposizione del ricorso.

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