Cassazione Penale, Sentenza n. 18511/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che disponeva il trasferimento in Italia ai fini dell'esecuzione di pene inflitte dal Tribunale di Klagenfurt (Austria). Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 10, 12 e 24 del d.lgs. n. 161/2010 e art. 731 c.p.p.) per la mancata acquisizione e valutazione della traduzione italiana delle sentenze straniere, contestando che il riconoscimento fosse fondato solo su certificati insufficienti a conoscere il contesto fattuale e le condizioni per l'esecuzione della pena in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata: dopo il deposito del ricorso è stata ufficialmente comunicata la revoca del certificato da parte delle autorità austriache e la liberazione del ricorrente (ammissione alla liberazione condizionale), venendo così meno i presupposti per il riconoscimento e il trasferimento delle sentenze per l'esecuzione in Italia. Per tale ragione il Collegio non ha esaminato i motivi di merito. Si è disposto l'invio delle comunicazioni previste dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 161 del 2010
Norme sul riconoscimento e trasferimento per l'esecuzione delle decisioni penali straniere; il ricorrente avrebbe dovuto trovare applicazione per la corretta verifica della documentazione e delle condizioni per l'esecuzione in Italia, ma la Corte non ha deciso il merito per sopravvenuta causa estintiva/impediente.
codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di documentazione e traduzione delle sentenze straniere; la Corte non ha però affrontato la questione sul merito a causa della sopravvenuta liberazione.
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita e disciplina i motivi e l'ambito del ricorso per cassazione in materia penale; richiamato per delimitare l'oggetto dell'impugnazione.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
Prevede la possibilità della trattazione scritta del procedimento quando non è richiesta la discussione orale; applicato per la trattazione del ricorso.
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
modifiche temporanee alla disciplina della trattazione scritta
Richiamato per la vigenza della disciplina procedurale sulla trattazione scritta nel periodo considerato.
legge n. 69 del 2005
Prevede adempimenti di comunicazione connessi a decisioni relative all'esecuzione di sentenze straniere; la Cassazione ha disposto che la Cancelleria effettui le comunicazioni previste.
Massime di principio
- Se, dopo un provvedimento di riconoscimento per trasferimento ed esecuzione, intervengono fatti sopravvenuti (es. revoca del certificato estero, liberazione o ammissione a misure alternative) che rendono impossibile l'esecuzione, il giudice può annullare la decisione impugnata senza rinvio per sopravvenuta carenza del presupposto; non è necessario decidere sul merito degli eventuali vizi formali.
- La sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi dell'esecuzione assorbe i motivi di impugnazione relativi alla regolarità formale della documentazione: il giudice di legittimità può limitarsi a pronunciarsi sulla cessazione del presupposto procedurale.
- Prima di disporre il trasferimento per l'esecuzione è opportuno verificare in via preliminare la stabilità dei certificati e dello status detentivo presso lo Stato emittente; richieste di acquisizione di informazioni dalle autorità straniere sono strumenti pertinenti quando lo status potrebbe variare.
- La mancanza di traduzioni ufficiali delle sentenze straniere e/o l'affidamento esclusivo su certificati può essere un motivo valido di censura; tuttavia, se sopraggiungono eventi che eliminano l'utilità pratica del provvedimento (es. liberazione), il giudice potrebbe non entrare nel merito di tali censure.
- Il pubblico ministero può richiedere l'acquisizione di informazioni supplementari o, in subordine, l'annullamento con o senza rinvio quando il riconoscimento dipende da fatti da verificare presso l'autorità straniera.
- In casi analoghi è importante attivare immediatamente le comunicazioni internazionali previste (art. 22 L. 69/2005) e valutare soluzioni procedurali (annullamento con rinvio per acquisire elementi oppure annullamento senza rinvio se l'accertamento diventa impossibile).
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