Sentenza del 08/06/2016 n. 2187 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento sintetico emesso ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/1973 e del DM 10 settembre 1992, con cui era stato determinato per il 2008 un maggior reddito complessivo di 103.212 euro e maggiori imposte per 43.782 euro. L'accertamento si fondava sul possesso di una Mercedes Classe E 220 e di quattro cavalli, qualificati dall'Ufficio come cavalli da corsa. Il contribuente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che gli animali erano allevati allo stato brado per finalità ricreative, di compagnia e agronomiche, senza partecipazione a competizioni né significativi costi di mantenimento. Ha inoltre contestato il computo dell'autovettura, acquistata usata mediante permuta e finanziamento rateale.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo non provato che i cavalli fossero stati utilizzati per gare o attività agonistiche. La loro iscrizione presso un organismo qualificante non è stata considerata sufficiente a dimostrare l'effettivo impiego come cavalli da corsa. In base alla perizia, l'allevamento era estensivo e destinato a finalità ricreative, di compagnia e agronomiche, non riconducibili alle categorie di cavalli rilevanti come specifici indici di capacità contributiva. È stata invece confermata la rilevanza della disponibilità della Mercedes: ai fini del redditometro rilevano le spese necessarie al godimento dell'autovettura e non il solo prezzo o le rate di acquisto. L'accertamento deve quindi essere rideterminato considerando esclusivamente l'autovettura e non i cavalli. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Art. 38 del DPR 600/1973
determinazione sintetica del reddito complessivo
Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito sulla base di elementi e circostanze indicative di una capacità contributiva maggiore rispetto a quella dichiarata.
DM 10 settembre 1992
tabella degli indici presuntivi di reddito
Individua gli elementi di capacità contributiva utilizzabili per il redditometro, tra cui, secondo la disciplina applicabile, determinate categorie di cavalli e la disponibilità di autovetture.
Decreto 24 dicembre 2012
cavallo come unico elemento di capacità contributiva
La decisione richiama la modifica della disciplina, che ha superato la distinzione tra cavalli da corsa e cavalli da equitazione, considerando il cavallo in termini unitari quale elemento indicativo della capacità contributiva.
Cassazione n. 21335/2015
non costituisce indice di particolare capacità contributiva il generico possesso di cavalli ma solo quelli di equitazione o da corsa
Il semplice possesso di cavalli non è sufficiente: devono essere dimostrati l'impiego e le caratteristiche riconducibili ad attività di equitazione, concorso ippico, maneggio o corsa, normalmente associate a maggiori costi di cura e addestramento.
Massime di principio
- Nel redditometro, la qualificazione formale di un bene non è necessariamente decisiva: l'Amministrazione deve dimostrare, in concreto, che il bene possiede le caratteristiche e viene utilizzato in modo tale da indicare una particolare capacità contributiva.
- Il generico possesso di animali o beni non basta quando la presunzione fiscale dipende dalla loro destinazione d'uso; sono rilevanti le effettive modalità di impiego, i costi di mantenimento e le finalità dell'attività.
- Per contestare un elemento del redditometro è utile produrre documentazione tecnica e oggettiva, come perizie, modalità di allevamento, registri, caratteristiche dei beni e prove dell'assenza di impiego agonistico o commerciale.
- La disponibilità di un'autovettura può costituire autonomamente un indice di capacità contributiva: il calcolo riguarda principalmente i costi di gestione e godimento del veicolo, non necessariamente il prezzo di acquisto o l'importo delle rate.
- Quando contribuente e Amministrazione risultano parzialmente vittoriosi, il giudice può rideterminare il reddito e compensare integralmente o parzialmente le spese di giudizio.
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