Ordinanza n. 105/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento prot. 65445del28/10/2025inviato a mezzo mail ordinaria dal Ministero dell'Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui si rigetta l’Istanza acquisita al protocollo n. 18279 dell’08/05/2024di riconoscimento del titolo di formazione Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna il 31/03/2024presso dall’Università “San Jorge” Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il Centro Piatel; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto, protocollo sconosciuto, inviato con mail ordinaria del 07/10/2025dal Ministero dell'Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infra-procedimentale, comunque connesso. e/o per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., onde ordinare all’amministrazione un esame comparativo effettivo del predetto titolo conseguito in Spagna il 31/03/2024presso presso dall’Università “San Jorge” Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel con il Tirocinio Formativo Attivo di specializzazione sul sostegno italiano, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta nonché al risarcimento del danno per perdita di chance nella stipula e/o mantenimento dei contratti per l’insegnamento quale docente di sostegno con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna per l'attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, nonché il preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Spagna presso l'Università San Jorge-Gruppo San Valero, in collaborazione con soggetti privati e un centro di formazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre domandato il risarcimento del danno in forma specifica, mediante un esame comparativo effettivo del titolo estero con il Tirocinio Formativo Attivo italiano di specializzazione sul sostegno, l'eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia e il risarcimento della perdita di chance connessa alla stipula o al mantenimento di contratti di insegnamento come docente di sostegno. In sede cautelare è stata contestata, in particolare, l'inadeguata valutazione della documentazione prodotta e dell'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento di rigetto, anche ai fini del riesame dell'istanza da parte dell'amministrazione. La decisione è fondata, a un primo e sommario esame, sulla plausibile inadeguatezza della valutazione ministeriale della documentazione e dell'esperienza professionale dell'interessato. Il Collegio ha inoltre rilevato che le eventuali differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. È stato ravvisato il periculum in mora, poiché il diniego potrebbe determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere. La fissazione dell'udienza di merito è stata demandata a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della parte ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 30 c.p.a.
risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda di risarcimento in forma specifica, ma l'ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo formativo estero può essere sospeso quando, a un primo esame, l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'interessato e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le differenze formative tra l'ordinamento estero e quello nazionale non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, ove ne ricorrano i presupposti.
- Sussiste il periculum in mora quando il provvedimento di diniego del riconoscimento di un titolo professionale o formativo sia suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di lavoro in essere dell'interessato.
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