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Ordinanza

Ordinanza n. 8937/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione n. 25 del 6/02/2026 – Registro generale Determinazioni n. 787 del 12/02/2026, comunicato con nota prot. di partenza n. 28862/2026 del 12/02/2026, con cui il Comune di Fiumicino, Area Pianificazione Economica – Attività Produttive e SUAP, ha disposto la rimozione degli effetti prodotti dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito nel locale sito in Via delle Meduse, n. 154, presentata in data 23/01/2025 dal sig. PETRILLI Gianfranco quale titolare della ditta individuale NON SOLO TABACCHI DI PETRILLI GIANFRANCO registrata al protocollo generale dell’Ente n. 14151 del 23/01/2025; - della nota prot. n. 17116 del 28/01/2026 con la quale il SUAP del Comune di Fiumicino ha trasmesso al Corpo della Polizia Locale la SCIA registrata al prot. n. 14151 del 23/01/2026, presentata dal ricorrente, per verificare il rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. Lazio n. 5 del 2013, in materia di distanza minima dai luoghi sensibili; - della nota prot. n. 18727 del 29/01/2026, con la quale il Corpo della Polizia Locale ha comunicato che i locali ivi indicati sono a circa 245 mt dalla scuola dell’infanzia “Il Faro incantato” e a circa 225 mt dalla parrocchia “Santa Maria Stella Maris”; nonché di ogni altro atto, precedente, coevo o successivo presupposto, dipendente o, comunque, connesso a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202602484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA per l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito, connessa alla verifica delle distanze dai luoghi sensibili

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune di Fiumicino ha rimosso gli effetti della SCIA presentata per l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito in un locale commerciale. Sono stati inoltre impugnati gli atti istruttori relativi alla verifica del rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili prevista dalla normativa regionale: la trasmissione della SCIA alla Polizia Locale e la nota con cui quest'ultima aveva indicato una distanza di circa 245 metri dalla scuola dell'infanzia e di circa 225 metri dalla parrocchia. Dalla precedente attività istruttoria era emersa la necessità di verificare tecnicamente le distanze; il Comune ha depositato un verbale di sopralluogo e misurazione, ma senza la documentazione fotografica relativa alla misurazione concernente il luogo di culto e senza chiarire se il punto di misurazione fosse l'uscio o l'ingresso del locale commerciale, ovvero altro punto, né quale fosse in tale caso la distanza tra il punto considerato e l'ingresso del locale.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito del ricorso né sull'istanza cautelare. Ha sospeso allo stato ogni decisione sulla domanda cautelare e ha disposto un'integrazione istruttoria a carico del Comune di Fiumicino. L'Amministrazione deve depositare telematicamente, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, la documentazione fotografica relativa alle operazioni di misurazione della distanza tra il locale e la parrocchia, nonché chiarimenti sul punto di riferimento utilizzato per la misurazione: ingresso/uscio del locale oppure altro punto, con indicazione, in quest'ultimo caso, del punto prescelto e della distanza tra esso e l'ingresso. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate quale base per gli incombenti istruttori disposti dal giudice nel corso del giudizio; dal testo non emerge una specifica interpretazione di ciascuna norma.

  • art. 4, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 5/2013

    È indicato quale parametro normativo per la verifica del rispetto della distanza minima dell'esercizio commerciale dai luoghi sensibili, tra cui la scuola dell'infanzia e il luogo di culto considerati.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda cautelare dipende dalla verifica tecnica della distanza tra un'attività soggetta a limitazioni e luoghi sensibili, il giudice può disporre un'integrazione istruttoria prima di pronunciarsi sulla sospensione dell'atto amministrativo.
  • La misurazione distanziometrica rilevante ai fini del giudizio deve essere documentata in modo verificabile, anche mediante documentazione fotografica quando necessaria, e deve indicare con precisione i punti di riferimento utilizzati.
  • Se la misurazione è effettuata da un punto diverso dall'ingresso o dall'uscio dell'esercizio commerciale, l'amministrazione deve specificare tale punto e la distanza intercorrente tra esso e l'ingresso, così da consentire il controllo giudiziale della correttezza del calcolo.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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