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Sentenza

Sentenza n. 251/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento-OMISSIS-, notificato al datore di lavoro in pari data,-OMISSIS-, con il quale è stata decretata la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato a favore del ricorrente in data 4 febbraio 2024 su istanza del datore di lavoro,-OMISSIS-, nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente

Giustizia amministrativa202500526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, rilasciato su istanza del datore di lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, rilasciato il 4 febbraio 2024 su istanza del datore di lavoro. Nel corso del giudizio, il TAR aveva sospeso cautelarmente l’efficacia della revoca, disponendo il riesame della posizione. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione ha rivalutato la posizione e, con provvedimento del 17 luglio 2025, ha confermato la revoca, motivandola con l’incapacità reddituale del datore di lavoro. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nuova determinazione. Il ricorrente non ha contestato il nuovo provvedimento né svolto ulteriori difese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nuova determinazione amministrativa, adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha rivalutato la posizione del ricorrente e confermato la revoca originariamente impugnata. Poiché il nuovo atto ha modificato la situazione giuridica oggetto del giudizio e non è stato impugnato, il ricorrente non conserva un interesse attuale alla rimozione del provvedimento originario, anche se la nuova determinazione non è satisfattiva e riproduce la lesione. Le spese di lite sono state integralmente compensate; la liquidazione degli onorari della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando un nuovo provvedimento amministrativo modifica la situazione di diritto o di fatto oggetto della controversia, anche se il nuovo atto non soddisfa la pretesa del ricorrente e persino se reiteri o aggravi la lesione originaria.
  • Quando l’Amministrazione, in esecuzione di una misura cautelare, adotta una nuova determinazione che rivaluta e ridefinisce la posizione del ricorrente, l’interesse all’impugnazione dell’atto originario viene meno; la tutela contro il nuovo atto deve essere esercitata mediante la sua autonoma impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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