Cassazione Civile, Ordinanza n. 36721/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da infiltrazioni d’acqua provenienti, secondo l’originaria prospettazione della proprietaria dell’appartamento, dalla colonna fecale condominiale che aveva danneggiato il bene. La domanda era rivolta contro l’ente che gestiva/amministrava il condominio, con richiesta sia di cessazione delle infiltrazioni sia di risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale ha accolto la sola domanda risarcitoria contro l’ente, senza provvedere sulla cessazione dei fenomeni infiltrativi. In appello, l’ente ha sostenuto che la causa delle infiltrazioni non fosse la colonna condominiale, ma lavori eseguiti in un appartamento di un singolo condomino, con distacco di una braga privata: la corte territoriale ha accolto questa tesi, escludendo la responsabilità dell’ente ex art. 2051 c.c. per effetto del fatto del terzo. L’erede della originaria attrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. e 41 c.p., sostenendo che la corte d’appello avesse attribuito alle prove un contenuto non riscontrato e avesse trascurato elementi istruttori e la mancata pronuncia sulla cessazione delle infiltrazioni; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. e 112 e 115 c.p.c., deducendo che non vi fosse prova sufficiente dell’esimente del fatto del terzo e che il giudice avesse omesso di considerare tutte le prove disponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse il vizio di omesso esame nei rigorosi termini dell’art. 360, n. 5 c.p.c., perché in realtà mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio e non individuava un fatto storico decisivo omesso. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 112 c.p.c. era impropriamente riferita alla valutazione delle prove e che le doglianze sugli artt. 115 c.p.c. e 41 c.p. non erano adeguatamente sviluppate. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, perché non denunciava un vero errore di sussunzione o di diritto, ma chiedeva una rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie in ordine alla causa delle infiltrazioni e al fatto del terzo. La pretesa omessa pronuncia è stata esclusa perché la domanda di cessazione delle infiltrazioni era rimasta assorbita dalla decisione di esclusione della responsabilità dell’ente. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cosa in custodia è esclusa quando il danno sia causalmente imputabile in via esclusiva al fatto del terzo, idoneo a interrompere il nesso causale con la cosa custodita.
art. 2697 c.c.
La censura che invochi la violazione dell’onere della prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il capo di domanda risulti assorbito dalla statuizione che esclude in radice la responsabilità del convenuto.
art. 115 c.p.c.
La doglianza sulla violazione del principio di disponibilità della prova non può risolversi in una generica critica alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 41 c.p.
La ricorrente lo richiama senza sviluppare una specifica argomentazione utile alla decisione.
art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo omesso e si limita a contestare l’apprezzamento delle prove.
art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere prospettata per ottenere una rivisitazione del fatto accertato dal giudice di merito.
art. 380bis c.p.c.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione specifica di un preciso fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente sollecitare una diversa lettura delle prove.
- La deduzione di violazione dell’art. 2051 c.c. è inammissibile quando, sotto l’apparenza del vizio di diritto, si mira a contestare l’accertamento in fatto sulla causa del danno e sull’efficacia causale del fatto del terzo.
- Il fatto del terzo può escludere la responsabilità del custode solo se accertato come causa esclusiva del danno e dunque come fattore interruttivo del nesso causale.
- Non sussiste omessa pronuncia se il capo di domanda è assorbito dalla statuizione che esclude il presupposto logico-giuridico per il suo esame.
- Le doglianze relative agli artt. 115 e 2697 c.c. non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36551/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36552/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36553/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36554/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36555/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36556/2021 del 25/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →