Cassazione Civile, Ordinanza n. 21940/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da due procedure esecutive immobiliari, promosse da una compagnia assicurativa contro il proprietario di due immobili situati in Aosta e Genova, che il debitore ha contrastato con opposizioni all'esecuzione. Egli sosteneva che la società esecutante non fosse titolare dei crediti azionati, perché tra essa e una precedente impresa assicurativa estera non vi sarebbe stata una cessione di azienda o di ramo d'azienda, ma solo una vendita di attività assicurative della filiale italiana, sicché i crediti derivanti da rapporti di contenzioso giuslavoristico non sarebbero stati trasferiti. Contestava inoltre la prova documentale posta a fondamento dell'esecuzione, chiedeva la declaratoria di nullità o inefficacia dei precetti e dei pignoramenti, deduceva vizi nella reiezione della querela di falso, nella mancata concessione di termini istruttori e nella valutazione di un atto di ricognizione non sottoscritto. Nei due ricorsi per cassazione, riuniti per connessione, articolava complessivamente dieci motivi, incentrati su violazioni di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, nonché sull'asserita errata utilizzazione di prove atipiche e di precedenti decisioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due procedimenti e ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che tutti i motivi si risolvessero, in sostanza, in una diversa lettura del contratto e delle prove già esaminate dai giudici di merito, oppure in censure non consentite in sede di legittimità contro l'apprezzamento del materiale istruttorio. Ha inoltre rilevato, per il secondo giudizio, la presenza di una doppia conforme, ostativa alla denuncia di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna alla rifusione delle spese per ciascun ricorso e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Financial Service and Markets Act 2000
sections 104, 105, 109, 111 e 112
richiamato dal ricorrente per sostenere che il trasferimento tra le imprese assicurative non avrebbe comportato la cessione dei crediti azionati; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché implicava una diversa interpretazione del contratto e della fattispecie concreta, non sindacabile in cassazione.
L. n. 218/1995
invocati con riferimento alla qualificazione del trasferimento e alla legge applicabile; la Corte non entra nel merito della tesi perché reputa il motivo inammissibile.
art. 1362 c.c.
richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni sarebbero stati violati e come, non potendo limitarsi a contrapporre una propria lettura del contratto.
art. 214 c.p.c.
invocato in relazione alla querela di falso e alla valutazione di scritture provenienti da terzi; la Corte giudica inammissibile la censura perché tende a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 221 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 214 c.p.c. sulla querela di falso; la Corte non accoglie la doglianza perché attiene alla valutazione probatoria riservata al giudice di merito.
art. 2702 c.c.
richiamato con riguardo all'efficacia probatoria delle scritture; la Corte reputa inammissibile il motivo che mira a contestare l'apprezzamento del documento.
art. 421 c.p.c.
invocato per lamentare la mancata concessione di un termine istruttorio; la Corte rileva il difetto di specificità del motivo.
art. 420 c.p.c.
richiamato per la disciplina dell'udienza e delle facoltà difensive; la Corte osserva che il ricorrente non ha chiarito se e come la questione sia stata tempestivamente posta.
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte afferma che il giudice di merito può liberamente apprezzare il materiale istruttorio, anche con ricorso a prove atipiche, se la motivazione è congrua.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere probatorio; la Corte non ravvisa violazione, perché la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione del fatto e delle prove.
art. 2704 c.c.
richiamato insieme alle norme sulla prova documentale; la Corte considera la censura inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.
art. 2720 c.c.
richiamato in relazione alla ricognizione di debito/atto di ricognizione; la Corte non accoglie la censura per i medesimi motivi di inammissibilità legati alla valutazione delle prove.
art. 156, comma 2, c.p.c.
invocato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio, ritenendo la motivazione adeguata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte afferma che la motivazione era invece sufficiente e completa.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione; la Corte non ravvisa alcuna violazione del minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni e false applicazioni di legge; la Corte ribadisce che non può essere usato per contestare la ricognizione della fattispecie concreta o la diversa lettura delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per vizi processuali e nullità della sentenza; la Corte rigetta le doglianze perché non emergono nullità effettive.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo dichiara inammissibile in presenza di doppia conforme e comunque perché le censure mirano al riesame del merito.
art. 360, comma 4, c.p.c.
richiamato quale disciplina della doppia conforme; la Corte ne fa applicazione per escludere il motivo ex n. 5.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione; la Corte ritiene che la motivazione delle sentenze di merito lo rispetti.
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte non ne ravvisa la violazione.
art. 101 c.p.c.
richiamato nel passaggio sulla prova atipica; la Corte osserva che il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la mancata considerazione della non contestazione; la Corte afferma che il giudice resta libero nel prudente apprezzamento del complessivo materiale probatorio.
art. 416 c.p.c.
richiamato in relazione alla non contestazione; la Corte esclude che la censura evidenzi una reale nullità processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione della ricostruzione fattuale o dell'apprezzamento delle prove compiuti dal giudice di merito.
- Quando si denuncia la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo; non è sufficiente contrapporre una diversa e alternativa lettura del contratto.
- Se il giudice di merito ha adottato una tra più interpretazioni plausibili di una clausola contrattuale, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una nuova interpretazione sostitutiva.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il giudice di merito può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, purché la loro utilizzazione sia logicamente motivata e avvenga nel rispetto del contraddittorio.
- La denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante è configurabile solo quando manchi del tutto il percorso argomentativo minimo idoneo a rendere comprensibile la decisione; non basta lamentare una motivazione non condivisa dalla parte.
- La censura sulla non contestazione e sulla valutazione delle deduzioni difensive deve essere specifica e autosufficiente, indicando quando e come la questione sia stata tempestivamente sollevata e quale concreto pregiudizio difensivo ne sia derivato.
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