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Sentenza

Sentenza n. 3637/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 3933/2025 del 20 maggio 2025, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.

Giustizia amministrativa202505094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, mediante assegnazione della Carta elettronica del docente e di due buoni elettronici, per complessivi euro 1.000,00. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi, ma non ha dimostrato di avere adempiuto al giudicato. Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e la persistente mancata esecuzione dell’obbligo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante assegnazione della Carta elettronica del docente e l’emissione di buoni elettronici per complessivi euro 1.000,00. Ha accolto la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che il Ministero debba corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una somma pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per adempiere. Il giudice ha ritenuto che la penalità di mora sia applicabile anche alle condanne pecuniarie, perché ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e che non sia manifestamente iniqua quando è parametrata agli interessi legali. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, da attivare dopo l’inutile decorso del termine assegnato, con incarico di provvedere entro i successivi sessanta giorni al compimento di tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha posto a carico del Ministero le spese dell’eventuale commissario, liquidate in euro 1.000,00, nonché le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice in caso di accoglimento del ricorso ... fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

    La norma consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l’adempimento sostitutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015

    La disposizione ha introdotto nell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. la specifica disciplina dell’astreinte nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche e la mancata esecuzione, il giudice deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato fissando un termine per l’adempimento.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle condanne pecuniarie, in quanto svolge funzione sanzionatoria e di coercizione indiretta, non funzione risarcitoria.
  • Quando l’astreinte relativa a una condanna pecuniaria è determinata in misura pari agli interessi legali, essa non può essere considerata manifestamente iniqua per espressa previsione legislativa e può essere disposta anche in presenza di contenzioso seriale o di difficoltà finanziarie dell’amministrazione.
  • L’astreinte nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e, secondo la decisione, opera fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, restando a carico dell’interessato l’attivazione del commissario dopo tale scadenza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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