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Ordinanza

Ordinanza n. 1185/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro la valutazione della prova orale della candidata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha appellato la sentenza del TAR Puglia n. 1322/2025, chiedendo incidentalmente la sospensione della relativa efficacia. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione riguardava i criteri di valutazione della prova orale e il voto numerico attribuito dalla Commissione. L’appellante ha dedotto, in sostanza, l’insufficiente specificazione o integrazione dei criteri e il difetto di motivazione della valutazione. La domanda cautelare è stata esaminata sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha escluso il fumus boni iuris perché la Commissione aveva puntualmente specificato e integrato i criteri di valutazione previsti dal bando e aveva poi formulato il giudizio concreto sulla prova orale mediante un voto numerico parametrato a tali criteri. Il punteggio attribuito è stato ritenuto intellegibile e idoneo a rendere comprensibile il percorso valutativo seguito dalla Commissione, con motivazione congrua ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché i punteggi conseguiti dalla candidata nelle prove precedenti non le avrebbero comunque consentito di ottenere in via cautelare il bene della vita perseguito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il voto numerico, quando è parametrato a criteri di valutazione previamente specificati dalla Commissione, può rendere intellegibile la valutazione e integrare una motivazione congrua.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, la Commissione può specificare e integrare i criteri di valutazione stabiliti dal bando, purché la successiva valutazione concreta sia coerentemente parametrata ai criteri così individuati.
  • Il voto numerico attribuito a una prova selettiva è sufficiente a motivare la valutazione quando, in rapporto ai criteri previamente specificati, consente di comprendere il percorso logico-valutativo seguito dalla Commissione.
  • La tutela cautelare in appello deve essere negata quando manca il fumus boni iuris, anche se la domanda cautelare è proposta contro una sentenza di rigetto del ricorso di primo grado.
  • Il periculum in mora è escluso quando, alla luce dei punteggi già conseguiti nelle precedenti prove, l’esecuzione dell’atto o della sentenza impugnata non potrebbe comunque consentire al candidato di conseguire cautelarmente il bene della vita richiesto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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