Sentenza n. 191/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota prot. n.66140/2025, datata 25.08.2025 e notificata a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Segreteria Studenti dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti denega l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina opponendo la mancata pubblicazione di un avviso per trasferimenti, in contrasto con quanto recentemente statuito da Codesto T.A.R. con sentenze che risultano già passate in cosa giudicata; - ove occorra, dell'avviso di trasferimento adottato dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo in pari data nonché - ove occorra - della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020; - ove occorra e nei limiti di interesse, del D.R. n. 1414/2019 del 19 luglio 2019, recante la “Disciplina trasferimenti e passaggi”, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 22 luglio 2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2019/2020; del D.R. n. 932/2020 del 24 luglio 2020, pubblicato sul sito in data 28 luglio 2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2020/2021; nonché, sempre ove occorra e nei limiti di interesse, dei Manifesti degli Studi - con relativi allegati - per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026; - ove occorra, del D.R. adottato dall'Università, n. 1198 del 3.3.2019, nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1.1.2020 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 914/2021 prot. n. 48415 del 1.1.2021 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 1046/2022 prot. n. 49470 del 6.7.2022 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 230/2023 prot. n. 10392 del 9.2.2023 nella parte in cui, all'art. 7, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia nonché - ove occorra - del D.R. n. 771/2024 prot. n. 25449 del 28.03.2024 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi del CdL in Medicina e Chirurgia; - ove occorra, dell'Avviso, privo di protocollo, del 18.01.2021 a firma della Responsabile della Segreteria Studenti, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si comunica, in difetto di una verificabile istruttoria, la mancanza di posti disponibili per gli anni successivi al primo dei CdLM in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché, in maniera spuria ed arbitraria, che <<per l'anno 2020/2021 è inibita la possibilità di accoglimento di qualsivoglia richiesta di trasferimento presso questo Ateneo>>; - ove occorra, del D.R. 1467/2023 prot. n. 66541 del 28 settembre 2023 pubblicato sul sito istituzionale d'Ateneo in data 29 settembre 2023 con il quale si afferma, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurime statuizioni passate in cosa giudicata, che <<Per l'anno accademico 2023/2024, stante la accertata indisponibilità dei posti vacanti per ciascuno dei cinque anni successivi al primo, come da seguente tabella, con il presente Avviso si rende nota l'impossibilità, da parte di questo Ateneo, di accettazione di qualsivoglia istanza di ammissione agli anni di Corso di riferimento>>; - ove occorra, dell'Avviso, prot. n. 90821, del 18.11.2024, a firma della Responsabile della Segreteria, dott.ssa Giulia Zona, con il quale si rende nota, in difetto di una verificabile istruttoria ed in contrasto con plurimi giudicati, <<L'impossibilità di procedere alla pubblicazione di un apposito avviso per la presentazione delle istanze e domande di ammissione ad anni successivi al primo mediante trasferimento - passaggio di corso - equipollenza titolo al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in assenza di posti definitivamente disponibili, come evidenziato nella seguente tabella>>; - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “requisiti per l'ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia”, il Regolamento didattico del CdL in Medicina e Chirurgia, il Regolamento di Ateneo, nonché lo Statuto di Ateneo e per l'adozione delle opportune misure cautelari volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all'iscrizione al Corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara previa valutazione del curriculum studiorum.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, motivato dall'assenza di posti disponibili e dalla mancata pubblicazione di avvisi o bandi per trasferimenti
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già laureata in logopedia, chiedeva l'immatricolazione a un anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, previa valutazione dei crediti formativi maturati. L'Università respingeva la domanda ritenendo non disponibili posti e senza pubblicare un avviso o bando per la selezione degli aspiranti. La ricorrente deduceva la violazione del Regolamento di Ateneo, del Regolamento didattico del corso di laurea, degli artt. 3, 33, 34, 36 e 97 Cost., degli artt. 3 e 4 della l. n. 264/1999, degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990 e dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.m. 16 marzo 2007, nonché incompetenza ed eccesso di potere. Sosteneva che il riconoscimento dei crediti spettasse al Consiglio di corso, che l'iscrizione potesse avvenire anche in sovrannumero, che i posti resisi disponibili dovessero essere considerati, inclusi quelli non utilizzati da studenti extracomunitari, e che l'Università fosse tenuta a pubblicare un bando per consentire una selezione comparativa basata sui curricula e sulle propedeuticità. Deduceva inoltre la violazione del contraddittorio procedimentale per omesso preavviso di rigetto e chiedeva, in subordine, il risarcimento del danno. Il giudice ha ritenuto invece infondate le pretese di immediata immatricolazione e di valutazione individuale del curriculum al di fuori di una procedura selettiva pubblica.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto che, per l'iscrizione ad anni successivi al primo, l'Università debba previamente ricognire i posti effettivamente vacanti nelle singole coorti e pubblicare annualmente un avviso o bando, svolgendo una selezione locale, trasparente e comparativa fondata sul riconoscimento dei crediti formativi e delle necessarie propedeuticità. Tale procedura è distinta dalla graduatoria nazionale utilizzata per l'accesso al primo anno. La collocazione utile nella graduatoria nazionale non attribuisce alcuna precedenza nell'ammissione agli anni successivi e non consente di utilizzare quella graduatoria per coprire i posti vacanti degli anni successivi. Nel caso concreto, l'Università aveva invece coperto prioritariamente tali posti mediante lo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione, prassi espressamente confermata nelle proprie memorie e relazioni. L'Amministrazione è stata quindi obbligata a riesaminare la propria attività e a procedere a una nuova ricognizione dei posti disponibili, escludendo ogni precedenza per gli iscritti nella graduatoria nazionale e applicando una procedura pubblica comparativa. Il TAR ha precisato che gli studenti già ammessi ad anni successivi mediante il precedente meccanismo non dovevano essere necessariamente estromessi: in sede di riesame l'Università dovrà considerare anche il loro affidamento e gli esami eventualmente sostenuti, potendo confermarne la posizione in sovrannumero senza pregiudicare la pretesa della ricorrente. Sono state respinte le domande dirette all'immediata immatricolazione e alla valutazione del curriculum al di fuori di una selezione pubblica. Le ulteriori censure, comprese quelle formali, sono state assorbite in ragione della necessità di una riedizione del potere. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12, allegato 2, d.m. n. 583/2022
Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione.
La disposizione richiede il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e l'accertamento della disponibilità di posti; tali valutazioni devono avvenire nell'ambito di una procedura comparativa distinta dalla graduatoria nazionale di accesso al primo anno.
art. 13, allegato 2, d.m. n. 583/2022
In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale.
Per gli anni successivi al primo l'Ateneo deve pubblicare avvisi o bandi e selezionare gli aspiranti sulla base dei crediti formativi e delle propedeuticità, nei limiti dei posti effettivamente vacanti.
art. 3, commi 8 e 9, d.m. 16 marzo 2007
ai fini del trasferimento degli studenti da un’università ad un’altra, al riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione
Nel trasferimento tra corsi o atenei rilevano i crediti già maturati e i criteri stabiliti dal regolamento didattico, non il risultato della selezione nazionale destinata all'accesso iniziale.
art. 3, comma 1, lettere a) e b), l. n. 264/1999
non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea
La programmazione ministeriale riguarda gli ingressi al primo anno; le disponibilità per gli anni successivi derivano dai posti che si rendono vacanti nelle rispettive coorti.
art. 11 l. n. 341/1990
L'ordinamento degli studi e delle attività formative è affidato all'autonomia didattica degli atenei, esercitata attraverso il regolamento didattico di ateneo.
art. 5 d.m. n. 270/2004
Per gli studenti già inseriti nel sistema universitario, la valutazione dell'impegno formativo deve essere compiuta attraverso i crediti acquisiti e le attività formative svolte, anziché mediante una prova di mera predisposizione all'accesso.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La causa è stata definita nel merito dopo la fissazione dell'udienza disposta nell'ambito del procedimento cautelare.
art. 3 l. n. 241/1990
La relativa censura formale è stata assorbita in quanto l'Amministrazione deve comunque rinnovare il procedimento.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura relativa all'omesso preavviso di rigetto è stata assorbita e non ha determinato autonomamente l'annullamento, essendo stata disposta la riedizione del potere per ragioni sostanziali.
Massime di principio
- L'iscrizione a un anno successivo al primo di un corso di laurea a numero programmato richiede l'accertamento documentato dei posti effettivamente vacanti nella relativa coorte, il riconoscimento dei crediti formativi e delle propedeuticità previste dal regolamento didattico e lo svolgimento di una procedura pubblica e comparativa tra tutti gli aspiranti.
- La graduatoria nazionale predisposta per l'accesso al primo anno ha la funzione di selezionare gli studenti che entrano per la prima volta nel corso di laurea e non può essere utilizzata per attribuire precedenze o coprire i posti vacanti negli anni successivi al primo.
- Gli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale possono partecipare alle procedure per l'ammissione agli anni successivi al primo, ma devono concorrere senza riserve o preferenze con gli aspiranti provenienti da altri corsi o atenei, sulla base del curriculum, dei crediti maturati e delle propedeuticità.
- L'Università, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento, deve pubblicare avvisi annuali con adeguata diffusione, un termine congruo per la presentazione delle domande e indicazioni verificabili sui posti disponibili per ciascuna coorte.
- Quando una procedura illegittima abbia consentito a un numero limitato di studenti di iscriversi ad anni successivi sulla base del mero scorrimento della graduatoria nazionale, il riesame deve considerare il loro affidamento e gli esami sostenuti nelle more; tali studenti possono essere confermati in sovrannumero, purché ciò non vanifichi la pretesa degli aspiranti pretermessi alla riedizione corretta della procedura.
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