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Ordinanza

Ordinanza n. 2133/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di riconoscimento della parità scolastica per l’anno 2025/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studenti)

Prevale il privato

La controversia

Gli studenti hanno impugnato in appello la sentenza con cui il TAR Campania aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, il ricorso proposto contro il decreto dell’Ufficio scolastico regionale recante diniego del riconoscimento della parità scolastica all’istituto frequentato. La difesa erariale ha reiterato l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione, il cui esame è stato riservato alla fase di merito. In sede cautelare, gli appellanti hanno rappresentato di non poter, allo stato, sostenere né le prove INVALSI e l’esame di maturità presso l’istituto frequentato, in mancanza dell’accertamento della spettanza della parità scolastica, né l’esame da privatisti, non avendo potuto presentare tempestivamente la relativa domanda. Hanno inoltre evidenziato l’impossibilità attuale di trasferirsi tempestivamente presso altri istituti e il rischio di dover ripetere l’anno senza conseguire il diploma.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riservato al merito l’esame dell’eccezione relativa alla legittimazione ad agire degli studenti e non ha riconosciuto in via cautelare la parità scolastica all’istituto, rilevando che tale beneficio presuppone il formale rilascio dell’autorizzazione ministeriale e non può essere attribuito in sede cautelare quale anticipazione definitiva del bene della vita. Ha tuttavia ravvisato il fumus e soprattutto il periculum nella situazione di incertezza degli studenti, prossimi alla conclusione dell’anno scolastico, esposti al rischio di non poter sostenere l’esame e di dover ripetere l’anno. Nel bilanciamento degli interessi, ha accolto la domanda cautelare subordinata, ordinando all’amministrazione di ammettere gli studenti a sostenere l’esame finale da privatisti. Per rendere effettiva la misura, il Ministero, tramite l’Ufficio scolastico regionale, dovrà indicare le modalità di presentazione delle domande, individuare sedi prossime alla residenza degli studenti, predisporre apposite sessioni d’esame e comunicarne tempestivamente il calendario all’istituto di provenienza, assicurando la conclusione nei tempi ministerialmente previsti. La misura è stata ritenuta compatibile con l’interesse pubblico all’istruzione e alla continuità scolastica e non pregiudizievole per il distinto contenzioso relativo alla parità dell’istituto, poiché l’esame da privatista prescinde da tale riconoscimento. Merito fissato al 24 novembre 2026; spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello, sulla quale il Consiglio di Stato ha provveduto con la presente ordinanza.

  • art. 29 c.p.a.

    È richiamato con riferimento all’azione di annullamento e alla questione, riservata al merito, della legittimazione degli studenti a impugnare il diniego di parità scolastica dell’istituto frequentato.

Massime di principio

  • In sede cautelare non può essere attribuito in via definitiva un bene della vita che presuppone il previo rilascio di un’autorizzazione amministrativa ancora controversa; il giudice può tuttavia adottare misure interinali diverse, idonee a prevenire un pregiudizio grave e irreversibile, senza anticipare il contenuto definitivo del provvedimento amministrativo.
  • Quando l’incertezza sull’esito di un procedimento amministrativo impedisce agli studenti di proseguire il percorso scolastico e di sostenere l’esame conclusivo, il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio concreto di perdita dell’anno e del titolo di studio, soprattutto se non sono praticabili tempestivamente trasferimenti o modalità alternative di esame.
  • La misura cautelare deve essere conformata in modo da tutelare l’interesse individuale senza interferire con il merito del rapporto amministrativo controverso: l’ammissione all’esame da privatista può essere disposta quando essa non presuppone né implica il riconoscimento della parità scolastica dell’istituto frequentato.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico dell’amministrazione scolastica comprende non solo il rispetto dei requisiti istituzionali, ma anche la garanzia della continuità scolastica e della conclusione effettiva dei percorsi di istruzione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

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