Cassazione Penale, Sentenza n. 35125/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati dalla Corte d'appello di Messina per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso ai danni di Riccioni Roberto, per aver con minacce richiesto il pagamento di euro 3.000. Entrambi hanno impugnato: Clemente Ivan ha dedotto la erronea qualificazione del fatto (sosteneva esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e vizio nella determinazione della pena; Costantino Francesco ha dedotto la stessa vizione sull'errata qualificazione (sosteneva di aver agito per ottenere il controvalore di attrezzi presumibilmente rubati) e ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Clemente Ivan è stato dichiarato inammissibile perché lo stesso aveva previamente rinunciato all'impugnazione: la rinuncia, una volta pervenuta in cancelleria, ha estinto il gravame e la successiva revoca è priva di efficacia. Il ricorso di Costantino Francesco è stato ritenuto manifestamente infondato: i motivi erano generici e non hanno confutato la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso la prova che la vittima fosse autrice del furto; inoltre la richiesta di denaro eccedeva il valore degli oggetti sottratti, fattispecie tipica dell'estorsione (richiedere denaro con minacce anziché denunciare configura tentata estorsione). Anche la domanda di attenuanti generiche era generica e incompatibile con la gravità del fatto e la negativa personalità (precedenti) del ricorrente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)
La rinuncia all'impugnazione, una volta pervenuta all'autorità, produce l'effetto di estinzione del gravame; la successiva revoca della rinuncia è priva di efficacia e il ricorso va dichiarato inammissibile.
codice penale, art. 393
La qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (anziché estorsione) avrebbe implicazioni processuali rilevanti, ivi compreso l'eventuale difetto di querela; la sentenza osserva che tale qualificazione, se accolta, potrebbe comportare annullamento senza rinvio per difetto di querela.
Giurisprudenza consolidata (sul confine tra tentata estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018, Foti; Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009, Rovere; Sez. 2, n. 25020 del 17/05/2012, Vasile
Risponde di tentata estorsione chi, invece di denunciare un presunto autore di un furto, richiede a quest'ultimo con violenza o minacce la restituzione delle cose o denaro. La valutazione prende anche in considerazione la sproporzione tra la somma richiesta e il valore dei beni sottratti: una richiesta eccedente indica intento di procurare un ingiusto profitto e non il mero esercizio di un diritto.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è irrevocabile una volta ricevuta dall'autorità: la revoca successiva non produce effetti e rende il ricorso inammissibile.
- Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni è essenziale valutare l'intento e le prove: chiedere denaro con minacce anziché denunciare, specie se la somma è sproporzionata rispetto al valore dei beni, configura estorsione.
- Motivi di cassazione generici che non si confrontano con la motivazione di merito sono inammissibili o manifestamente infondati; la Corte di legittimità non rivede valutazioni di merito adeguatamente motivate.
- Richieste generiche di circostanze attenuanti, prive di specifiche argomentazioni e incompatibili con la gravità del fatto o i precedenti personali, non impongono un riconoscimento del beneficio.
- In fattispecie similari è cruciale raccogliere e documentare elementi che provino sia l'esistenza del diritto perseguito (es. prova del furto da parte della persona offesa) sia la proporzionalità dell'azione intrapresa; in mancanza, la condotta minacciosa sarà qualificata come estorsione.
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