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Ordinanza

Ordinanza n. 2563/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione di Roma Capitale – dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative – direzione rigenerazione del litorale e grandi progetti, prot. n. QC/2026/0018730 del 13.03.2026, avente ad oggetto “Comunicazioni inerenti all’area demaniale oggetto della concessione demaniale marittima per atto formale n. 16/2007 e modalità operative di cui all’art. 25 D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328”, con la quale Roma Capitale: (i) ha dichiarato l’intervenuta scadenza, alla data del 31 dicembre 2025, della concessione demaniale marittima in titolarità di Nauticlub Castelfusano - Associazione Sportiva Dilettantistica; (ii) ha intimato alla stessa di sgomberare l’area oggetto della concessione entro e non oltre il 31 marzo 2026; - della nota di Roma Capitale – dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, direzione rigenerazione del litorale e grandi progetti, prot. n. QC/01206 del 24 marzo 2026, recante contestazione di presunte opere non autorizzate e contestuale intimazione allo sgombero e alla rimessa in pristino dell’area demaniale entro 7 giorni dal ricevimento; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato.

Giustizia amministrativa202603742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di scadenza della concessione demaniale marittima al 31 dicembre 2025 e intimazione allo sgombero, nonché successiva intimazione allo sgombero e alla rimessa in pristino per presunte opere non autorizzate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione con cui Roma Capitale ha dichiarato scaduta al 31 dicembre 2025 la concessione demaniale marittima rilasciata nel 2007 e ha intimato lo sgombero dell'area entro il 31 marzo 2026. È stata inoltre impugnata la successiva nota con cui l'amministrazione ha contestato presunte opere non autorizzate, intimando lo sgombero e la rimessione in pristino entro sette giorni, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta esaminata esclusivamente la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, al primo esame proprio della fase cautelare, insussistenti i presupposti per concedere la sospensione. In particolare, pur considerando l'imminente inizio della stagione balneare 2026, il Collegio ha escluso il periculum in mora perché il pregiudizio prospettato è stato qualificato come di natura economica e, in caso di accoglimento del ricorso, sempre risarcibile. La decisione richiama l'indirizzo già espresso dal giudice d'appello in casi analoghi, segnatamente le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione VII, del 22 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza dei presupposti della tutela interinale, in particolare del periculum in mora.

  • art. 25 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328

    La norma è richiamata nell'oggetto della comunicazione impugnata, ma l'ordinanza non ne offre un'interpretazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio derivante dalla perdita temporanea della disponibilità di un'area demaniale può essere ritenuto privo del requisito del periculum in mora quando abbia natura esclusivamente economica e sia integralmente risarcibile in caso di accoglimento del ricorso.
  • L'imminente avvio della stagione balneare non determina automaticamente la sussistenza del periculum in mora: tale requisito deve essere valutato concretamente alla luce della natura e della risarcibilità del pregiudizio dedotto.
  • La tutela cautelare può essere negata al primo esame quando il giudice ritenga che il danno allegato sia suscettibile di reintegrazione per equivalente, senza anticipare la decisione sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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