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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11268/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili in cassazione perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi in appello con motivazione congrua. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione riproponevano censure già esaminate e respinte nel merito, in particolare quanto alla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale, anche sotto il profilo soggettivo, alla negata applicabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e al diniego di una pena sostitutiva, fondato su un giudizio prognostico sfavorevole. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze non erano proponibili in sede di legittimità perché meramente reiterative di questioni già vagliate dai giudici di merito con motivazione corretta, coerente e priva di manifesta illogicità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La norma è richiamata come titolo del reato ascritto al ricorrente; la Corte non si pronuncia sulla sua configurabilità, ma rileva che la responsabilità per tale fattispecie è stata già compiutamente motivata nei giudizi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto come questione già valutata e disattesa dai giudici di merito, senza ravvisare vizi censurabili in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, cioè la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche.
  • La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: le doglianze devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare un effettivo vizio di legittimità.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e quello di una pena sostitutiva, ove sorretti da un giudizio prognostico e da motivazione coerente del giudice di merito, non sono censurabili in cassazione se il ricorso non evidenzia specifici errori di diritto o macroscopici vizi logici.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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