Sentenza n. 10610/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle verifiche relative alla conferma di un nulla osta al lavoro già rilasciato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni sulla conclusione delle verifiche relative a un nulla osta al lavoro rilasciato il 24 maggio 2025, nonché per ottenere la conclusione delle verifiche e la trasmissione del relativo esito, tramite applicativo informatico, all’Ambasciata italiana a New Delhi. Nel corso del giudizio, la Prefettura di Roma, con nota del 4 giugno 2026, ha comunicato di aver concluso positivamente le verifiche. All’udienza dell’8 giugno 2026 il collegio ha dato avviso alle parti della possibile sopravvenuta improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione ha concluso positivamente le verifiche oggetto dell’azione avverso il silenzio. Le ulteriori vicende richiamate dal ricorrente non incidono sull’esito del giudizio: eventuali successivi provvedimenti negativi potranno essere autonomamente impugnati in futuri giudizi. In ragione della natura processuale della pronuncia e della necessità di acquisire integrazioni documentali, il Collegio ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento della disciplina del nulla osta al lavoro per cittadini stranieri.
artt. 30-bis e 31 d.P.R. 394/1999
Richiamati quali disposizioni applicabili alle verifiche e alla procedura relativa al nulla osta al lavoro.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Posto a fondamento dell’avviso alle parti circa la possibile sopravvenuta causa di improcedibilità.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione conclude il procedimento e adotta l’attività richiesta dal ricorrente.
- Le vicende successive e ulteriori rispetto all’attività amministrativa oggetto dell’azione sul silenzio, inclusi eventuali provvedimenti negativi adottati dopo la conclusione del procedimento, devono essere contestate mediante autonoma impugnazione e non possono essere esaminate nel giudizio originario sul silenzio.
- Prima di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve avvisare le parti della possibile definizione in rito ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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