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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-775/24

Order of the Court of 6 March 2025. — Dekoback GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-775/24 P

Giurisprudenza europea62024CO0775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in sede di filtraggio degli appelli ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, ha respinto la domanda di Dekoback GmbH di consentire la prosecuzione dell’appello contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. La Corte ha rilevato che la richiesta non indicava con precisione sufficiente i motivi di impugnazione né i paragrafi della sentenza contestati, limitandosi a censure generali. Di conseguenza, non è stata dimostrata l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata ammissione dell’appello per difetto di dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se la domanda di autorizzazione a proporre appello avverso una sentenza del Tribunale in materia di decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO dimostri, con sufficiente precisione e dettaglio, che l’impugnazione solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura.

Principio di diritto

L’appello contro una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO non è ammesso a procedere se la parte ricorrente non indica in modo chiaro e dettagliato i motivi di ricorso, i passaggi della decisione impugnata contestati, la norma o la giurisprudenza asseritamente violate, e non spiega concretamente perché l’errore dedotto sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; affermazioni generali, prive di riferimenti puntuali e di dimostrazione della rilevanza sistemica, sono insufficienti.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata ammissione dell’appello per difetto di dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia resa nella fase di ammissibilità dell’appello, in una controversia relativa a un marchio dell’Unione europea e a una decisione dell’EUIPO confermata dal Tribunale. La Corte applica il meccanismo dell’articolo 58a dello Statuto, che subordina la trattazione dell’appello alla previa dimostrazione di una questione rilevante per il sistema del diritto UE.

Fatti e procedimento

Dekoback GmbH ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale del 4 settembre 2024, con cui era stata respinta la sua azione di annullamento avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 gennaio 2023, adottata in un procedimento di nullità tra DecoPac Inc. e Dekoback. La domanda era accompagnata dalla richiesta di autorizzazione a proporre appello, necessaria nei casi previsti dall’articolo 58a dello Statuto.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto, base del ricorso in appello;
  • l’articolo 58a dello Statuto, che prevede il filtro di ammissibilità per alcune controversie, tra cui quelle concernenti decisioni dell’EUIPO;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una richiesta motivata e consentono alla Corte di decidere con ordinanza motivata;
  • l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile alle spese in appello;
  • il regolamento (UE) 2017/1001 e, in particolare, l’articolo 33, paragrafo 2, richiamato dalla ricorrente;
  • l’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e servizi.

Argomenti della ricorrente

Dekoback sosteneva che la sentenza del Tribunale sarebbe viziata da errori di diritto in più profili, tra cui:

  • la conferma di una registrazione che la ricorrente considerava manifestamente errata per la classificazione di decorazioni non commestibili per torte e pasticceria nella classe 30 di Nizza;
  • l’erroneo rilievo attribuito alla classificazione come strumento meramente amministrativo;
  • la necessità che i prodotti e servizi siano sufficientemente chiari e precisi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001;
  • il problema della precedenza tra marchi registrati prima e dopo l’introduzione di tale disposizione;
  • la presunta violazione della giurisprudenza in materia di onere della prova e di mala fede del richiedente, anche quando egli sappia che la domanda è inesatta o copra prodotti/servizi per i quali non intende usare il segno.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dall’appello siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di autorizzazione deve inoltre contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi, indicando in modo chiaro e dettagliato i motivi, la questione giuridica posta da ciascun motivo, la sua rilevanza sistemica e le ragioni specifiche di tale rilevanza.

Nel caso di specie, la Corte osserva che la domanda di Dekoback non esponeva con sufficiente chiarezza e precisione i motivi d’appello. In particolare:

  • non individuava i paragrafi della sentenza impugnata contestati;
  • si limitava a formulare censure di carattere generale;
  • non spiegava in modo concreto perché gli asseriti errori incidessero su una questione significativa per il diritto UE;
  • quanto al richiamo alla giurisprudenza, non chiariva la comparabilità tra le situazioni richiamate né le ragioni della pretesa contraddizione.

La Corte conclude quindi che la richiesta non era idonea a dimostrare l’esistenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Decisione e spese

L’appello non è stato ammesso a procedere. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione alle altre parti, la Corte ha disposto che Dekoback GmbH sopporti le proprie spese.

Principio affermato

Nel sistema di filtro degli appelli previsto per alcune controversie in materia di EUIPO, non basta allegare in modo generico presunti errori di diritto o invocare astrattamente la giurisprudenza: occorre indicare puntualmente le parti della decisione impugnata, la norma o il precedente asseritamente violati e dimostrare, con motivazione specifica, perché la questione abbia rilievo per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchi uediritto processuale dell'unioneproprietà intellettualeeuipo

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