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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17383/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati condannati per truffa, che hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello. Il primo motivo contestava violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sostenendo l'inaffidabilità della persona offesa e la carenza di riscontri. Gli altri tre motivi censuravano il trattamento sanzionatorio, in particolare il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque non scrutinabile in sede di legittimità perché diretto a una rivalutazione del merito già esaminata dalla Corte territoriale. Ha ritenuto anche gli ulteriori motivi manifestamente infondati, perché la quantificazione della pena e il diniego delle diminuenti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito quando sorretti da motivazione non arbitraria o illogica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione valorizza, da un lato, l'inammissibilità delle censure che mirano a una nuova valutazione del compendio probatorio e, dall'altro, la correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio fornita dal giudice di appello, che aveva evidenziato l'assenza di elementi favorevoli, la mancanza di resipiscenza, la congruità della pena e la maggiore pericolosità sociale desumibile dai precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice del reato di truffa contestato agli imputati; la Corte non ne discute gli elementi tipici, ma la tenuta della prova e della motivazione della condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 133 c.p.

    criterio implicito di commisurazione della pena richiamato nella valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio e della maggiore pericolosità sociale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della prova, soprattutto quanto la censura si risolva in una contestazione dell'apprezzamento di attendibilità della persona offesa già compiuto in appello con motivazione congrua e priva di manifeste contraddizioni.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, in linea di principio, fondare da sole l'affermazione di responsabilità quando siano giudicate attendibili dal giudice di merito e non emergano evidenti illogicità o contraddizioni nella motivazione.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso che ripropongono questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento di attenuanti sono insindacabili in cassazione se la motivazione del giudice di merito è coerente, non arbitraria e dà conto degli elementi valorizzati per la determinazione della pena.
  • La gravità dei precedenti penali, l'assenza di resipiscenza e la mancata emersione di elementi positivamente valutabili possono legittimare il diniego delle attenuanti e la conferma della pena applicata.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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