Cassazione Penale, Sentenza n. 22251/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato cessata la detenzione domiciliare concessa il 10/10/2023, perché successivamente (27/10/2023) è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per due furti in abitazione commessi il 31/03/2023 e 06/05/2023 (poi sostituita con arresti domiciliari). Il ricorrente sostiene che tali fatti sono anteriori al reato per cui sta scontando la pena definitiva (12/05/2023), che è rimasto senza soluzione di continuità agli arresti domiciliari e non ha commesso reati durante gli arresti domiciliari né durante la detenzione domiciliare; inoltre deduce che la relazione dei Carabinieri, già acquisita al tempo della concessione, segnalava reati recenti e precedenti numerosi, per cui la conoscenza dei due ulteriori furti non avrebbe mutato la decisione del Tribunale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata, quando la misura cautelare sopraggiunta riguarda fatti anteriori a quelli in esecuzione il Tribunale di sorveglianza deve riesaminare la meritevolezza della misura alternativa; il Tribunale di sorveglianza ha fatto tale nuova valutazione e ha ritenuto che la scoperta delle ulteriori condotte avrebbe indotto a diversa decisione, per cui la misura domiciliare è stata dichiarata cessata. La Corte ha inoltre ritenuto infondati gli argomenti del ricorrente relativi alla presunta sovrapposizione informativa con la relazione dei Carabinieri e ha osservato che la valutazione sulla capacità criminale emersa dal provvedimento cautelare rientra nel merito non sindacabile in sede di legittimità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della esposizione del motivo nel ricorso; il ricorso è stato enunciato nei limiti previsti e la Corte ne ha esaminato il contenuto entro tali limiti
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente vincitore soccombente; applicata dalla Corte alla parte ricorrente
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002 (Calia)
Sez. 1, n. 23190 del 10 maggio 2002, Calia, Rv. 221640
Principio secondo cui, se i fatti per i quali sopraggiunge misura cautelare sono antecedenti a quelli in esecuzione, il Tribunale di sorveglianza deve effettuare una nuova valutazione sulla meritevolezza della misura alternativa
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008 (Imperatori)
Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308
Conferma il principio della necessità di nuova valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza quando emergono fatti anteriori rilevanti
Giurisprudenza: Sez. 1, sent. n. 42579 del 17/09/2013 (I3evilacqua)
Sez. 1, Sentenza n. 42579 del 17/09/2013, Rv. 256701
Sottolinea che per escludere che il nuovo provvedimento abbia introdotto elementi nuovi è necessario dimostrare la totale sovrapposizione tra le informazioni già note e quelle contenute nel provvedimento cautelare
Giurisprudenza: Sez. 1, sent. n. 35781 del 27/11/2020 (Russo)
Sez. 1, Sentenza n. 35781 del 27/11/2020, Rv. 280095
La valutazione circa l'incidenza del provvedimento cautelare sulla prognosi favorevole formulata in precedenza appartiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità
Massime di principio
- Se emergono provvedimenti cautelari relativi a fatti anteriori a quelli per cui è concessa una misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza deve riesaminare la meritevolezza della misura e può disporne la cessazione se i nuovi elementi avrebbero probabilmente modificato la decisione originaria
- La cessazione della misura alternativa, quando le condotte sono antecedenti all'avvio della misura stessa, è distinta dalla revoca: non si tratta sempre di una sanzione per comportamenti successivi, ma di una nuova valutazione prognostica basata su fatti emersi
- L'assenza di nuovi reati commessi durante il periodo di esecuzione della misura non è automaticamente decisiva: la scoperta di fatti antecedenti che evidenziano maggiore capacità criminale può prevalere nella ponderazione sulla continuazione del beneficio
- Per contrastare efficacemente la decisione di cessazione è necessario dimostrare che le informazioni del nuovo provvedimento non hanno introdotto elementi ulteriori rispetto a quelli già valutati (totale sovrapposizione informativa)
- Le valutazioni di merito circa l'incidenza dei nuovi elementi sulla prognosi favorevole rientrano nella discrezionalità del giudice del merito e sono limitatamente sindacabili in sede di legittimità
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