Sentenza n. 314/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 39566 inoltrata il : 07/06/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 7 giugno 2024, nonché per ottenere la condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi idonei a giustificare il ritardo. Il termine massimo per provvedere, individuato dal giudice in 120 giorni ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, era già decorso, con scadenza indicata al 5 ottobre 2024. Il TAR ha considerato le ragioni organizzative e sostanziali rappresentate dall'Amministrazione, consistenti nell'elevatissimo numero di domande analoghe, nella complessità delle questioni giuridiche e nella necessità di evitare errori incidenti su diritti costituzionalmente rilevanti, ma le ha ritenute non sufficienti a escludere l'illegittimità dell'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza delle condizioni per la tutela avverso il silenzio. Ha rilevato che l'Amministrazione non aveva ancora concluso il procedimento nonostante il decorso del termine massimo previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di ulteriori 90 giorni successivi alla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, in applicazione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione e di ordinare la conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, con possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
La disciplina impone all'autorità competente di verificare la completezza della domanda entro trenta giorni e, ove necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro il termine previsto dalla disposizione; il giudice ha ritenuto comunque decorso il termine massimo complessivo di 120 giorni per la definizione della domanda.
art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024
È richiamato quale intervento legislativo volto a fronteggiare le problematiche connesse all'elevato numero di domande di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di recente attuazione dell'intervento legislativo concernente la materia del riconoscimento dei titoli.
Massime di principio
- Il decorso del termine previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali rende illegittimo il silenzio dell'Amministrazione sulla domanda dell'interessato e legittima l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., anche quando l'Amministrazione deduca un'elevata mole di pratiche analoghe e la complessità delle questioni da esaminare.
- L'elevato numero di istanze pendenti, le difficoltà organizzative e la complessità giuridica del procedimento non esonerano l'Amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento entro un termine ragionevole e non giustificano, da sole, il protrarsi indefinito dell'inerzia.
- In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adozione del provvedimento espresso e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con un termine ulteriore, per l'ipotesi di persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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