Cassazione Penale, Sentenza n. 28302/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la proroga del regime detentivo speciale (41-bis) contenuta nel d.m. 18/05/2021 e confermata dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 28/04/2022. Deduce due censure: (1) violazione di legge/processuale per aver deciso nonostante la tardiva trasmissione della relazione della Casa circondariale di Milano e per aver rifiutato il rinvio, così impedendogli il contraddittorio e la produzione documentale; (2) vizio di motivazione e valutazione di merito, perché il Tribunale avrebbe ignorato le argomentazioni del reclamo relative alla sua presunta estraneità alla cosca Abbruzzese, alla non partecipazione in reati omicidi e alla mancanza di indici concreti di persistenza di collegamenti attuali con l'organizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e priva di un concreto nesso con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, osservando che il Tribunale ha motivato anche con la condotta carceraria negativa (numerose sanzioni disciplinari, assenza di lavoro, mancata resipiscenza) che non viene scalfita dalla tardiva relazione reclamata. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato i limiti del sindacato in questa sede (ricorso ammesso per violazione di legge e per mancanza di motivazione minima) e la giurisprudenza secondo cui la proroga 41-bis può fondarsi su un apprezzamento complessivo di elementi non necessariamente sopravvenuti; ha dunque ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa la caratura criminale del ricorrente, la vitalità dell'organizzazione (procedimenti 2019-2021) e l'invio ad un sodale di una "ambasciata" istruttiva. Inoltre il ricorrente non ha allegato né chiesto la trasmissione dei provvedimenti invocati ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., violando il principio di autosufficienza del ricorso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
comma 2-sexies; comma 2-bis
Limita il sindacato della Corte di cassazione alle violazioni di legge e alla mancanza di motivazione; disciplina i presupposti e i criteri (non esaustivi) per verificare la capacità del condannato di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e la congruità delle misure
artt. 666 e 678 c.p.p.
forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p.
Riferimento alla decisione del Tribunale in camera di consiglio secondo le forme procedurali previste dal codice di procedura penale
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
Afferma il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e l'onere, a carico del ricorrente, di indicare e allegare gli atti che si assumono travisati ovvero di richiederne la trasmissione; la sua inosservanza può comportare l'inammissibilità o l'inefficacia di censure fondate su atti non prodotti
legge n. 94 del 2009 (riferimento)
Richiamata come intervento normativo che ha inciso sull'art. 41-bis e sul relativo regime di controllo giudiziario; la giurisprudenza tiene conto delle modifiche nell'ambito del sindacato sul decreto di proroga
Massime di principio
- In materia di proroga del regime 41-bis il controllo giudiziario è limitato: la Corte di cassazione valuta soltanto violazioni di legge e la mancanza di una motivazione minima, coerente e comprensibile
- La valutazione della sussistenza di collegamenti attuali con l'organizzazione criminale è un apprezzamento di merito che può fondarsi su elementi non necessariamente sopravvenuti: la gravità dei precedenti, la posizione ricoperta nel gruppo e la condotta in carcere sono rilevanti
- Per confermare la proroga non è richiesta la certezza della continuità dell'attività della cosca: è sufficiente che la sussistenza di collegamenti sia ritenuta ragionevolmente probabile alla luce degli elementi acquisiti
- Le obiezioni procedurali relative a tardive comunicazioni o al mancato contraddittorio richiedono la dimostrazione del concreto pregiudizio; la sola tardiva trasmissione non annulla automaticamente la decisione se il giudice ha motivato su altri elementi non contestati
- Il ricorrente deve osservare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: allegare i documenti o chiedere la loro trasmissione (art. 165-bis disp. att.) è essenziale per far valere censure fondate su tali atti
- Il mero richiamo al decorso del tempo o argomentazioni generiche non sono idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di pericolosità sociale; sono necessari elementi specifici e concreti per l'accoglimento del ricorso
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