Cassazione Penale, Sentenza n. 30545/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ammettendo l'introduzione nel processo della remissione della querela intervenuta dopo la sentenza ma prima della scadenza del termine di impugnazione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia sostenendo l'estinzione del reato per sopravvenuta remissione della querela intervenuta durante la pendenza del termine per proporre impugnazione (21/11/2024). Inoltre è stato rilevato che il decreto legislativo n.150 del 2022 ha reso la fattispecie procedibile a querela e, trattandosi di norma più favorevole, opera retroattivamente, rendendo possibile l'estinzione tramite remissione della querela.
Norme richiamate
decreto legislativo n.150 del 2022
Ha introdotto la procedibilita a querela per la fattispecie ascritta al ricorrente; essendo norma più favorevole al reo, si applica retroattivamente e rende possibile l'estinzione del reato mediante remissione della querela.
art. 640 cod. pen.
Norma incriminatrice (truffa); la Corte d'appello aveva riqualificato il capo A richiamando questo articolo prima della decisione in cassazione.
art. 61, n. 7 cod. pen.
Circostanza di cui la Corte d'appello ha tenuto conto nella riqualificazione e nella determinazione della pena; la Cassazione non ha modificato tale valutazione in ragione dell'estinzione del reato.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in assenza di diversa regolamentazione nell'atto di remissione, il giudice disponga la condanna al pagamento delle spese processuali; norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022 (Tomasello)
Principio affermato che ammette il ricorso per cassazione finalizzato a introdurre nel processo una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza ma prima della scadenza del termine di impugnazione; richiamato dalla Corte per ammettere la remissione nel caso di specie.
Massime di principio
- Se una fattispecie diventa procedibile a querela per una norma successiva più favorevole al reo, la remissione della querela estingue il reato e può essere fatta valere anche in cassazione se intervenuta entro il termine di impugnazione.
- È ammissibile introdurre in Cassazione una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza ma prima della scadenza del termine per impugnare, purché la remissione sia rituale e accettata.
- La norma più favorevole al reo si applica retroattivamente; occorre quindi verificare la natura della procedibilità e il momento in cui la remissione è stata prodotta.
- In assenza di diversa previsione nell'atto di remissione, il giudice deve disporre la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p.
- Prima di basare la propria difesa sull'estinzione per remissione, verificare sempre che la remissione sia formalmente valida, accettata e riferibile ai capi di imputazione interessati, e controllare eventuali effetti su più capi o su eventuali diritti di terzi.
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