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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32184/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

Nel 2013 alcuni medici convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri competenti chiedendo la condanna al pagamento, per ciascuno, di una somma a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione dei periodi di frequenza delle scuole di specializzazione medica, assumendo l'omessa o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia. Il Tribunale dichiarò prescritto il diritto di alcuni attori e rigettò nel merito la domanda dell'unico non prescritto; la Corte d'appello, a sua volta, dichiarò inammissibile per genericità un appello, omise di pronunciare sulla posizione di un appellante e rigettò gli altri gravami ritenendo che le specializzazioni conseguite non fossero ricomprese, neppure per equivalenza sostanziale provata, tra quelle previste dalle direttive 75/362 e 75/363. I ricorrenti proposero tre motivi: 1) censura sulla non corrispondenza delle specializzazioni conseguite alle specializzazioni elencate nelle direttive, deducendo per alcuni ricorrenti l'analogia tra le specializzazioni frequentate e quelle comunitarie; 2) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla prescrizione, sostenendo anche l'interruzione tempestiva del termine e, per uno di essi, la decorrenza della prescrizione solo dalla mancata attuazione delle direttive; 3) censura della declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità, affermando di avere prodotto in primo grado la documentazione interruttiva della prescrizione. La resistente eccepì anche la tardività del ricorso per cassazione, deducendo la notificazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di tardività del ricorso per cassazione per difetto di prova della notificazione della sentenza impugnata. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso quanto a cinque ricorrenti: per quattro di essi perché non era allegata né dimostrata nei gradi di merito la coincidenza sostanziale tra le specializzazioni conseguite e quelle previste dalle direttive, e per il quinto perché la censura non si confrontava con la ratio della declaratoria di inammissibilità per genericità dell'appello. Ha accolto invece il secondo motivo limitatamente al ricorrente per il quale la Corte d'appello aveva omesso del tutto di pronunciarsi, ma ha deciso nel merito rigettandone l'appello, ritenendo infondato il motivo sulla prescrizione alla luce del consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva trasposizione delle direttive si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999. Ha quindi cassato la sentenza solo in relazione a tale posizione e, decidendo nel merito, ha rigettato l'appello di quel ricorrente, rideterminando anche le spese di appello e compensando quelle di cassazione per la sua posizione. Per gli altri ricorrenti ha confermato l'inammissibilità del ricorso; ha infine condannato tutti i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico i punti della decisione censurati e i documenti o gli elementi su cui si fonda la critica.

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    Ai fini della determinazione del valore della domanda si sommano al capitale anche gli interessi scaduti prima dell'introduzione del giudizio.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    Il valore della causa per la liquidazione delle spese va determinato in base al petitum e, se vi sono più domande, assumendo la domanda di importo più elevato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE

    Il diritto al risarcimento spetta solo per le specializzazioni che rientrano, anche per equivalenza sostanziale da allegare e provare, tra quelle previste dalle direttive; la coincidenza nominale basta, mentre in difetto occorre dimostrare la coincidenza sostanziale.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È ricordato come atto di attuazione interna delle direttive in materia di compenso ai medici specializzandi.

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    È richiamata come norma che ha riconosciuto un diritto economico solo in favore di soggetti muniti di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, senza incidere sulla prescrizione del diverso credito risarcitorio azionato in giudizio.

Massime di principio

  • Chi agisce per il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive in materia di specializzazione medica deve allegare e provare che la specializzazione conseguita coincida nominalmente o, in mancanza, sostanzialmente con quelle previste dagli elenchi comunitari rilevanti.
  • La coincidenza sostanziale tra specializzazione effettivamente frequentata e specializzazione contemplata dalle direttive è una questione di fatto che incombe sull'attore e non può essere presunta.
  • In sede di impugnazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre genericamente la prova già dedotta in primo grado.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di gravame costituisce vizio deducibile in cassazione, ma la Corte può decidere nel merito quando la censura sia superata da un consolidato principio di diritto che conduce comunque al rigetto della domanda.
  • Il diritto al risarcimento per tardiva o incompleta trasposizione delle direttive comunitarie in materia di specializzazione medica si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999.
  • Ai fini delle spese di lite, il valore della causa si determina in base al petitum più elevato e comprendendo anche gli accessori già maturati prima dell'introduzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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