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Sentenza

Sentenza n. 14690/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento: - dei provvedimenti emessi dal Consolato generale d'Italia a -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e -OMISSIS-, emessi in data 20.3.2023, recanti il rigetto dell'istanza di rilascio del visto per residenza elettiva presentata dai coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS-; - di ogni altro atto – anche se non conosciuto - con lo stesso in rapporto di presupposizione, consequenzialità e, comunque, connessione.

Giustizia amministrativa202308400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi consolari del visto per residenza elettiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui il Consolato generale d'Italia ha respinto le domande di visto per residenza elettiva. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e difetto di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e che i ricorrenti avrebbero dimostrato il possesso di ampie risorse economiche autonome mediante dividendi societari, canoni di locazione, proventi da noleggio di attrezzature e disponibilità liquide. Hanno contestato, inoltre, i rilievi relativi alla mancata autenticazione o registrazione dei documenti, alla stabilità dei redditi, alla natura lavorativa dell'attività di noleggio, alla disponibilità di un alloggio in Italia e alla reale intenzione di trasferirsi. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, assumendo che i dinieghi fossero fondati su formule di stile e privi di adeguata motivazione fattuale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato nel merito e prescindendo dall'esame delle questioni relative alla validità della procura. Ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulla motivazione, rilevando che i provvedimenti consolari contenevano un esame analitico della documentazione e indicavano concretamente le ragioni del diniego. Quanto al requisito economico, il Collegio ha richiamato la disciplina del visto per residenza elettiva, che richiede risorse ampie, autonome, stabili, regolari, ragionevolmente continuative nel futuro e non derivanti da attività lavorativa, oltre alla disponibilità di un'abitazione. La valutazione consolare sull'ampiezza e sulla continuità futura delle risorse è stata qualificata come discrezionale, sindacabile solo per manifesta irrazionalità o erronea sussunzione dei fatti. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto non superati i rilievi dell'Amministrazione: i dividendi erano documentati in larga parte mediante dichiarazioni provenienti dagli stessi interessati, non risultavano distribuiti con regolarità dopo il 2018 e non era dimostrato che potessero continuare dopo il trasferimento in Italia, considerato il ruolo operativo del richiedente nella società; i canoni di locazione risultavano da contratti non autenticati o non registrati, con periodi di sfitto e pagamenti discontinui, oltre alla possibile incidenza di ipoteche e relativi costi; i redditi dichiarati non erano coerenti con la somma dei proventi allegati e non consentivano di raggiungere la soglia richiesta per l'intero nucleo familiare, comprendente il figlio minore; i proventi da noleggio della richiedente derivavano da contratti recenti, non dimostravano la proprietà delle attrezzature, non provavano un utile netto e risultavano collegati a un'attività d'impresa e a prestazioni lavorative in loco. Anche la documentazione bancaria è stata ritenuta non verificabile e complessivamente non riconciliabile con i redditi dichiarati. Le contestazioni dei ricorrenti sono state giudicate generiche, perché si limitavano ad affermare l'attendibilità dei documenti senza confrontarsi specificamente con i rilievi istruttori del Consolato. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente all'Amministrazione di comunicare i motivi ostativi e impone l'esame delle osservazioni dell'interessato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che la motivazione finale avesse adeguatamente considerato gli elementi rilevanti.

  • art. 3, comma 1, l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento è sufficiente quando espone in modo analitico i fatti, i documenti esaminati e le ragioni della valutazione amministrativa; i dinieghi impugnati non erano riducibili a formule di stile.

  • art. 13 d.m. 11 maggio 2011, n. 850

    “Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro.”

    Il visto per residenza elettiva richiede la prova documentata della disponibilità di un'abitazione e di risorse economiche ampie, autonome, stabili, regolari e ragionevolmente continuative nel futuro, provenienti da rendite, proprietà, stabili attività economico-commerciali o altre fonti diverse dal lavoro subordinato.

  • tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno 1 marzo 2000

    Le risorse richieste per il visto devono essere almeno pari al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella, parametrato ai componenti del nucleo familiare.

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    È richiamato dai ricorrenti quale base normativa asseritamente violata in relazione al diniego del visto, ma la decisione si fonda principalmente sui requisiti specifici previsti dall'art. 13 del d.m. n. 850/2011.

Massime di principio

  • Per il rilascio del visto per residenza elettiva, lo straniero deve dimostrare documentalmente la disponibilità di un'abitazione e di risorse economiche ampie, autonome, stabili e regolari, ragionevolmente continuative nel futuro e non derivanti dall'esercizio di attività lavorativa in Italia.
  • La valutazione consolare sull'ampiezza, stabilità e continuità futura delle risorse economiche richieste per il visto per residenza elettiva costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto in presenza di manifesta irrazionalità o erronea sussunzione dei fatti.
  • La dimostrazione della disponibilità economica non è adeguatamente fornita mediante documenti di provenienza degli stessi richiedenti, non autenticati o non verificabili, quando tali documenti non consentano di accertare con sufficiente attendibilità l'effettivo percepimento, la regolarità e la continuità dei redditi.
  • I proventi derivanti da un'attività di impresa o di noleggio non possono essere automaticamente qualificati come redditi passivi autonomi: occorre verificare se siano collegati a prestazioni lavorative da svolgere in loco, se rappresentino un utile netto e se possano ragionevolmente proseguire dopo il trasferimento del richiedente.
  • Nel giudizio contro il diniego del visto, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le specifiche criticità evidenziate dall'autorità consolare; la mera riaffermazione dell'attendibilità dei documenti prodotti e della sufficienza dei redditi non è idonea a dimostrare l'illegittimità della valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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