Sentenza n. 13937/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) in parte qua dell’elenco dei non ammessi al corso in-tensivo della procedura concorsuale D.M. n. 107/2023 – Procedura riservata per Dirigenti scolastici, così come rettificato da decreto n. 76336 del 29 maggio 2024; b) dell’esito della prova scritta così come risultante dalla piatta-forma Formez; c) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FIOCCO CARMELINA il 26\11\2024 : della graduatoria della procedura concorsuale indetta con D.M. 107/2023 pubblicata in data 19 agosto 2024 sul sito INPA nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente; nonché per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FIOCCO CARMELINA il 17\3\2026 : 1) del decreto dipartimentale 002187 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante approvazione della graduatoria definitiva; 2) del decreto dipartimentale 124319 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante assegnazione ai ruoli regionali; 3) del decreto dipartimentale 2206 del 19 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante rettifica della graduatoria definitiva; 4) del decreto dipartimentale del 27.11.2024 n. 203703 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali; 5) del decreto dipartimentale del 18.12.2025 n. 3827 pubblicato il 18.12.2025 recante seconda rettifica alla graduatoria definitiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova preselettiva, elenco dei non ammessi, graduatoria della procedura riservata per dirigenti scolastici e successivi atti di approvazione, assegnazione e rettifica della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestore della procedura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante alla procedura riservata per l’ammissione al corso intensivo finalizzato alla selezione dei candidati da inserire nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici, aveva conseguito inizialmente 58 punti, poi rettificati a 59, a fronte della soglia minima di 60. Con il ricorso introduttivo ha contestato diversi quesiti della prova, deducendo la violazione dell’art. 6 del d.m. n. 107/2023 e delle regole sulla predisposizione dei quesiti. In particolare, ha censurato il quesito n. 43 sull’integrazione scolastica prevista dall’art. 12 della legge n. 104/1992, sostenendo che fosse erronea la risposta relativa all’inclusione dell’asilo nido; il quesito n. 62 sul peculato d’uso, ritenuto ambiguo per l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla configurabilità del reato in relazione al denaro; il quesito n. 104, che richiamava un inesistente d.m. n. 32 del 22 dicembre 2022; nonché il quesito n. 28, riferito all’autore Puentedura, asseritamente estraneo alla bibliografia prevista dai quadri di riferimento. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria pubblicata il 19 agosto 2024 e, successivamente, gli atti di approvazione della graduatoria definitiva, di assegnazione ai ruoli regionali e le relative rettifiche, deducendone l’illegittimità derivata. Nel corso del giudizio sono stati rilevati d’ufficio possibili profili di rito relativi alla mancata tempestiva impugnazione della graduatoria definitiva e alla mancata notifica del ricorso e del primo atto di motivi aggiunti ad almeno un controinteressato. La ricorrente ha sostenuto che l’omessa indicazione della data della graduatoria costituisse un mero refuso e che non vi fossero controinteressati individuabili, poiché l’eventuale accoglimento avrebbe consentito soltanto la partecipazione al corso intensivo e non l’immediata immissione in ruolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto ai profili processuali, ha ritenuto possibile interpretare l’impugnazione come estesa alla graduatoria definitiva del 9 agosto 2024, successivamente rettificata, considerando la mancata indicazione esatta della data un mero refuso. Ha invece ritenuto omessa la necessaria notifica del ricorso e del primo atto di motivi aggiunti ad almeno un controinteressato, poiché l’ampliamento del numero dei candidati in posizione utile avrebbe ridotto proporzionalmente le chance degli altri candidati di superare la selezione e di essere immessi in ruolo; la successiva notifica del secondo atto di motivi aggiunti a un controinteressato non poteva sanare tale omissione. Il Collegio ha comunque ritenuto di poter prescindere dai rilievi processuali, decidendo la controversia nel merito. Ha affermato che la scelta e l’individuazione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di errori manifesti e oggettivi, non ravvisati nella fattispecie. Le risposte individuate dall’amministrazione apparivano sicuramente corrette, mentre le altre costituivano distrattori con margini di plausibilità funzionali alla verifica della preparazione dei candidati. La ricorrente non aveva fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l’erroneità dei quesiti o delle risposte. Il giudice ha escluso che i quesiti di contenuto giuridico siano sindacabili con maggiore intensità rispetto a quelli di altra natura, poiché ciò comporterebbe una sostituzione del giudice alla commissione nella valutazione dell’idoneità del candidato. Quanto al quesito n. 104, il riferimento al d.m. n. 32 del 22 dicembre 2022 è stato qualificato come mero errore di stampa, essendo riconoscibile dal contenuto delle risposte il riferimento al d.m. n. 328/2022; la doglianza era inoltre generica e non evidenziava una concreta incidenza sulla risposta esatta. La censura relativa al quesito n. 28 è stata ritenuta priva del necessario supporto probatorio, essendo rimasta una mera affermazione circa l’estraneità dell’autore dalla bibliografia. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 6 d.m. n. 107/2023
La disposizione disciplina la predisposizione dei quesiti e i quadri di riferimento delle aree tematiche; il giudice ha ritenuto che le censure non dimostrassero una violazione della disciplina né errori manifesti nella formulazione o nelle risposte.
art. 12 l. n. 104/1992
Richiamato nel quesito contestato relativo all’ambito di applicazione dell’integrazione scolastica; la sentenza non accoglie la contestazione della ricorrente sulla risposta indicata come corretta.
art. 314, comma 2, c.p.
Richiamato nel quesito sul peculato d’uso; il contrasto giurisprudenziale dedotto dalla ricorrente non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l’illegittimità del quesito.
d.m. n. 328/2022
Il riferimento errato al d.m. n. 32 del 22 dicembre 2022 nel quesito n. 104 è stato ricondotto a un mero errore di stampa, riconoscibile dal contenuto delle risposte.
Massime di principio
- La scelta e l’individuazione dei quesiti nelle prove concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi, di illogicità o di irragionevolezza evidente.
- Nelle prove concorsuali, le opzioni errate possono presentare margini di plausibilità, poiché la funzione dei distrattori è verificare la solidità della preparazione del candidato; la mera plausibilità di una risposta alternativa non dimostra l’illegittimità del quesito quando una risposta risulti sicuramente corretta.
- Il contenuto giuridico dei quesiti non comporta una maggiore intensità del sindacato giurisdizionale: il giudice non può sostituirsi alla commissione nell’accertamento dell’idoneità del candidato, distinguendo tra quesiti giuridici e quesiti di altra natura.
- Un errore materiale nel richiamo a una fonte normativa non determina automaticamente l’illegittimità del quesito quando, dal contenuto complessivo delle risposte e dal contesto, il riferimento corretto sia oggettivamente riconoscibile e il candidato non dimostri una concreta alterazione della risposta esatta.
- Nelle controversie relative a procedure selettive, l’ampliamento del numero dei candidati collocati in posizione utile può incidere sulle chance degli altri candidati di superare la selezione e di conseguire l’immissione in ruolo; tali candidati assumono pertanto la qualità di controinteressati, la cui mancata evocazione può determinare l’inammissibilità del gravame, anche se il giudice ritiene di poter prescindere dal rilievo processuale per l’infondatezza nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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