Cassazione Penale, Sentenza n. 39560/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, a seguito dell'appello del pubblico ministero, aveva sostituito la precedente decisione e applicato gli arresti domiciliari per reati di associazione a delinquere finalizzata a furti e riciclaggio e reati connessi. I motivi dedotti in cassazione erano: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestazione della capacità dimostrativa dei tabulati telefonici e della mancanza di prova dell'accordo associativo); (ii) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (mancanza di prova del pericolo di fuga, insufficiente concretezza del pericolo di reiterazione, mancata valutazione individualizzata e valore della vita lavorativa del ricorrente); (iii) violazione di legge e vizio di motivazione sulla proporzionalità della misura (la misura impediva l'attività lavorativa e si potevano adottare misure meno afflittive).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della capacità dimostrativa degli indizi, attività non consentita in sede di legittimità salvo vizi manifesti della motivazione o travisamenti decisivi, non riscontrati. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria con un compendio convergente di intercettazioni, tabulati, servizi di osservazione, sommarie informazioni testimoniali e denunce di furto, delineando un programma criminoso organizzato. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del pericolo di reiterazione, basata sulla prosecuzione dell'attività associativa nonostante arresti di altri indagati e su elementi di riorganizzazione; il pericolo di fuga non era richiesto perché la misura era fondata sul pericolo di reiterazione. Quanto alla proporzionalità, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che, alla luce della gravità e della professionalità delle condotte, aveva ritenuto necessaria la misura per neutralizzare i pericoli e impedire contatti con i coindagati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020 art. 23, comma 8
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma, come richiamato in dispositivo
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte sottolinea che la legittimità della motivazione è valutabile in Cassazione solo per vizi manifesti o travisamenti decisivi degli elementi di prova
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione); la Corte conferma che il pericolo di reiterazione può essere valutato in base al contesto, alla personalità dell'indagato e alle proiezioni future, non richiedendo necessariamente un'imminente occasione di delinquere
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale sulla necessità della misura rispetto alla gravità e alla professionalità delle condotte
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione 'di merito' della capacità dimostrativa delle prove: i motivi che chiedono una rivalutazione degli indizi sono inammissibili salvo vizi manifesti o travisamenti decisivi della motivazione
- La gravità indiziaria può essere desunta da un compendio convergente di mezzi di prova (intercettazioni, tabulati, osservazioni, testi e denunce) che delinei un programma criminoso univoco
- Il pericolo di reiterazione per misure cautelari può essere valutato con riferimento al contesto e alla personalità dell'indagato; non è richiesta la prova di una imminente occasione di delinquere
- La valutazione della proporzionalità della misura tiene conto della gravità e del carattere 'professionale' delle condotte e della necessità di impedire contatti tra indagati; anche la limitazione dell'attività lavorativa può essere ritenuta giustificata se indispensabile per neutralizzare i rischi cautelari
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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