Corte di giustizia, Sentenza C-658/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 novembre 2022. — Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming VZW (Belplant) contro Vlaams Gewest. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva (UE) 2015/1535 – Nozione di “regola tecnica” – Articolo 1, paragrafo 1 – Normativa nazionale che vieta l’utilizzo, da parte di privati, di pesticidi contenenti glifosato su terreni a uso privato – Articolo 5, paragrafo 1 – Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica. — Causa C-658/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato se il divieto fiammingo di uso privato di pesticidi a base di glifosato da parte di soggetti non titolari di licenza fitosanitaria dovesse essere notificato alla Commissione come regola tecnica. Ha escluso che la misura fosse una specificazione tecnica, una regola relativa ai servizi o un divieto generale di utilizzo del prodotto, ma ha ritenuto possibile la qualificazione come "altro requisito". La notifica è dovuta solo se la misura incide in modo significativo sulla commercializzazione dei prodotti, verifica rimessa al giudice del rinvio.
Obbligo di notifica alla Commissione di un divieto regionale belga sull’uso privato di pesticidi contenenti glifosato: qualificazione come "regola tecnica" ai sensi della direttiva 2015/1535.
La questione giuridica
Se una normativa nazionale che vieta alle persone non titolari di una licenza fitosanitaria destinata ai professionisti di utilizzare, su terreni a uso privato, pesticidi contenenti glifosato debba essere qualificata come "regola tecnica" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 e, in caso affermativo, se debba essere previamente comunicata alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva.
Principio di diritto
Una normativa nazionale che vieta ai privati non muniti di autorizzazione professionale di utilizzare su terreni privati pesticidi contenenti glifosato può costituire una "regola tecnica" come "altro requisito" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2015/1535 e, se è idonea a incidere in modo significativo sulla commercializzazione dei prodotti interessati, deve essere previamente comunicata alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1; spetta al giudice nazionale verificare in concreto tale incidenza significativa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TFUE
- Direttiva (UE) 2015/1535
- Articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e) e f), direttiva (UE) 2015/1535
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/1535
- Regolamento (CE) n. 1907/2006
- Direttiva 2001/83/CE
Divieto di uso privato di pesticidi contenenti glifosato e obbligo di notifica ex direttiva 2015/1535
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale proposto dal Raad van State belga, ha affrontato la questione della qualificazione di un decreto fiammingo che vieta ai privati non autorizzati professionalmente di utilizzare pesticidi contenenti glifosato su terreni a uso privato. La pronuncia riguarda l’ambito applicativo della direttiva (UE) 2015/1535 e, in particolare, l’obbligo di comunicazione preventiva alla Commissione europea dei progetti di regole tecniche.
Contesto fattuale e procedimento principale
Nel procedimento principale, Belplant ha chiesto l’annullamento del decreto del 14 luglio 2017 della Regione fiamminga. L’associazione sosteneva che la misura avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535, in quanto costituirebbe una regola tecnica, più precisamente un "altro requisito". Il giudice nazionale ha rilevato che il decreto non modifica il prodotto in sé, ma vieta ai non professionisti di utilizzarlo su terreni privati, e ha chiesto alla Corte se tale divieto rientrasse nell’obbligo di notifica.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2015/1535, in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e) e f), che definiscono rispettivamente servizio, specificazione tecnica, altro requisito, regola relativa ai servizi e regola tecnica;
- l’articolo 5, paragrafo 1, che impone la comunicazione alla Commissione di ogni progetto di regola tecnica. Sono inoltre evocati il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TFUE e, nel testo dell’articolo 5, paragrafo 1, il rinvio al regolamento (CE) n. 1907/2006. Nel corpo della definizione di specificazione tecnica viene anche richiamata la direttiva 2001/83/CE.
Ragionamento della Corte
La Corte distingue anzitutto la misura in esame da un atto che disciplini solo le condizioni di stabilimento o di esercizio di un’attività professionale: il divieto va esaminato non con riferimento alla licenza fitosanitaria dei professionisti, ma al divieto imposto ai privati di usare il prodotto.
La Corte esclude poi che la misura sia:
- una specificazione tecnica, perché non riguarda il prodotto o il suo imballaggio né definisce caratteristiche richieste del prodotto;
- una regola relativa ai servizi, perché non concerne servizi della società dell’informazione;
- un divieto di fabbricazione, importazione, commercializzazione o uso di un prodotto in senso pieno, poiché non vieta il prodotto in sé ma ne limita l’uso da parte di una categoria di soggetti.
La Corte concentra quindi l’analisi sulla categoria degli altri requisiti. Osserva che il divieto:
- è giustificato da finalità di tutela della salute umana e dell’ambiente;
- riguarda il ciclo di vita del prodotto dopo la commercializzazione, incidendo sulle condizioni di utilizzazione;
- può influenzare la commercializzazione dei pesticidi contenenti glifosato, perché elimina una categoria di potenziali acquirenti, vale a dire i privati che intendono usarli direttamente.
Tuttavia, per essere qualificata come regola tecnica in questa categoria, la misura deve influenzare la commercializzazione in modo significativo. La Corte non accerta essa stessa tale dato, ma rimette al giudice del rinvio la verifica concreta, suggerendo di considerare il volume delle vendite, le abitudini di acquisto, i canali di distribuzione e l’eventuale sostituzione della domanda dei privati con quella dei professionisti.
Decisione e dispositivo
La Corte afferma che una normativa nazionale che vieta ai privati non autorizzati professionalmente l’uso di pesticidi contenenti glifosato su terreni a uso privato può costituire una regola tecnica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2015/1535 e deve essere notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, se e nella misura in cui sia idonea a influenzare in modo significativo la commercializzazione dei prodotti interessati. La verifica di tale impatto significativo spetta al giudice nazionale.
Principio ricavabile per la pratica
La pronuncia chiarisce che non ogni divieto nazionale di uso di un prodotto è automaticamente una regola tecnica notificabile: la qualificazione dipende dalla sua incidenza concreta sul mercato del prodotto. Per gli operatori economici e i consulenti, il punto decisivo è valutare se una restrizione d’uso, pur non colpendo fabbricazione o vendita, alteri in modo rilevante la commercializzazione, poiché in tal caso la mancata notifica può incidere sulla validità/applicabilità della norma nazionale.
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