Cassazione Civile, Sentenza n. 35904/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di pronuncia di merito che aveva confermato avvisi di accertamento IMU per aree ritenute fabbricabili: censure su omessa pronuncia e motivazione, carenza di potere della concessionaria, qualificazione urbanistica (zone E vs D), determinazione del valore €/mq (78,21), contestazione della pertinenzialità di alcune particelle, omessa dichiarazione/omesso versamento e applicazione di sanzioni (cumulazione e misura), mancata applicazione del cumulo giuridico/continuazione per violazioni ripetute negli anni.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato parzialmente accolto. Sono stati accolti i motivi relativi al quarto (violazione art. 5, comma 5 D.lgs. 504/1992: insufficiente motivazione sulla determinazione del valore delle aree fabbricabili e mancata verifica dei criteri tassativi), al sesto (omessa pronuncia sul valore attribuito di Euro 78,21/mq — necessario esame fattuale e rimessione al giudice di rinvio), all'ottavo (sanzioni: è stata ravvisata l'erronea applicazione cumulativa; doveva applicarsi la sanzione per omessa dichiarazione senza cumulare la sanzione per omesso versamento nella misura disposta) e al nono (mancata applicazione del cumulo giuridico/continuazione attenuata: la Commissione aveva erroneamente ritenuto le violazioni plurime e autonome per ogni anno; invece va valutata e ricostruita l'unica serie e rideterminata la sanzione secondo art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997). Gli altri motivi (omessa pronuncia su alcune eccezioni di legittimità del concessionario, qualificazione urbanistica sulle zone E, eccezioni circa pertinenze, richiesta di non applicazione sanzioni per presunta incertezza normativa, ecc.) sono stati respinti. La causa è stata quindi cassata parzialmente con rinvio per i profili di fatto e valuta- zione economica che richiedono accertamenti (valutazione del valore venale secondo art. 5(5), verifica fattuale sul valore di 78,21 €/mq, e applicazione del cumulo giuridico).
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni proposte; l'omessa pronuncia su motivo rilevante può giustificare l'annullamento o essere colmata dalla Corte con integrazione della motivazione se la questione è infondata o non decisiva.
art. 360 c.p.c.
Criteri di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge invocati dalla ricorrente per vari motivi (omessa pronuncia, violazione di norme tributarie e processuali).
art. 2, lett. b) D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinati secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità"
La nozione fiscale di area fabbricabile è ampia e può fondarsi non solo sul PRG ma anche sulla potenzialità effettiva di edificazione (criterio alternativo/complmentare). La inclusione nei piani estrattivi o autorizzazioni per cava costituisce indice di potenziale edificabilità e quindi può far ricadere l'area nella categoria "fabbricabile" ai fini IMU/ICI.
art. 5, comma 5 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
valore venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, ai prezzi medi rilevati sul mercato
Per le aree fabbricabili il valore imponibile deve essere determinato secondo parametri tassativi; il giudice di merito deve verificare e motivare il rispetto di tali criteri, non può limitarsi ad affermazioni generiche.
art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214)
Ricollegamento e disciplina applicabile all'IMU rispetto alla nozione di area fabbricabile; conferma che per IMU valgono i criteri della precedente disciplina Ici.
art. 14 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Disciplina sanzionatoria relativa alle omissioni/infedeltà nelle dichiarazioni: graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità (omessa dichiarazione -> sanzione maggiore; dichiarazione infedele -> sanzione intermedia; errori non incidenti -> sanzione minima). Applicazione errata di sanzioni cumulative è stata censurata.
art. 12, comma 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Prevede il cumulo giuridico/continuazione attenuata per violazioni ripetute su più annualità: in presenza di serie di violazioni omogenee il giudice deve ricostruire l'unica serie e determinare una sanzione complessiva, anziché irrogare sanzioni autonome per ciascun anno.
art. 10 e art. 37 D.Lgs. 504/1992 e d.l. 4 luglio 2006, n. 223
Disciplina degli obblighi di dichiarazione e sospensione/abolizione dell'obbligo generale di dichiarazione ICI per taluni periodi; rilevanza per valutare quando sussiste obbligo dichiarativo e conseguente sanzionabilità.
norme su legittimazione della concessionaria (art. 52 D.Lgs. 446/1997 richiamate)
Il contratto di concessione è titolo idoneo a legittimare l'operato della concessionaria; la delibera comunale di affidamento è atto generale soggetto a pubblicità e la sua conoscibilità è presunta: non sempre è necessario allegare la delibera all'avviso, se il contratto di concessione è richiamato e prodotto.
Massime di principio
- Terreni inseriti in piani estrattivi o oggetto di autorizzazioni per attività di cava possono essere qualificati, ai fini fiscali, come aree fabbricabili anche se il PRG li classifica in zona E (agricola): conta la potenzialità edificatoria oltre alla mera destinazione urbanistica formale.
- La determinazione del valore imponibile per aree fabbricabili deve rispettare i criteri tassativi dell'art. 5(5) D.Lgs. 504/1992 (zona, indice edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi medi di mercato); il giudice deve esplicitare la verifica di tali parametri o la decisione è vulnerabile.
- Se il giudice di merito omette una pronuncia su una questione rilevante, la Corte di Cassazione può annullare o integrare la motivazione: se la questione richiede accertamenti di fatto va rinviata; se è questione di diritto manifestamente infondata, la Cassazione può colmare la lacuna.
- In caso di violazioni ripetute relative allo stesso oggetto su più annualità, va applicato il cumulo giuridico (continuazione attenuata) ex art. 12(5) D.Lgs. 472/1997: il giudice deve ricostruire la serie e rideterminare una sanzione unica, non imporre sanzioni autonome per ciascun anno.
- Sanzioni tributarie: non vanno automaticamente cumulate se la fattispecie normativa prevede una graduazione; in presenza di omessa dichiarazione collegata all'omesso versamento la sanzione deve essere commisurata secondo la graduazione normativa (sanzione principale per omessa dichiarazione), evitando duplicazioni ingiustificate.
- La legittimazione della concessionaria all'emissione di avvisi si fonda sul contratto di concessione e sulla pubblicità degli atti comunali; la mancata allegazione della delibera di affidamento non è necessariamente decisiva se la conoscibilità dell'atto è presunta e il contratto è richiamato/prodotto.
- La qualifica di pertinenza è onere gravante sul contribuente: deve provare che l'area è destinata in modo durevole e funzionale al servizio di un fabbricato, con modifica stabile dello stato dei luoghi tale da rendere impossibile la diversa destinazione senza radicale trasformazione.
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