Sentenza n. 1020/2026 - Napoli, Sezione 9
Avverso e per l’annullamento, previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare volta a tutelare efficacemente la posizione sostanziale del ricorrente inabile gravissimo: 1) della determinazione adottata dall’Ambito n. 28 - Comune di San Giorgio a Cremano (-OMISSIS-), mai notificata di “Approvazione graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”; 2) della determinazione RGC n.-OMISSIS- avente ad oggetto l’avviso pubblico per i residenti nel territorio dell’Ambito n. 28 al fine di presentare le istanze di ammissione al beneficio; 3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata dall’Amministrazione in ordine alle attestazioni ISEE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria degli ammessi e degli eleggibili non finanziabili al beneficio dell’assegno di cura FNA 2023 per l’annualità 2025, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario assistenziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, affetta da una patologia qualificata come disabilità gravissima, aveva presentato domanda per l’assegno di cura ed era stata riconosciuta eleggibile, con livello 3 e collocazione nella terza fascia per le cure domiciliari. Nonostante tale riconoscimento e la precedente fruizione del beneficio, era stata inserita tra gli eleggibili non finanziabili. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza, delle deliberazioni regionali campane nn. 66/2023, 70/2024 e 121/2023 e degli artt. 2 e 3 del d.m. 26 settembre 2016, nonché eccesso di potere e travisamento dei fatti, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe potuto escluderla dal beneficio mediante una graduatoria fondata soltanto sull’ISEE. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’allegato B alla d.G.R.C. n. 121/2023, come modificato dalla d.G.R.C. n. 70/2024, e del legittimo affidamento, sostenendo che la precedente fruizione dell’assegno avrebbe imposto il suo inserimento nella spesa storica e la conferma automatica del beneficio per l’annualità successiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato la graduatoria e gli atti connessi e consequenziali, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere. Ha anzitutto escluso che l’assegno di cura costituisca una prestazione garantita in termini assoluti: si tratta di un contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento, subordinato alle risorse finanziarie disponibili. Ne consegue che la precedente erogazione del beneficio non determina né un diritto automatico alla prosecuzione né un legittimo affidamento sul mantenimento dell’assegno negli anni successivi; le graduatorie relative alle diverse annualità sono autonome e l’Amministrazione non è vincolata alla spesa storica per la valutazione delle singole domande. Il ricorso è stato invece ritenuto fondato nella parte relativa ai criteri di formazione della graduatoria. La d.G.R.C. n. 70/2024 impone, nell’ambito della platea delle persone con disabilità gravissima, la valutazione congiunta delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, mediante la scheda di valutazione sociale e l’ISEE più basso. Il Comune aveva invece utilizzato esclusivamente l’ISEE, omettendo di valutare la situazione sociale, il carico assistenziale, le condizioni concrete del nucleo familiare e l’impegno del caregiver. Tale omissione risultava confermata dalla relazione comunale e dalla mancanza, nei fascicoli, delle schede sociali necessarie all’attribuzione del punteggio sociale. La graduatoria è stata pertanto annullata per violazione dei criteri regionali e per deficit istruttorio. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022
L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.
L’assegno di cura regionale è qualificato come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non esaurisce le forme di assistenza economica e sociosanitaria previste dall’ordinamento.
d.G.R.C. n. 70 del 22 febbraio 2024, allegato B, art. 6
È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso).
La formazione della graduatoria deve considerare congiuntamente, nell’ambito della platea dei disabili gravissimi, sia lo svantaggio sociale sia quello economico; l’ISEE non può essere utilizzato come unico criterio selettivo.
artt. 2 e 3 d.m. 26 settembre 2016
Sono richiamati quale quadro normativo di riferimento per l’individuazione e la valutazione delle condizioni di disabilità gravissima.
d.G.R.C. n. 121/2023
Approva il Piano regionale per la non autosufficienza e il programma regionale di assegni di cura e voucher, successivamente aggiornati dalla d.G.R.C. n. 70/2024.
art. 2 l. 328/2000
È richiamato dalla difesa comunale quale fondamento della scelta dell’ISEE, ma il TAR ritiene comunque illegittima la graduatoria perché l’ISEE è stato utilizzato in via esclusiva, senza la valutazione dello svantaggio sociale prescritta dalla disciplina regionale.
Massime di principio
- L’assegno di cura finanziato con risorse pubbliche per persone non autosufficienti è un contributo integrativo subordinato alla disponibilità delle risorse e non costituisce, anche per le persone con disabilità gravissima, una prestazione garantita in termini assoluti.
- La precedente fruizione dell’assegno di cura non attribuisce un diritto automatico alla prosecuzione del beneficio per le annualità successive né fonda, di per sé, un legittimo affidamento sul suo mantenimento; le graduatorie riferite a diverse annualità sono autonome.
- Le disposizioni regionali che prevedono, per la graduazione delle domande di persone con disabilità gravissima, la considerazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate impongono una valutazione congiunta di tali profili. L’amministrazione non può formare la graduatoria utilizzando esclusivamente l’ISEE.
- L’omessa acquisizione o valutazione della scheda di valutazione sociale, del carico assistenziale, della situazione concreta del nucleo familiare e dell’impegno del caregiver integra violazione dei criteri regionali e difetto di istruttoria, con conseguente annullabilità della graduatoria e necessità di riedizione del potere.
- La previsione regionale secondo cui i precedenti beneficiari non devono essere rivalutati e possono essere considerati sulla base della spesa storica riguarda la programmazione delle risorse da parte degli enti, ma non esclude la valutazione annuale delle singole domande in relazione alle risorse effettivamente assegnate.
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