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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - in parte qua, della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI n. 2 del 16 aprile 2024, conosciuta a seguito della nota dell’AURI prot. n. 4105 del 18 aprile 2024, nonché dei relativi allegati, ossia: - dei singoli PEF TARI MTR-2 2022-2025 approvati per ciascuno dei Comuni del sub ambito 2; - della relazione di accompagnamento, nonché dei documenti allegati o richiamati in quest’ultima, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i memorandum di validazione dei PEF predisposti dalle società ricorrenti, redatti dalla società Paragon Business Advisors s.r.l., ancorché non conosciuti; - della relazione sulle modalità di determinazione dei coefficienti necessari per la definizione dei PEF di competenza dell’ente territorialmente competente; - della deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 9 aprile 2024; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi o conseguenti, ivi inclusi tutti i PEF dei singoli Comuni del sub ambito 2.

Giustizia amministrativa202400313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI di validazione dei PEF TARI MTR-2 2022-2025, aggiornati per il biennio 2024-2025, e relativi atti presupposti e conseguenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente territoriale competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la validazione dei PEF TARI da parte dell’AURI deducendo: mancata partecipazione al procedimento; omesso riconoscimento di alcuni costi operativi incentivanti (COI) inclusi nel PEF grezzo; applicazione penalizzante dei fattori di sharing; omesso riconoscimento del conguaglio relativo all’inflazione I23; illegittima decurtazione di componenti di costo ritenute non ammissibili, non pertinenti o non congrue. L’AURI ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la propria deliberazione avesse natura meramente endoprocedimentale, essendo necessaria la successiva approvazione dell’ARERA. Le ricorrenti hanno contestato tale ricostruzione, sostenendo che i PEF validati avessero rilevanza esterna, efficacia immediata e lesività attuale, anche perché utilizzati dai Comuni per determinare la TARI e i propri bilanci; hanno inoltre invocato la responsabilità degli enti territorialmente competenti su alcuni parametri, nonché sopravvenute indicazioni dell’ARERA relative al MTR-3 e al MTR-2.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione dell’AURI. Il procedimento di determinazione tariffaria è bifasico: il gestore predispone il PEF grezzo, l’ente territorialmente competente valida i dati e formula le proprie determinazioni, mentre l’ARERA verifica la coerenza regolatoria dell’intero complesso di atti, dati e documenti e, all’esito, approva il PEF, eventualmente con modificazioni. La validazione dell’AURI è quindi un atto endoprocedimentale, provvisoriamente efficace fino all’approvazione dell’ARERA, ma non immediatamente lesivo. Il fatto che i PEF siano utilizzati interinalmente per la determinazione della TARI non ne modifica la natura, poiché si tratta di effetti provvisori soggetti a conguaglio. L’approvazione dell’ARERA non costituisce un controllo meramente formale o passivo, ma una valutazione attiva e specialistica, anche sull’equilibrio economico-finanziario della gestione. La controversia non può essere parcellizzata distinguendo i singoli parametri del PEF: il PEF è un atto unitario e la sua efficacia lesiva, anche con riguardo ai fattori di sharing e agli altri costi contestati, si produce soltanto con l’approvazione dell’ARERA. Le disposizioni e le considerazioni dell’ARERA riferite al successivo MTR-3, così come gli atti istruttori relativi al MTR-2, non modificano il quadro applicabile alla controversia. Le spese sono state compensate in ragione della complessità e della parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 527, lett. f), g) e h), l. 205/2017

    predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario; fissazione dei criteri per le tariffe di accesso agli impianti; approvazione delle tariffe definite dall’ente di governo dell’ambito e dai gestori degli impianti

    Attribuisce all’ARERA il potere regolatorio e, in particolare, il potere di approvare le tariffe definite dagli enti territorialmente competenti, rendendo tale approvazione elemento qualificante e conclusivo del procedimento tariffario.

  • art. 3, commi 1 e 3, l.r. Umbria 11/2013

    L’AURI è forma speciale di cooperazione tra i comuni e soggetto tecnico di regolazione; ad essa sono conferite le funzioni in materia di servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti

    Individua l’AURI quale ente territoriale competente per la regolazione e la validazione dei dati e delle proposte tariffarie nel settore dei rifiuti.

  • art. 7.1 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif

    Il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e lo trasmette all’Ente territorialmente competente

    Colloca l’iniziativa del gestore nella fase iniziale del procedimento di predisposizione del PEF.

  • art. 7.4 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif

    Gli organismi competenti validano le informazioni fornite dal gestore e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti

    Attribuisce all’ente territorialmente competente la validazione e l’eventuale modifica dei dati del gestore, senza esaurire il procedimento di approvazione tariffaria.

  • art. 7.5 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif

    Gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmetterle all’Autorità

    Conferma la natura preparatoria delle determinazioni dell’ente territoriale, destinate a essere trasmesse all’ARERA.

  • art. 7.7 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif

    L’Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva

    Attribuisce all’ARERA una valutazione complessiva, non meramente formale, dell’intero PEF e della coerenza regolatoria della proposta.

  • art. 7.8 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif

    Fino all’approvazione da parte dell’Autorità [...] si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti

    Riconosce alle determinazioni locali efficacia interinale e provvisoria, senza trasformarle in atti immediatamente lesivi autonomamente impugnabili.

  • art. 1.2 deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif

    Gli organismi competenti [...] assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all’Autorità

    Conferma, per l’aggiornamento 2024-2025, la struttura procedimentale fondata sulla successiva approvazione dell’ARERA.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    poteri amministrativi non ancora esercitati

    La tutela giurisdizionale non può anticipare il sindacato su poteri amministrativi dell’ARERA non ancora esercitati con l’approvazione finale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di determinazione delle tariffe del servizio integrato dei rifiuti disciplinato dal MTR-2, la validazione del PEF da parte dell’ente territorialmente competente è un atto endoprocedimentale e non immediatamente lesivo, quando sia soggetta alla successiva approvazione dell’ARERA.
  • L’approvazione dell’ARERA costituisce una valutazione attiva e complessiva degli atti, dei dati e della documentazione del PEF, non un controllo meramente formale o una passiva ricezione dei costi proposti dall’ente territoriale.
  • L’efficacia provvisoria dei PEF validati, anche quando essi siano utilizzati dai Comuni per determinare la TARI, non attribuisce alla validazione locale autonoma lesività, poiché gli effetti sono destinati a operare fino all’approvazione dell’ARERA e possono essere oggetto di conguaglio.
  • La responsabilità dell’ente territorialmente competente nella quantificazione di singoli parametri tariffari non consente di scindere il PEF in una pluralità di atti autonomamente impugnabili: il PEF mantiene natura unitaria e la sua lesività si determina con l’approvazione dell’ARERA.
  • Le contestazioni relative ai dati, ai costi e ai parametri contenuti nella validazione del PEF devono essere proposte contro il provvedimento finale di approvazione dell’ARERA, non contro la precedente determinazione dell’ente territorialmente competente.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniTariffe e rapporti con gli utentiRegolazione dell'energia (ARERA)Legittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizione

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