Cassazione Penale, Sentenza n. 2775/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che aveva applicato la pena concordata di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato di furto. La ricorrente censura la decisione sostenendo che aveva revocato il consenso all'applicazione della pena concordata (rinuncia dell'istanza di definizione del procedimento in data 12/04/2024), giustificando la revoca con l'intervenuta entrata in vigore di una legge penale più favorevole (cd. riforma "Cartabia").
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'accordo tra imputato e pubblico ministero, manifestato con dichiarazioni congiunte di volontà, costituisce un negozio giuridico processuale recettizio divenuto irrevocabile una volta perfezionato, e che la revoca unilaterale della ricorrente non poteva produrre effetti. Inoltre la ricorrente non aveva richiamato effettivamente l'applicazione della legge più favorevole. Per l'inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella sua determinazione, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Resta quindi ferma la pena originariamente concordata (mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la definizione del procedimento per accordo tra imputato e pubblico ministero (applicazione della pena su richiesta delle parti). Nel caso concreto l'applicazione ha avuto luogo conformemente alla procedura prevista e l'accordo è stato considerato definitivo.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019 (Rv. 276038 - 01)
Principio consolidato secondo cui l'accordo tra imputato e PM è un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti hanno manifestato consenso con dichiarazioni congiunte, diviene irrevocabile e non può essere modificato unilateralmente.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per valutare l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella specie la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa, giustificando l'imposizione della sanzione pecuniaria.
Riforma "Cartabia" (riferimento normativo invocato dalla ricorrente)
Il solo richiamo all'esistenza di una legge più favorevole non è sufficiente: occorre che il ricorrente la invichi formalmente e che il suo effetto sia idoneo a giustificare la revoca del consenso. Nel caso in esame la ricorrente non ha effettivamente invocato la nuova normativa per giustificare la rinuncia.
Massime di principio
- Un accordo di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. che sia stato perfezionato con manifestazioni congiunte di volontà diviene, di regola, irrevocabile e non può essere annullato unilateralmente dall'imputato.
- Se si intende revocare un consenso già espresso in sede preliminare è necessario che la revoca sia tempestiva, motivata e formalmente registrata; l'eventuale invocazione di una legge più favorevole deve essere espressa e dimostrabile.
- Chi propone ricorso in tali ipotesi rischia l'inammissibilità e, se non dimostra assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, può essere condannato a pagare spese processuali e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
- Il difensore deve verificare con attenzione i tempi e le modalità di perfezionamento dell'accordo e, prima di manifestare una rinuncia, valutare le conseguenze processuali e gli eventuali strumenti rimediali realmente disponibili.
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