Sentenza n. 11620/2026 - Roma, Sezione 2
per l'ottemperanza e l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del per il Lazio, Sez. II, n. 8664/2026, pubblicata il 11.05.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8664/2026, che aveva annullato il diniego del visto e ordinato il riesame dell’istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza e l’esecuzione della precedente sentenza del TAR Lazio n. 8664/2026, pubblicata l’11 maggio 2026, con la quale era stato annullato il provvedimento di diniego del visto ed era stato ordinato al Ministero di riesaminare definitivamente l’istanza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo e dei principi di buona fede e correttezza, così da consentire, in assenza di ulteriori fattori ostativi, l’immatricolazione per l’anno accademico 2025-2026. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, rilevando che, alla data della proposizione del ricorso, non risultava effettuato il riesame prescritto. Ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato, poiché non risultava che il Ministero avesse adempiuto all’obbligo di riesame imposto dalla sentenza precedente. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ordinando alla competente struttura ministeriale l’immediato riesame dell’istanza nel rispetto del vincolo conformativo derivante dal giudicato. Ha nominato, con effetto immediato, il responsabile della struttura quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché si insediasse e provvedesse senza dilazione. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo sufficiente la contestuale nomina del commissario ad acta e considerando anche il breve tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto non è stata applicata, poiché il giudice ha ritenuto adeguata la contestuale nomina del commissario ad acta e ha considerato il breve lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- L’inosservanza dell’ordine giudiziale di riesaminare un’istanza entro un termine determinato integra mancata esecuzione del giudicato e legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non provvede al riesame imposto dal giudicato, il giudice può ordinare l’immediata riedizione del potere nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza.
- La nomina del responsabile della struttura amministrativa quale commissario ad acta può essere disposta con effetto immediato per assicurare l’esecuzione senza ulteriore dilazione dell’obbligo conformativo.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza: può essere negata quando la nomina del commissario ad acta appare sufficiente a garantire l’esecuzione e il tempo trascorso dalla decisione è breve.
- Nel riesercizio del potere conseguente all’annullamento di un diniego, l’amministrazione deve rispettare il vincolo conformativo del giudicato e agire secondo buona fede e correttezza.
Come è indicizzato
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