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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20372/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un procedimento di attribuzione e assegnazione di quote ereditarie celebrato dinanzi a un tribunale, definito con verbale di attribuzione e assegnazione poi trasmesso all'ufficio tributario per la registrazione e la riscossione dell'imposta di registro. L'ufficio emise avvisi di liquidazione nei confronti di tutti i coobbligati; in mancanza di pagamento, furono emessi ruolo e cartella di pagamento, impugnata dalla contribuente. In primo grado il ricorso fu accolto; in appello la CTR confermò l'annullamento ritenendo: tempestivo il ricorso perché la notifica della cartella non era provata dall'Agenzia, essendo insufficiente una semplice stampa priva di avviso di ricevimento; non necessaria una decisione del giudice sulla chiamata del concessionario, che comunque non incideva sul diritto di difesa; carente di motivazione la cartella; prescritto il credito per mancata prova di atti interruttivi, applicando la prescrizione decennale dell'imposta di registro. L'Agenzia ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul termine per impugnare e sulla prova della notifica, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito valore a un'annotazione della contribuente sulla busta e non alla data effettiva di notificazione; 2) violazione dell'art. 269 c.p.c., deducendo che fosse erroneo affermare che spettasse all'Ufficio chiamare in causa il concessionario della riscossione; 3) violazione delle norme sulla cartella esattoriale e sulla sua motivazione, sostenendo che il contenuto della cartella è legalmente vincolato e che non occorresse specificare il calcolo degli interessi; 4) violazione delle norme sull'imposta di registro e sulla prescrizione, sostenendo che il credito non fosse prescritto e che il dies a quo dovesse coincidere con la definitività del credito derivante dal provvedimento giudiziario di attribuzione e assegnazione delle quote, non con la data indicata dalla CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: quanto alla tempestività dell'impugnazione, ha letto la decisione della CTR come fondata sulla mancata prova del perfezionamento della notifica, prova che incombeva sull'Amministrazione e che richiedeva la produzione dell'avviso di ricevimento; quanto alla chiamata del concessionario, ha escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario, richiamando l'orientamento per cui il contribuente può impugnare la cartella nei confronti dell'ente impositore o del concessionario e la chiamata dell'altro soggetto ha natura di litis denuntiatio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto della cartella né censurava compiutamente la ratio decidendi della CTR. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché fondato su atti presupposti non adeguatamente localizzati e indicati nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato in quanto l'Agenzia delle Entrate è amministrazione dello Stato esonerata dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 21 D.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il termine di impugnazione della cartella e, nel caso concreto, ritenuto non violato perché la notifica non era stata provata dall'Amministrazione nei termini contestati

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati in relazione alla valutazione della prova della notificazione; la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito sulla mancanza di prova piena della notifica

  • art. 4 L. n. 890/1982

    richiamato con riguardo alla prova della notifica a mezzo posta e all'avviso di ricevimento

  • art. 269 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso che gravasse sul giudice o sulla parte resistente l'onere di integrare un litisconsorzio necessario, chiarendo che nel caso non vi era litisconsorzio necessario

  • art. 39 D.lgs. n. 112/1999

    richiamato per affermare che la chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario ha natura di litis denuntiatio e non richiede autorizzazione del giudice

  • art. 25, comma 2 e comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel terzo motivo in tema di contenuto e motivazione della cartella di pagamento

  • artt. 10 e 11 D.P.R. n. 602/1973

    richiamati nel terzo motivo in tema di cartella e attività di riscossione

  • art. 76 D.P.R. n. 131/1986

    richiamato nel quarto motivo per la disciplina della prescrizione dell'imposta di registro

  • art. 78 D.P.R. n. 131/1986

    richiamato nel quarto motivo per la disciplina della riscossione dell'imposta di registro

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione della cartella, la prova del perfezionamento della notificazione deve essere fornita dalla parte che la allega, mediante produzione dell'avviso di ricevimento o di equivalente prova idonea; in mancanza, non può essere dichiarata la tardività del ricorso solo sulla base di annotazioni unilaterali o di mere copie prive di sottoscrizione del destinatario.
  • Nel processo tributario non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione nelle controversie sulla cartella; il contribuente può agire indifferentemente contro l'uno o contro l'altro, e la chiamata dell'altro soggetto ha natura di litis denuntiatio.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza: chi censura la motivazione o la valutazione di atti e documenti deve trascrivere o indicare con precisione il contenuto rilevante degli stessi e la loro collocazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando si deduce la prescrizione o l'invalidità di un credito tributario fondato su atti presupposti, è necessario indicare puntualmente come e quando tali atti siano stati introdotti nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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