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Sentenza

Sentenza n. 481/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2925/2023, resa tra le parti, pubblicata il 2 ottobre 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 3206/2016;

Giustizia amministrativa202400514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Presidente della Regione Siciliana che ha regolamentato il servizio taxi presso l’aeroporto di Trapani-Birgi, ripartendo gli stalli in misura pari tra i Comuni di Trapani e Marsala, nonché i verbali della Commissione consultiva regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, titolari di licenze taxi rilasciate dal Comune di Trapani, hanno impugnato il decreto regionale di regolamentazione del servizio taxi presso l’aeroporto di Trapani-Birgi e i verbali della Commissione consultiva regionale. In primo grado hanno dedotto: la violazione dell’art. 8 della legge regionale n. 10/1991, per omessa comunicazione di avvio del procedimento al Comune di Trapani; la violazione dell’art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 422/1997 e l’eccesso di potere nella fase istruttoria, per avere la Presidenza regionale omesso una propria adeguata valutazione circa la riconducibilità dell’aeroporto al territorio del Comune di Marsala, rimettendosi alle valutazioni della Commissione consultiva; la violazione dello stesso art. 14, comma 8, nella fase decisionale, sostenendo che l’aeroporto ricadesse nel demanio del solo Comune di Trapani e che spettasse quindi esclusivamente a tale Comune la potestà regolamentare sul servizio taxi. In appello hanno contestato la motivazione della sentenza del TAR e riproposto tutte le censure di primo grado.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Sicilia n. 2925/2023. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non erano legittimati a lamentare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del Comune di Trapani; inoltre, la censura è stata ritenuta comunque infondata, poiché il decreto regionale era stato adottato in ottemperanza a una precedente sentenza del TAR, pronunciata anche nei confronti del Comune di Trapani. Il secondo motivo è stato respinto: la Presidenza regionale aveva correttamente acquisito il parere della Commissione consultiva, come previsto dall’art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 422/1997. La precedente sentenza del TAR, passata in giudicato, aveva censurato soltanto l’inerzia della Commissione quale possibile ragione di ulteriore ritardo, non l’acquisizione del relativo parere. Anche il terzo motivo è stato respinto. Il concetto di “ambito territoriale” previsto dall’art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 422/1997 non coincide con l’appartenenza amministrativa dell’aeroporto a un solo Comune, ma comprende i Comuni che, per la loro vicinanza geografica, subiscono rilevanti effetti economici e sociali derivanti dalla presenza dell’aeroporto. Pertanto, è stata ritenuta legittima la ripartizione paritaria degli stalli tra Trapani e Marsala. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 3.000,00, oltre spese generali e accessori, in favore del Comune di Marsala; le spese sono state compensate nei rapporti con le amministrazioni regionali.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    La proposizione dell’appello e la reiterazione dei motivi di primo grado devolvono al giudice d’appello il thema decidendum già esaminato dal primo giudice, entro i limiti propri del giudizio di appello.

  • art. 8 l.r. n. 10/1991

    La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere fatta valere solo dal soggetto legittimato a dolersi della mancata comunicazione; nel caso esaminato, i titolari delle licenze taxi non erano legittimati a dedurre l’omissione riferita al Comune di Trapani.

  • art. 14, comma 8, d.lgs. n. 422/1997

    La regolamentazione del servizio taxi negli aeroporti situati nell’ambito territoriale di più Comuni richiede l’acquisizione del parere della Commissione consultiva regionale e consente l’intervento sostitutivo regionale in caso di mancata intesa tra i Comuni. L’ambito territoriale comprende i Comuni che, per vicinanza geografica, ricevono rilevanti effetti economici e sociali dall’aeroporto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 422/1997, l’“ambito territoriale” di un aeroporto non coincide necessariamente con il territorio amministrativo del Comune nel quale l’infrastruttura è collocata, ma può comprendere più Comuni che, per la loro vicinanza geografica, sono significativamente interessati dagli effetti economici e sociali dell’aeroporto.
  • Quando un aeroporto ricade nell’ambito territoriale di più Comuni, la regolamentazione del servizio taxi può coinvolgere tutti i Comuni interessati e non deve essere necessariamente rimessa al solo Comune nel cui territorio demaniale l’aeroporto è situato.
  • L’acquisizione del parere della Commissione consultiva regionale costituisce adempimento coerente con l’art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 422/1997; una precedente pronuncia che censuri l’inerzia della Commissione non esclude l’obbligo o la legittimità della successiva acquisizione del parere.
  • La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere dedotta soltanto dal soggetto nella cui sfera giuridica l’omissione abbia inciso; il privato non è legittimato a far valere, in via autonoma, la mancata comunicazione rivolta a un’amministrazione pubblica.
  • Nel giudizio d’appello, la riproposizione dei motivi dedotti in primo grado consente al giudice di esaminare direttamente il thema decidendum originario, nei limiti dell’effetto devolutivo e dell’art. 104 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiAppello
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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