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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4877/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo: (1) erronea qualificazione giuridica per aver ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità), sostenendo che gli importi dei danni riconosciuti (euro 24.500,00 e euro 17.172,80) non fossero di rilevante entità; (2) illegittimità della pena per omesso calcolo e mancata motivazione degli aumenti di pena applicati in continuazione per i reati satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che importi di euro 24.500,00 e euro 17.172,80 costituiscono di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità, per cui correttamente è stata applicata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che, dalla riforma introdotta con la L. 23/6/2017 n. 103 (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è ammesso solo per specifici motivi elencati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena). Le doglianze attinenti alla motivazione sulla determinazione della pena concordata (calcolo degli aumenti per continuazione) non rientrano tra i motivi consentiti e, inoltre, la pena concordata non è risultata illegale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo sulla determinazione della pena (patteggiamento); nel caso ha formato il titolo della sentenza impugnata.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Aggravante per il danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ha ritenuto che gli importi indicati costituiscano di per sé danno di rilevante gravità, senza necessità di considerare le condizioni economiche delle persone offese.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ai soli motivi espressamente indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena). Nel caso ha reso inammissibile il motivo relativo alla motivazione sugli aumenti per continuazione.

  • L. 23/6/2017 n. 103, art. 1 comma 51

    Prevede che la limitazione di ammissibilità introdotta dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. si applica alle impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate dopo il 3 agosto 2017; applicata al caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali ai sensi di tale norma.

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186 (richiamata)

    Riferimento giurisprudenziale richiamato riguardo ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria; la Corte di Cassazione lo ha considerato nell'applicare la sanzione di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Quando il danno patrimoniale è di entità oggettivamente elevata, può considerarsi di "rilevante gravità" a prescindere dalle condizioni economiche della vittima; quindi importi significativi possono giustificare l'aggravante ex art. 61 n.7 c.p.
  • Le impugnazioni in cassazione contro sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) sono oggi ammissibili solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure attinenti alla motivazione sulla determinazione della pena concordata spesso risultano inammissibili.
  • Contestare la mancata motivazione o il calcolo degli aumenti di pena dovuti alla continuazione non è efficace se la pena è stata concordata dalle parti e rientra nei limiti edittali, perché non si tratta di "illegalità della pena" ai sensi delle limitazioni di ammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella scelta di proporre il ricorso; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza e l'ammissibilità delle censure prima di impugnare.
  • Se si ritiene che sussista un'errata qualificazione giuridica del fatto, è prioritario fondare il ricorso su tale motivo (ammissibile) piuttosto che su doglianze attinenti alla motivazione non escluse dal perimetro di ammissibilità.

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