Cassazione Penale, Sentenza n. 19096/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 13/05/2024 che aveva, tra l'altro, dichiarato estinti diversi reati per remissione o prescrizione e confermato la condanna per associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Bronchi Guido denunciava vizi di motivazione e travisamento di prova con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni di Paolucci e proponeva una ricostruzione alternativa (accordo transattivo con Maxcom, non furto) non adeguatamente valutata; contestava inoltre l'esistenza dell'associazione per delinquere e la mancanza dell'elemento soggettivo e strutturale. La Bronchi Combustibili s.r.l. censurava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza relativamente all'addebito della responsabilità amministrativa (d.lgs. 231/2001), la mancata prova del rapporto qualificato tra autore del reato e ente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2001 (collegamento soggettivo), la confusione tra colpa della persona fisica e colpa di organizzazione dell'ente, nonché profili sanzionatori (indice di conversione, mancato riconoscimento di attenuanti e risarcimento integrale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Bronchi Guido: ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi sulla valutazione delle prove e sulla sussistenza dell'associazione per delinquere, confermando la valutazione di merito della Corte territoriale. Ha invece accolto il ricorso della Bronchi Combustibili s.r.l. limitatamente al secondo motivo: ha annullato con rinvio la decisione nella parte relativa alla responsabilità amministrativa dell'ente (capo d) per carenza di motivazione sul rapporto soggettivo tra autore del reato e società e per insufficiente determinazione della categoria soggettiva di riferimento ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2001. Ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano esclusivamente sulla responsabilità amministrativa dell'ente; gli altri profili della sentenza di appello sono stati confermati.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Reato di associazione per delinquere riconfermato dalla Corte d'Appello e non rimosso in Cassazione; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi di struttura, distribuzione dei compiti e disponibilità di mezzi idonei a caratterizzare l'associazione.
art. 624-625 cod. pen.
Reati di furto contestati in primo grado; la Corte d'Appello aveva dichiarato l'estinzione per remissione della querela; la Cassazione ha ritenuto non sindacabile in fatto la valutazione delle prove attinenti al furto.
art. 2635 cod. civ.
Corruzione tra privati contestata a Bronchi; rilevata nel primo grado e confluita nella valutazione generale, ma legata anche all'aspetto di responsabilità amministrativa dell'ente.
art. 40 comma 1 lett. b e comma 4 d.lgs. n. 504/1995
Norme sulle accise: la Corte territoriale aveva riconosciuto reati relativi alla sottrazione al pagamento delle accise; alcuni di questi reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione dall'appello.
art. 49 comma 1 d.lgs. n. 504/1995
Norma collegata alle violazioni in materia di accise, inserita nel quadro delle contestazioni relative ai trasporti irregolari di prodotti petroliferi.
d.lgs. n. 231/2001 art. 5
Definisce i soggetti la cui condotta può estendere la responsabilità all'ente. La Cassazione ha ritenuto carente la motivazione della Corte d'Appello sulla qualifica soggettiva di Bronchi (apicale o di fatto esercente gestione/controllo) e ha annullato la pronuncia sul capo di responsabilità amministrativa per mancata prova del rapporto qualificato.
d.lgs. n. 231/2001 art. 24-ter
Prevede la responsabilità dell'ente per i reati indicati tra cui l'art. 416 c.p.; la Cassazione ha precisato che l'assenza dell'espressa indicazione normativa nell'imputazione non è decisiva se la fattispecie è descritta e il fatto è chiaro.
d.lgs. n. 231/2001 artt. 6 e 7
Riguardano i modelli di organizzazione e gestione e l'efficacia degli stessi nella esclusione della responsabilità dell'ente; la Corte ricorda che la mancata adozione o inefficace attuazione non costituisce automaticamente tipicità, ma è elemento per dimostrare la colpa di organizzazione che l'accusa deve provare.
art. 192 e 546 cod. proc. pen.
Norme sul vizio di motivazione e sulla censura in sede di cassazione: la Cassazione ha confermato il principio secondo cui non rie-samina meramente la valutazione di fatto fatta dal giudice del merito salvo vizi logici o norme violate.
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Norme sul contenuto dell'appello e sulla correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto sufficiente la descrizione fattuale del capo d'imputazione anche se non era richiamata espressamente la norma del d.lgs. 231/2001, salvo che ciò comprima il diritto di difesa.
Massime di principio
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle fonti di prova e dell'attendibilità dei testi; gli appelli basati su una diversa valutazione fattuale sono inammissibili salvo vizi logico-giuridici della motivazione.
- Per configurare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 è necessario provare il rapporto qualificato tra autore del reato e ente (art. 5): non è sufficiente la mera utilizzazione a vantaggio dell'ente; occorre accertare la qualifica soggettiva (apicale o esercizio di fatto della gestione/controllo) o il vincolo di subordinazione.
- La 'colpa di organizzazione' dell'ente non si presume con la sola mancata o inadeguata adozione dei modelli 231: tali elementi sono indici utili ma l'accusa deve dimostrare il nesso funzionale tra assetto organizzativo e commissione del reato.
- L'assenza nella rubrica dell'imputazione di un richiamo testuale alla norma non invalida automaticamente la contestazione se la descrizione dei fatti è chiara e consente di conoscere l'addebito, salvo compressione del diritto di difesa.
- Nella fattispecie associativa va valutata la presenza di elementi strutturali: distribuzione dei compiti, stabile disponibilità di mezzi, programmabilità indeterminata dei reati eaffectio societatis; la mera concertazione per singoli illeciti può non integrare l'art. 416 c.p.
- Le questioni attinenti alla quantificazione delle sanzioni e al trattamento sanzionatorio dell'ente (indici di conversione, attenuanti per risarcimento) possono divenire irrilevanti se vengono annullati i presupposti di responsabilità; comunque richiedono motivazione puntuale sulle condizioni economiche e dimensioni dell'impresa.
- Le eccezioni di difetto di specificità dell'imputazione relative a profili di responsabilità 231 devono essere tempestivamente dedotte e possono essere decisive se la descrizione fattuale non permette di identificare il capo di imputazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19064/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19066/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19070/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19072/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19073/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19080/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →